CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 41475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 giugno 2021 il Tribunale di Vallo della Lucania ha condannato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], alla pena, sospesa, di euro quattrocento di ammenda per il reato di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata censurata l'affermazione di responsabilità, atteso che il rilascio della sanatoria dell'autorizzazione sismica risultava assorbente dei relativi titoli edilizi, in quanto presupposti rispetto a detto ultimo rilascio. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la mancata valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'analitico esame delle questioni siccome affrontate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792), la quale ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Conforti, Rv. 261099). Allo stesso tempo va così ricordato che il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche (Sez. 3, n. 19196 del 26/02/2019, Greco, Rv. 275757). Del tutto corretta è pertanto l'affermazione di responsabilità dell'odierna ricorrente. 3.2. In relazione poi al secondp.motivo di censura, ed anche a prescindere dalla già assorbente considerazione quanto alla mancata formulazione in sede di merito dell'istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. (in proposito, cfr. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773), l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur quando si tratti di ius superveniens più favorevole al ricorrente (Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita, Rv. 282998; quanto alla previa necessità di un ricorso ammissibile, cfr. Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476). Tra l'altro la richiesta si presenta insanabilmente generica, non allegando alcuna delle ragioni in forza delle quali la stessa istanza avrebbe dovuto essere accolta. 4. La manifesta infondatezza delle censure non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/09/2022