CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 23162/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13141-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A TERMINE - DVR R.G.N. 13141/2018 Cron. Rep. Ud. 01/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4694/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2017 R.G.N. 5146/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Roma, per quanto ancora qui rileva, ha respinto l’appell o di Alitalia CAI contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che, in parziale accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], assistente di volo che aveva stipulato con Alitalia LAI e poi Alitalia CAI una serie di contratti a tempo determinato a partire dal 2003, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 18/5/2011,per l'effetto dichiarato l'instaurazione tra il ricorrente e la compagnia aerea di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA],condannato la compagnia aerea a riammettere ilricorrente in servizio e a risarcirgli il danno subito commisurato a una indennità di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione,oltre accessori; 2.la decisione di secondo grado è stata fondata, in particolare,sulle seguenti considerazioni: - il ricorrente aveva contestato la mancata effettuazione della valutazione dei rischi e rappresentato di avere richiesto mediante organizzazione sindacale di prendere visione del DVR, richiesta rimasta senza riscontro; - la società non aveva adempiuto all'one re di prendere specifica posizione sul punto e di depositare tempestivamente la documentazione in materia, avendo prodotto il documento di valutazione rischi del diverso sito di Linate (mentre il ricorrente aveva sede di lavoro in Fiumicino); - non era acco glibile la tesi della società sull'identità dei documenti di valutazione rischi degli aeroporti di Linate e di Fiumicino, quanto meno perché il d. lgs. n. 81/2008 specifica i contenuti del DVR, comprendenti indicazioni anche in ordine alle persone sulle quali gravano le responsabilità e gli oneri di controllo previsti dalla legge, al personale sanitario incaricato, ai rappresentanti della sicurezza; - erano infondate le censure relative al mancato esercizio di poteri officiosi, non sollecitati in concreto, né comunque volti a sopperire alle lacune delle parti; - la prospettazione dell'unicità del DVR per tutti gli assistenti di volo indipendentemente dalla sede di lavoro era questione nuova, allegata in violazione dell'art. 437 c.p.c.; 3.avverso la predetta sentenza Alitalia CAI propone ricorso per cassazione affidato a 3 motivi, che ricalcano sostanzialmente i primi 3 motivi di appello; resiste con controricorso, illustrato da memoria, il lavoratore; al termine della camera di consiglio, il Collegiosi è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso per cassazione (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.), la società lamenta che il giudice di appello non ha considerato che su essa società non incombeva alcun onere probatorio in ordine all’esistenza del DVR; 2.con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c.), lamenta il mancato utilizzo di poteri officiosi sul punto; 3.con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d. lgs. n. 368/2001), sostiene che la mera irregolarità o inadeguatezza del DVR non ha ricadute sulla validità del termine apposto al contratto di lavoro e che la sede di lavoro per gli assistenti di volo è l’aeromobile, indipendentemente dalla sede di assegnazione; 4.il primo motivo non è fondato; 5.come rileva to dalla Corte distrettuale , l'originario ricorrente aveva espressamente contestato la mancata effettuazione della valutazione dei rischi e documenta t o , altresì, che la missiva 23/9/2011 di organizzazione sindacale con cui era stato richiesto di prendere visione del DVR, al fine di individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, era rimasta senza riscontro;la società aveva poi depositato il D VR del diverso sito di Linate, mentre il lavoratore aveva sede di lavoro in Fiumicino; gli oneri specificati dal d.lgs. n. 81 / 2008 (art. 18) individuano specificamente i contenuti del DVR, c on specifica indicazione anche in ordine alle persone sulle quali gravano le responsabilità e gli oneri di controllo previsti dalla legge,nonché il personale sanitario incaricato e i rappresentanti della sicurezza; 6.ne consegue che, quand'anche il DVR fosse unico per tutte le sedi societarie, necessariamente esso dovrebbe indicare i rischi presenti in ciascuna sede; la società non risulta né avere redatto un unico documento (ha depositato quello di Linate), né ha dimostrato di avere predisposto un unico documento valido per l'attività sugli aeromobili di tutti gli assistenti di volo (ipotesi, peraltro, soltanto ventilata in giudizio in astratto, la cui conformità a legge sarebbe comunque da verificare in concreto, tenuto conto della natura del documento, obbligatorio, analitico e verificabile dagli organi di controllo e dai rappresentanti dei lavoratori, quale mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare l'avvenuta valutazione dei rischia tutela della salute dei lavoratori); in tale contesto processuale, la Corte di merito si è conformata al sistema di circolarità tra oneri di allegazione,oneri di contestazione ed oneri di prova che caratterizza il rito del lavoro (cfr. Cass. n. 25148/2017), valutando,nell’ambito dei poteri ad essa riservati, con motivazione logica e coerente, non provata, a fronte di allegazione sostenuta da prova documentale (la missiva di richiesta del DVR non riscontrata), l’effettuazione di valutazione dei rischi pertinente nel caso concreto; 7.parimenti infondato risulta il secondo motivo, peraltro connesso; 8.nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, quale caratteristica precipua del rito speciale, consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini ( v.Cass. n.23605/2020; cfr. anche Cass. n. 35974/2021, n. 22628/2019, nonché Cass. n.15899/2011, n. 17102/2009 sulla discrezionalità, nel rito del lavoro, dell’esercizio di poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., come tale sottratto al sindacato di legittimità, non diretto a sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime); 9.il terzo motivo non è fondato; 10.questa Corte ha già affermato, con pronunce cui il Collegio intende dare continuità, anche espressamente richiamate nella sentenza impugnata, che, in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratioè diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro; ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c. (Cass. n. 11011/2021, n. 21683/2019, n. 21418/2016, n. 5241/2012); 11.le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali ; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%,accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un