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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07200/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione alla detenzione domiciliare in relazione alla pena di sette mesi di reclusioni inflittagli con sentenza del Tribunale di Castrovillari del 16 marzo 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere il Tribunale di sorveglianza emesso il provvedimento impugnato in esito ad un'udienza camerale preceduta da avviso tardivamente notificato sia al condannato che al suo difensore di fiducia.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha emesso il provvedimento impugnato all'esito dell'udienza camerale del 5 maggio 2022, il cui avviso è stato notificato al condannato ed al suo difensore di fiducia oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 666 cod. proc. pen., applicabile al procedimento di sorveglianza in virtù del richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen..

Si è, in tal modo, determinata una nullità a regime intermedio (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 34077 del 01/07/2014, Arini, Rv. 263223 - 01) che non risulta essere stata sanata — stante l'omessa partecipazione all'udienza camerale tanto di Filadoro quanto del suo difensore di fiducia — e che, estesa al provvedimento impugnato, è stata tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione.

3. Le considerazioni che precedono impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal riscontrato vizio procedurale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione alla detenzione domiciliare in relazione alla pena di sette mesi di reclusioni inflittagli con sentenza del Tribunale di Castrovillari del 16 marzo 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere il Tribunale di sorveglianza emesso il provvedimento impugnato in esito ad un'udienza camerale preceduta da avviso tardivamente notificato sia al condannato che al suo difensore di fiducia. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha emesso il provvedimento impugnato all'esito dell'udienza camerale del 5 maggio 2022, il cui avviso è stato notificato al condannato ed al suo difensore di fiducia oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 666 cod. proc. pen., applicabile al procedimento di sorveglianza in virtù del richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen.. Si è, in tal modo, determinata una nullità a regime intermedio (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 34077 del 01/07/2014, Arini, Rv. 263223 - 01) che non risulta essere stata sanata — stante l'omessa partecipazione all'udienza camerale tanto di Filadoro quanto del suo difensore di fiducia — e che, estesa al provvedimento impugnato, è stata tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione. 3. Le considerazioni che precedono impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal riscontrato vizio procedurale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così d
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