CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44068/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di appropriazione indebita. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che sulla richiesta di concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. la Corte di appello aveva risposto con una mera formula di stile, non considerando che nel caso di specie nessuno degli elementi caratterizzanti il fatto di reato era connotato da indici di gravità tale da escludere l'applicazione della causa di non punibilità: si trattava di un reato omissivo contro il patrimonio, privo di alcuna potenzialità offensiva e la ricorrente non aveva carichi pendenti. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che non poteva essere condiviso quanto affermato a proposito della tardività della querela: il delitto di appropriazione indebita è un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, per cui la querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi tardiva, in quanto avvenuta oltre il termine di 90 giorni, decorrenti dalla morte del de cuius o, al più, dalla data di invio della raccomandata del suo legale, quando certamente era a conoscenza del fatto che l'imputata intendeva appropriarsi dei beni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, è vero che la Corte di appello, nella parte dedicata alla censura sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. si è limitata ad affermare che "la condotta posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] appare di rilevanza tale da escludere la possibilità che la stessa possa essere connotata da tale marginale disvalore penale da potere considerare il fatto di particolare tenuità", ma dalla descrizione del fatto e dalla considerazione che la liquidazione del danno relativa alla quota dei beni di cui la ricorrente si è appropriata è stata rimessa al giudice civile, risulta che tale norma non era applicabile, posto che oggetto del reato erano "mobili, quadri anche di valore, clinnatizzatori e quant'altro era contenuto nell'immobile" (pag.5 sentenza primo grado). 1.2 Quanto alla tardività della querela, la Corte di appello ha espresso una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, osservando che la parte civile fu costretta ad attendere un congruo lasso di tempo dopo l'invio della raccomandata da parte del legale prima di poter comprendere che la ricorrente non avesse alcuna intenzione di restituire i beni, per cui la querela deve ritenersi tempestiva. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D