CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore: I' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 novembre 2021, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, rigettava la richiesta proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in sede del 22.2.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. (per avere messo a disposizione dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, senza prendere parte alla stessa, le proprie funzioni di ispettore del Commissariato di P.S. di Canicattì, veicolando reiteratamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] informazioni segrete su attività investigative in corso e, in particolare, su quelle potenzialmente pregiudizievoli nei loro confronti o, comunque, relative all'associazione mafiosa agrigentina della quale gli stessi facevano parte con ruoli apicali, redigendo, altresì, annotazioni di servizio su sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] finalizzate all'avvio di indagini nei confronti di esponenti mafiosi o soggetti a essa contigui antagonisti rispetto a Buccea e alla stessa Porcello) e 81 cpv., 615-ter cod. pen. (per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella propria qualità, abusivamente introdotto nel sistema informatico relativo alla banca data S.D.I. per finalità diverse da quelle per le quali era abilitato e, comunque, estranee alla sua funzione svolta all'interno del Commissariato). Il suddetto Tribunale - dopo avere riassunto gli elementi fattuali sulla base dei quali era stato ritenuto sussistente a carico dell'indagato un grave quadro indiziario in ordine ai reati oggetto della provvisoria contestazione, nonché evidenziato che la Corte di cassazione aveva parzialmente accolto il ricorso del Pitruzzella avverso la precedente ordinanza limitatamente alla ricorrenza delle esigenze cautelari - ha ritenuto di condividere la valutazione a suo tempo effettuata dal Giudice della cautela che aveva applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari (superando la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere in considerazione dello stato di quiescienza dello stesso) essendo concreti e attuali sia il rischio di inquinamento probatorio che il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose. 2. Avverso detta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fidUcia dell'indagato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per vizio di motivazione e violazione di legge. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe reso ancora una volta una motivazione apodittica; non si sarebbe conformato al dicturn della Corte di cassazione, che aveva messo in rilievo come l'ordinanza annullata si fosse avvalsa di espressioni assertive, prive del sostegno di concreti elementi di fatto specificatamente richiamati, idonei a dare effettiva ragione delle affermazioni rassegnate; non si sarebbe, altresì, confrontato con le 3-7 deduzioni difensive circa la liceità del rapporto tra l'indagato e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] di natura strettamente professionale e circa l'esclusione di qualsiasi coinvolgimento dello stesso verso la consorteria (come risultava dalle dichiarazioni rese dalla stesso Porcello); non avrebbe, inoltre, fornito adeguata motivazione in merito alla ritenuta mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione dal servizio; quanto al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, non sarebbe sufficiente fare riferimento a una non meglio identificata rete di conoscenze da parte dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, a giudizio del Collegio, l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'indagato, si è attenuta al dictum della Corte di cassazione, che nella sentenze rescindente aveva perimetrato il nuovo scrutinio al solo punto dell'accertamento delle esigenze cautelari, compiendo un'attenta analisi dei dati procedimentali. In particolare, il Tribunale di Palermo, con specifico iferimento al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di ulteriori reati da parte dell'indagato, ha compiuto una corretta valutazione prognostica fondata sulla permanenza dello stato di pericolosità del Pitruzzella, desumibile dalle modalità della sua condotta, avendo il predetto sfruttato e strumentalizzato la propria qualità di ispettore della Polizia di Stato per fornire un rilevante e prezioso contributo all'associazione mafiosa in questione, agevolando lo svolgimento della sua attività criminale, fungendo da punto di riferimento non solo di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di [OSCURATO:PERSONA]; che era a capo di detta organizzazione. Ha, altresì, evidenziato - rispondendo allo specifico rilievo difensivo - che la concretezza e l'attualità di tale rischio non potessero essere escluse dalla cessazione del rapporto di servizio, posto che i comportamenti del Pitruzzella non si erano esauriti nello sfruttare la sua appartenenza alla Polizia di Stato, ma anche nel mettere a disposizione del sodalizio mafioso la propria rete di conoscenze e di contatti, maturata nel corso della sua lunga esperienza professionale sia all'interno dell'amministrazione di appartenenza (come, per esempio, nel caso dell'interessamento per fare ottenere a [OSCURATO:PERSONA], esponente mafioso di Campobello di Licata, il passaporto) sia al di fuori della stessa (come nel caso in cui si era offerto di intercedere con i funzionari della Prefettura di Agrigento per acquisire informazioni in merito al procedimento amministrativo riguardante [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla interdittiva antimafia emessa nei confronti di questi).Ha, infine, ritenuto concreto e attuale anche il rischio che l'indagato, proprio sfruttando la sua rete di conoscenze, potesse influire sul procedimento di acquisizione delle prove. 2. Ebbene detta motivazione è assolutamente adeguata e congrua, mentre le censure difensive, oltre a riprodurre doglianze già esaminate, finiscono per richiedere a questa Corte una non consentita "rilettura" dei dati prc:icedimentali. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a . delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos