CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 14271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/09/2020 Corte appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Trieste in data 01/07/2020, che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Udine con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine ai delitti di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, rapina impropria, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. Al riguardo, sotto il profilo del vizio di inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, deduce: 1.1. omesso riconoscimento, in relazione al reato ascritto al capo 1) della rubrica, dell'ipotesi meno grave prevista dall'art. 73, comma 5, DPR, 309/90. 1.2. omessa riqualificazione del fatto contestato al capo 2) come reato di furto piuttosto che di rapina. 1.3. mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648 cpv. cod. pen. per il reato contestato al capo 3), atteso il modesto valore dei beni di provenienza furtiva. 1.4. sussistenza dell'ipotesi contravvenzionale nel fatto contestato al capo 4), attesa la natura degli strumenti detenuti. 1.5. mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 07/02/2022, ritenendo la manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria in data 08/02/2022, la difesa del ricorrente ha evidenziato il percorso di reinserimento sociale intrapreso dall'imputato, allegando anche la relativa documentazione, insistendo per raccoglimento del ricorso e comunque chiedendo, in caso di inammissibilità, che si tenga conto di tale situazione ai fini delle spese del procedimento. 4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. 4.1. Le censure, pressoché tutte riconducibili al vizio motivazionale non dedotto, appaiono, comunque, manifestamente infondate per !a loro genericità. La Corte d'appello ha puntualmente rilevato la natura meramente congetturale della prima doglianza fondata sulla plausibile destinazione della sostanza stupefacente all'uso promiscuo da parte dell'imputato e degli altri soggetti che con lui si accompagnavano senza alcun supporto probatorio. Ha, quindi, escluso la scarsa entità del fatto e il riconoscimento della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, DPR n. 309/90 sulla base del dato quantitativo della sostanza e delle modalità della condotta significative di un inserimento del ricorrente in un contesto di spessore criminale più elevato, evidenziando i criteri di valutazione, logici e corretti secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, con una motivazione che non appare sindacabile e che non è scalfita dalla contestazione difensiva. 4.2 Altrettanto può affermarsi con riguardo al secondo motivo. Nella sentenza impugnata si mette bene in evidenza come la dinamica della sottrazione del furgone e della manovra posta in essere dall'imputato per allontanarsi dal luogo dell'azione criminosa, nonostante la reazione della persona offesa ben visibile dall'imputato, rivelasse la precisa consapevolezza di consumare il reato rappresentandosi le inevitabili conseguenze lesive in danno della vittima e disinteressandosene, sì da integrare il più grave delitto contestato e correttamente qualificato in rapina impropria. 4.3 Nessun confronto, infine, viene svolto dalla difesa rispetto alle argomentazioni spese dai giudici sul diniego dell'attenuante dell'ad. 648 cpv., cod. pen. che tengono conto non solo del valore del bene, ma anche della valenza criminale espressa dalle modalità della condotta tale da rendere inconsistente la terza censura. 4.4 Le stesse considerazioni valgono anche per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/75 a fronte di censura meramente contestativa e priva di supporto argomentativo. 4.5 Manifestamente infondato anche l'ultimo motivo su! trattamento sanzionatorio. La Corte di merito ha ampiamente assolto all'onere motivazionale circa i! mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche, valutando la complessiva condotta criminosa e svilendo le dichiarazioni parzialmente confessorie dell'imputato con apprezzamento congruo e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati, si stima equo contenere in C 500,00. 6. La natura non complessa delle questioni consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa per le ammende. Motivazione semplificata. Roma, !i 22/02/2022 Il Consigliere es e