CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 16072/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //(i.,Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di sei mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione e, nel secondo, violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento della destinazione ad uso personale di cui all'art. 75 d.P.R. 309 del 1990; Considerato che il primo motivo con il quale si chiede dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità posto che, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto la prescrizione del reato sarebbe maturata in data 23.09.2025 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, emessa il 19 giugno 2025 (nei confronti dell'imputato è stata ritenuta la recidiva reiterata specifica, e quindi il tempo necessario a prescrivere, come correttamente indicato nella sentenza impugnata, è pari a undici anni, un mese e dieci giorni, cui vanno aggiunti sessanta giorni di sospensione); Osservato che anche il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la sostanza stupefacente detenuta, del tipo hashish, non possa ritenersi destinata ad uso personale, atteso il quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta nella materiale disponibilità dello stesso, da cui erano ricavabili 76,5 dosi di hashish, la contestuale presenza di strumenti destinati alla pesatura e al frazionamento di sostanze stupefacenti, tra cui un bilancino di precisione e un taglierino con tracce e residui di hashish, nonché la mancanza di un'attività lavorativa e quindi di risorse economiche da destinare all'acquisto di sostanze stupefacenti per il proprio consumo personale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.MDEPnT!TA`,,l' [OSCURATO:PERSONA].f,V::. -