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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36906/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecce, in data 27.7.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ed all'intervenuto riconoscimento della contestata recidiva.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.

4. Manifestamente infondato e generico appare il primo motivo di ricorso.

Come è noto la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528).

Da tempo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, ai fini della concessione di tale circostanza attenuante, ha affermato che l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé.

Si è precisato, al riguardo, che la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato, al momento della consumazione dell'illecito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez.

V, 31/05/2011, n. 32097, D'A.; Cass., sez.

IV, 21/04/2010, n. 31391, S.).

Orbene, non può non rilevarsi come il ricorso sul punto sia del tutto generico, in quanto l'imputato ha omesso di dimostrare specificamente, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez.

I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), in un caso, come quello in esame, in cui oggetto del furto sono state quattro batterie al litio di antenne telefoniche "Vodafone", ciascuna, come specificato dalla corte territoriale, del valore di circa cento euro, certamente non qualificabile in termini di minima rilevanza patrimoniale.

5. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ovvero con argomentazione succinta, con cui si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Cass., Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).

La decisione impugnata risulta del tutto conforme a tali princìpi, posto che la corte territoriale non si è limitata a fare generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ma ha evidenziato come essi, in quanto "gravi, reiterati e recenti", consentono di escludere che l'imputato sia "occasionalmente ricaduto nel delitto a notevole distanza di tempo dall'ultimo reato", assumendo, piuttosto, la nuova condotta criminosa valore dimostrativo di "una maggiore capacità a delinquere del reo", inserendosi in un percorso criminale consolidato e potenziato con il passare del tempo (cfr. Cass., Sez.

U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838; Cass., sez.

VI, 23.11.2010, n. 43438, rv. 248960).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616A c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecce, in data 27.7.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ed all'intervenuto riconoscimento della contestata recidiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato e generico appare il primo motivo di ricorso. Come è noto la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528). Da tempo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, ai fini della concessione di tale circostanza attenuante, ha affermato che l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé. Si è precisato, al riguardo, che la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato, al momento della consumazione dell'illecito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez. V, 31/05/2011, n. 32097, D'A.; Cass., sez. IV, 21/04/2010, n. 31391, S.). Orbene, non può non rilevarsi come il ricorso sul punto sia del tutto generico, in quanto l'imputato ha omesso di dimostrare specificamente, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), in un caso, come quello in esame, in cui oggetto del furto sono state quattro batterie al litio di antenne telefoniche "Vodafone", ciascuna, come specificato dalla corte territoriale, del valore di circa cento euro, certamente non qualificabile in termini di minima rilevanza patrimoniale. 5. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ovvero con argomentazione succinta, con cui si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Cass., Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). La decisione impugnata risulta del tutto conforme a tali princìpi, posto che la corte territoriale non si è limitata a fare generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ma ha evidenziato come essi, in quanto "gravi, reiterati e recenti", consentono di escludere che l'imputato sia "occasionalmente ricaduto nel delitto a notevole distanza di tempo dall'ultimo reato", assumendo, piuttosto, la nuova condotta criminosa valore dimostrativo di "una maggiore capacità a delinquere del reo", inserendosi in un percorso criminale consolidato e potenziato con il passare del tempo (cfr. Cass., Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838; Cass., sez. VI, 23.11.2010, n. 43438, rv. 248960). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616A c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della
Sentenza Cassazione n. 36906/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris