CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2025
Cassazione n. 10811/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30519-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale società che per atto del 12/4/2022 ha incorporato la [OSCURATO:SOCIETA]. che , con atto del 18/6/2018, aveva a sua volta incorporato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] MERLINOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA],per procura in calce al contro ricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 avverso la SENTENZA n. 1108/2022della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella Camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunaledi Catania, con sentenza del 17/1/2020, ha accolto ledomandeproposte dal [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarato con sentenza del 17/12/1999, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed ha , per l ’ effetto, dichiarato l’inefficacia, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 2, e comma 2°, l.fall.,dei pagamenti che la banca convenuta aveva ricevuto in periodo sospetto: a) per la somma complessiva di €. 1.205.551,19, con il mezzo di pagamento anormale consistito nell’accollo d ei mutui che la società poi fallita aveva contratto con la banca convenuta e nella loro estinzione ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a titolo di parziale pagamento del prezzo dalla stessa dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. quale corrispettivo per l’acquisto di un immobile; b) per la somma di €. 48.247,27, quali rimesse solutorie eseguite sul conto corrente intestato alla società fallitapresso la banca convenuta. 1.2. Il tribunale, invece, ha rigettato la domanda di manleva che la banca convenuta aveva proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali fideiussori della società fallita. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale società che per atto del 18/6/2018 aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha proposto appelloavverso le indicate statuizioni. 1.4. La corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha, per un verso, rigettato l ’ appello proposto dalla banca nei confronti del Fallimento mentre, per altro verso, ha accolto l’appello che la stessa banca aveva proposto nei confronti di Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato a tenere indenne da quanto l’appellante dovrà restituire al Fallimento a seguito dell’accoglimento delle azioni revocatorie. 1.5. La corte d ’ appello , per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, esaminato il motivo con il quale la banca aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva ravvisato la sussistenza della sua scientia decoctionis: e l’ha ritenuto infondatosul rilievo che: - la banca appellante non aveva sapu to spiegare la ragione per cui “l’andamento negativo del margine di tesoreria, del margine di struttura, del rapporto di indebitamento e degli indici Roi e ROE non dovrebbe evidenziare, sin dall’anno 1996, come ritenuto dal ctu …, un’evidente situazione di difficoltà della società poi fallita sia dal punto di vista economico che dal punto di vista finanziario”; - “ il ctu ha, infatti, concluso che l’analisi di bilancio ha peraltro evidenziato il progressivo aggravarsi del dissesto economico-finanziario dell’azienda, tanto che indici calcolati per l’anno 1998 manifestano un aggravamento complessivo della situazione dei conti ”; - “ la prova della conoscenza diretta da parte della banca dello stato di decozione della società dichiarata fallita”, del resto, “emerge chiaramente dalla circostanza che la stessa … ha revocato il fido sul conto corrente alla [OSCURATO:SOCIETA] … in data 11.5.1999”. 1.6. La corte, poi, ha rigettato il motivo con il quale la banca aveva censurato la sentenza appellata nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che gli accolli dei mutui costituissero mezzi anormali di pagamento, ritenendo: - intanto, che la doglianza non era specifica, in violazione dell’art. 342 c.p.c., non avendo la banca svolto alcuna argomentazione contraria rispetto a quella parte della sentenza appellata in cui il tribunale ha affermato che gli accolli per cui è causa costituivano mezzi Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 anormali di pagamento in quanto accolli “non allo scoperto”; - inoltre, che la doglianza erainfondata, non avendo alcun rilievo il fatto che uno dei tre mutui accollati avessenatura ipotecaria in quanto, a fronte delle prededuzioni che devono essere pagate nella procedura fallimentare, la banca non ha alcuna certezza di essere soddisfatta in tutto o in parte per il proprio credito ipotecario; -infine, che il pagamento eseguito dal terzo doveva considerarsi anormale quando, come nel caso in esame,l’effetto solutorio del debito del fallito si realizza attraverso u n diverso negozio utilizzato dalle parti per eludere, in via mediata e indiretta, la par condicio, come l’accollo “non allo scoperto”, nel quale, cioè, l’accollante è obbligato verso il debitore ed il suo pagamento vale perciò ad estinguere entrambi i debiti; - “l’anomalia del mezzo di pagamento risulta”, in effetti, “evidente … in quanto la [OSCURATO:SOCIETA], poi fallita nel febbraio 1999, ha veduto un immobile peril prezzo di tre miliardi di lire, oltre ad iva, per poter estinguere pochi mesi prima del fallimento tre mutui per circa due miliardi e 361 milioni di lire, incassando solo una minima parte del prezzo”. 1.7. La corte, inoltre,ha esaminato il motivo con il quale la banca avevalamentato che la revoca delle rimesse sul conto corrente era stata pronunciata dal tribunale pur a fronte della nullità dei relativi saldi, dichiarat a , in altro giudizio tra le stesse parti, con sentenza passata in giudicato: e ne ha affermato l’infondatezza rilevando , sul punto, che : - il consulente tecnico d’ufficio aveva calcolato le rimesse solutorie partendo proprio dal saldo accertato nel giudizio definito con sentenza che, in accoglimento della domanda del Fallimento, ha condannato la banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute nel corso del rapporto a causa della nullità delle pattuizioni relative al computo degli interessi convenzionali Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 contenute nel contratto di conto corrente; -l’ azione revocatoria proposta dal Fallimento non era incompatibile con la domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca posto che l’azione di ripetizione è volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca in forza di clausola contrattuali nulle, mentre l’azione revocatoria è volta ad ottenere la restituzione da parte della banca di quanto percepito dalla stessa in violazione della par condicio creditorum; - il consulente tecnico d ’ ufficio, nella relazione tecnica, aveva indicato, in modo completo ed articolato, le ragioni poste a base della scelta, relativamente alle diverse tipologie di operazioni, comprese quelle effettuate a mezzo assegni e titoli similari, del criterio del “saldo disponibile” mentre la banca appellante “avverso dette ragioni nessuna argomentazione ha opposto”. 1.8. La corte, infine, ha esaminato il motivo con il quale la banca aveva lamentato il rigetto della domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti dei fideiussori della società fallita nonostante la clausola di reviviscenza pattiziamente concordata tra le parti: e l’ha ritenuto fondato, evidenziando che: -le fideiussioni sottoscritte da Piazza e Ferlito contengono la cd. “clausola di reviviscenza”; - le eccezioni di nullità di tale clausola che i garanti hanno sollevato per contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990, non risultanoprovate in giudizio, non avendo gli stessi ritualmente prodotto, al fine di dimostrarne i fatti costitutivi, il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 ed il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall’A.B.I. nel 2003 ; - a fronte del “ contenuto ” delle fideiussioni sottoscritte dagli appellati Piazza e Ferlito, questi ultimi, in riforma della sentenza di primo grado, dovevano essere, pertanto, condannati a tenere indenne la banca di Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 quanto la stessa era tenuta a restituire al Fallimento in conseguenza dell’accoglimento delle azionirevocatorie. 1.9. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale società che per atto del 12/4/2022 ha incorporato la [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 9/12/2022,ha chiesto, per tre motiv i , la cassazione della sentenza, documentandone la notificazione in data 10/10/2022. 1.10. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.11. [OSCURATO:PERSONA], con controricorso, notificato in data 20/12/2022, ha aderito al ricorso della banca e, per il caso di rigetto di tale ricorso, ha, a sua volta,proposto, per due motivi , ricorso incidentale, nonchédepositato memoria. 1.12. La ricorrente principale ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. 1.13. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato, al pari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eFabio Marra. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 67, commi 1°e 2°, l.fall., degli artt. 112 e 132 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., hacensurato la sentenza impugnat a nella parte in cui la c orte d’appello ha ritenuto la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla banca convenutain ragione delle risultanze emergenti dagli ultimi due bilanci della società poi fallita e della revoca dell’affidamento operata dalla stessa banca pochi giorni dopo il pagamento ricevuto dal terzo, omettendo , tuttavia, di considerare: a) per un verso, che s ussiste vano elementi del bilancio della società fallita, come il forte incremento di fatturato attestato dal bilancio al 31/12/1997, la sua trasformazione in società per azioni e l’aumento di capitale da £. 60.000.000 a £.Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 600.000.000 nonché l’ampliamento dell’oggetto sociale deliberato nel corso dello stesso anno,che escludevano invece la rilevanza degli indici presi in considerazione dal consulente tecnico d’ufficio, come il debito verso i fornitori emergente dai bilanci e la sua errata qualificazione come debito a breve, trattandosi, per contro, della fonte primaria di finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA].; b) per altro verso, che,nello stesso anno della revoca dell’affidamento originario sul conto corrente e d el pagamento degli accolli, e cioè il 1999, [OSCURATO:PERSONA],insieme all’affidamento originario di £. 100.0000.000, ancora pienamente efficace, aveva concesso, in data 9/2/1999, un altro affidamento temporaneo per ulteriori £. 120.000.000 , e che, dunque, contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello, la banca, tanto più a fronte dell’insussistenza di protesti e di esecuzioni immobiliari a suo carico, non era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la società poi fallita. 2.2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, a dispetto delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la convenuta era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la società debitrice al momento dei pagamenti impugnati. 2.3. La valutazione delle prove raccolte, però, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.(Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216del 2006) e l ’ idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri tali da dimostrare, secondo il criterio dell’id quod Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un ’ attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo. 2.4. Il compito diquesta Corte, in effetti , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 2.5. La corte d’appello, invero, dopo aver valutatole prove indiziarie (come le risultanze emergenti dai bilanci di esercizio della società poi fallita) raccolte in giudizio ed, implicitamente o esplicitamente, escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dalla convenuta (come gli ulteriori affidamenti concessi), haritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dalla procedura (e cioè la domanda di revoca dei pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in periodo sospetto in favore dell’accipiens consapevole del suo stato d ’ insolvenza ) e indicandole ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi (e, precisamente, la scientia decoctionis dell ’ accipiens al momento dei pagamenti ricevuti dalla stessa) in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che la convenuta, nel momento in cui ha ricevuto tale pagamento, era senz’altro a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la società debitrice poi assoggettata a fallimento. 2.6. Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento in fatto che la banca ricorrente non ha utilmente censurato (nell’unico modo a tal fine possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la corte d’appello del tutto omesso di esaminare uno o più fatti storici controversi ( principali o secondari),risultanti dal testo della sentenza stessa ovvero dagli atti processuali (e doverosamente indicati in ricorso e documentati con gli atti ad esso allegati, nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo (nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da integrare l’ipotesi normativa Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 invocata dalla parte poi ricorrente, e cioè la certa esclusione della scientia decoctionisin capo alla stessa). 2.7. L’omesso esame di uno o più elementi istruttori , pertanto, non dà luogo, come invece pretende la ricorrente, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora, com’è accaduto nel caso in esame,il fatto rilevante in causa, e cioè la consapevolezza in capo alla banca dello stato d’insolvenza in cui versava la debitrice poi fallita al momento dei pagamenti impugnati, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie(Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). 2.8. Questa Corte, del resto, ha ripetutamente affermato che: - la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dev’essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 13169 del 2020); - agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell’imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell’acquirente al momento del compimento dell’atto impugnato (Cass. n. 27070 del 2022, in motiv.; Cass. n.25635 del 2017), la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi (Cass. n. 3081 del 2018), sempre che questi (come i protesti, le procedure esecutive, le notizie di stampa, le risultanze dei bilanci, ecc.),in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l’effettiva scientia decoctionis da parte dell’acquirente o del creditore che riceve il pagamento (Cass. n. 4762 del 2007; Cass. n. 14978 del 2007; Cass. n. 5265 del 2010; Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n.Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 29257 del 2019; Cass. n. 13169 del 2020), nel senso che quest’ultimo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualit̀ personali e professionali, nonch́ alle condizioni in cui si ̀ trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il debitore (cfr. Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 18196 del 2012); - la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono, peraltro, un apprezzamento di fatto che, se (come nel caso in esame) adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 3854 del 2019). 2.9. Quanto al resto, non può che ribadirsi che: - la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma; - non è, per contro, invocabile , come invece pretende la ricorrente, quando la censura abbia ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 2.10. Con il secondo motivo, la ricorrente principale , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., dell’art. 1273 c.c. nonché dell ’ art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello , pronunciando ultra petita,ha ritenuto che gli accolli di tre mutui Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 pattuiti nell’atto con il quale in data 9/2/1999 la [OSCURATO:SOCIETA] ha venduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un immobile di sua proprietà, costituiscono mezzi anormali di pagamento ed ha , quindi, revocato i pagamenti eseguiti dalla società acquirente il 20/10/1999 ad estinzione anticipata dei debiti nascenti in capo alla venditrice dai predetti contratti di mutuo, omettendo, tuttavia, di considerare che: - il Fallimento , come emerge dagli atti di citazione notificati l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 13/12/2004, aveva chiesto la revocaesclusivamente dei tre negozi di accollo e non anche dei pagamenti successivamente eseguiti ad estinzione dei trerapporti di mutuo; - l ’ accollo , del resto, non ha in sé alcun effetto solutorio poich́ “ comporta solo una variazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, posto che al debitore originario, accollato, si aggiunge (accollo cumulativo), ovvero si sostituisce (accollo liberatorio), il nuovo debitore accollante, senza alcun effetto estintivo dell’obbligazione originaria”; - l’accollo, inoltre, non ha favorito la banca a scapito degli altri creditori, con lesione della par condiciocreditorum, come invece sostiene la corte, perché, con riferimento al mutuo ipotecario, l’ipoteca, al momento dell’accollo, era già ampiamente consolidata (data d’iscrizione dell’ipoteca: [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed opponibile al Fallimento; - la banca, pertanto, pur in caso di accoglimento della domanda di revoca dell’accollo di mutuo, aveva comunque il diritto al pagamento integrale del proprio credito; - gli accolli di mutuo, infine, sono stati convenuti nell’ambito di operazioni di compravendita, non impugnate dal Fallimento, per cui è l’operazione complessiva che dev’essere unitariamente considerata, senza scindere l’accollo del mutuo dalla vendita e dall’effettivo trasferimento del bene venduto. 2.11. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, intanto, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 quale, infatti, prima ancora di affermare l’infondatezza nel merito del motivo d’appello concernente la qualificazione degli accolli in questione quali mezzi anormali di pagamento, ha ritenuto, con statuizione rimastadel tutto priva di censure, che la doglianza della bancanon era specifica ( e , dunque, come tale, inammissibile), non avendo la stessa, in violazione dell’art. 342 c.p.c., svolto alcuna argomentazione contraria rispetto a quella parte della sentenza appellata in cui il tribunale aveva affermato che gli accolli impugnati dal Fallimento costituivano mezzi anormali di pagamento. 2.12. Ed è, in effetti, noto che: -ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o (come nella specie) un motivo d ’ impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto(com’è accaduto nel caso in esame) al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici; - la parte soccombente, di conseguenza, non ha l ’ onere né l ’ interesse ad impugnarle, essendo tenuta, piuttosto, a censurare la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr. Cass. SU n. 3840 del 2007; Cass.n. 27388 del 2022;Cass. n. 32092 del 2024 ; Cass. n. 11675 del 2020; Cass. n. 17004 del2015). 2.13. Quanto al resto, non può che ribadirsi che: - nella revocatoria fallimentare, in ragione della sua natura distributiva e non indennitaria, l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto che l’atto compiuto dal debitore in periodo sospetto e previsto dall’art. 67 l.fall., come il pagamento eseguito con mezzi anormali, abbia leso la par condicio creditorum , risultando, per contro, del tutto irrilevante il fatto che il credito così soddisfatto era privilegiato in quanto garantito, come nel Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 caso in esame, da ipoteca, che non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà, in concreto,verificarsi se quel pagamento abbia o meno pregiudicato le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi (cfr. Cass. SU n. 7028 del 2006; Cass. n. 24046 del 2006; Cass. n. 25571 del 2010); - i l pagamento eseguito da un terzo di un debito gravante sull’imprenditore poi fallito, del resto, è revocabile, ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomalaove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la par condicio creditorum, come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito, come accertato nel caso in esame, con denaro dovuto a quest’ultimo (Cass. n. 25928 del 2015); - l ’ accollo cd. “ non allo scoperto” ( nel quale , cioè, l ’ accollante è obbligato verso il debitore, poi fallito, e il suo pagamento vale ad estinguere, perciò, entrambi i debiti), trattandosi di pagamento riferibile al debitore fallito, rientratra i possibili modi di pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare, (Cass. n. 16973 del 2006, in motiv.),conservando tutti i presupposti a tal fine rilevanti, e cioè la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito (ancorché per il tramite di un terzo che si rivale nei confronti di quest’ultimo) e la corrispondente lesione della par condicio creditorum(Cass. n. 6795 del 2012, in motiv.). 2.14. Con il terzo motivo, la ricorrente principale , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 corte d’appelloha confermato la r evoca delle rimesse solutorie confluite sul conto corrente intestato alla società fallita, omettendo, tuttavia, di considerare che: -il tribunale di Catania, con la sentenza n. 492/2010 , resa in altro procedimento fra la stessa banca e il Fall imento e passata in giudicato, aveva rideterminato i saldi del conto oggetto del presente giudizio, epurandoli dagli addebiti contabilizzatiin applicazione di clausole contrattuali nulle; - la ricostruzione operata in giudizio dal consulente tecnico d’ufficio risulta, pertanto, del tutto inattendibile perché non si può contemporaneamente ritenere che i saldi dello stesso conto corrente debbano essere, da un lato, totalmente azzerati sulla base dell’accertamento dell’applicazione di clausole affette da nullità, e, dall’altro lato, mantenuti quale base per il calcolo delle rimesse revocabili; - il criterio del saldo disponibile per determinare gli importi dei saldi revocabili non è corretto per le operazioni relative a titoli, che sono normalmente accreditati salvo buon fine. 2.15. Il motivo è inammissibile. La banca anche sotto il profilo in esame non si confronta con la sentenza che ha impugnato: la quale, come visto, con statuizioni non specificamente censurate, ha ritenuto che : - il consulente tecnico d’ufficio aveva calcolato le rimesse solutorie partendo proprio dal saldo accertato nel giudizio definito con la sentenza che, in accoglimento della domanda del Fallimento, aveva condannato la banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute nel corso del rapporto in ragione della nullità delle pattuizioni relative al computo degli interessi convenzionali contenute nel contratto di conto corrente; - il consulente tecnico d’ufficio aveva indicato, in modo completo ed articolato, le ragioni poste a base della scelta, relativamente alle diverse tipologie di operazioni, comprese quelle effettuate a Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 mezzo assegni e titoli similari, del criterio del “saldo disponibile” mentre la banca appellante “nessuna argomentazione (aveva) opposto”“avverso dette ragioni”. 2.16. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente, lamentando la violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2 della l. n. 287/1990, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la co rte d ’ appello ha accolto la domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti dei fideiussori della società poi fallita in ragione della clausola di reviviscenza della garanzia contenuta negli artt. 2 e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto dagli stessi, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la fideiussione rilasciata dall’odierno deducente in favore della banca, sulla quale si fonda la domanda di manleva spiegata da quest’ultima, contiene clausole (contenute negli artt. 2, 6 e 8 , e cioè gli stessi numeri dello schema A.B.I.) riproducenti esattamente il testo predisposto dall’associazione di categoria delle banche e dichiarato illegittimo dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005; - l ’ appellato non aveva l ’ onere di produrre in giudizio né il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 né lo schema A.B.I., trattandosi di fatti notori che, peraltro, la banca non aveva contestato; -la corte d’appello, pertanto, era in possesso di tutti gli elementi necessari per dichiarare la nullità della clausola in ragione dell’integrale corrispondenza tra le clausole nn. 2 e 8 del contratto di fideiussione oggetto del giudizio e le clausole nn. 2 e 8 di cui all’illegittimo schema di fideiussione A.B.I. oggetto dei rilievi formulati dalla Banca d ’ Italia con il provvedimento n. 55/2005; -non esiste, del resto, un principio generale di reviviscenza delle garanzie a servizio del credito il cui pagamento sia stato revocato.Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 2.17. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente, lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello l’ha condannato al rimborso delle spese del giudizio, senza, tuttavia,considerare che, a fronte dell’infondatezza della domanda di manleva, le spese del giudizio dovevano essere poste a carico della banca. 2.18. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, con assorbimento del secondo. Il controricorrente, infatti, non deduce né specifica che la fideiussione invocata dalla banca a sostegno della domanda di manleva era riconducibile al tipo della fideiussione omnibus, né, comunque, riproduce in ricorso, ai fini della specificità della censura (a tal fine non essendo, dunque, sufficiente l’affermazione sul punto della banca nel controricorso: p. 9), il testo dell’atto in questione in termini tali che lo stesso possa essere senz’altro qualificato come tale. 2.19. Ed è, invece, noto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, che: - l a natura anticoncorrenziale delle clausole contenute nel modello A . B . I . del contratto di fideiussione omnibus, pronunciata dalla Banca d ’ Italia con il provvedimento n. 55/2005, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990(a mente del quale "sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”), determina l’invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto; -tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono,invece, alle fideiussioni ordinarie, oggetto di Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 specifica pattuizione tra banca e cliente (Cass. n. 21841 del 2024). 2.20. Ilprovvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d’Italia,nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituticreditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 l . n. 287 / 1990, ha dichiarato il contrasto con l ’ art. 2, comma 2 , lett. a), l. n. 287 cit. di talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate A.B.I., ha, infatti, riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus, e non può essere, per contro, invocato né utilizzato per ricavare la nullità di un’intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare (a differenza di quanto risulta aver fatto il controricorrente) l’illecito antitrust , senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata , inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale (Cass. n. 26847 del 2024). 2.21. D’altra parte, solo i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle (sole)clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 cit. e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell’art.1419 c.c., in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza: non anche, evidentemente, quelli che, pur se in ipotesi omnibus, siano stati stipulati (come quello invocato dal ricorrente incidentale: v. l’incontestato rilievo formulato dalla bancanel suo controricorso, p. 14) in epoca precedente al la formazione, quale emersa nel mese di ottobre del 2002 con l ’ indicato modello predisposto dall’A.B.I., dell’invocata intesa anticoncorrenziale (Cass. SU n. 41994 del 2021, in motiv., lì dove ha, tra l’altro, evidenziato che Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 soltanto “i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti -partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell ’ atto a monte, e vengono ad essere inficiati– nei limiti delle clausole indicate - dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi”). 2.22. Quanto al resto, la Corte non può che ribadire come il principio di accessorietà della garanzia, se comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l’obbligazione principale sia estinta, non esclude, però, la possibilità della sua rinnovata vigenza allorché, dopo l’estinzione, il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta, pertanto, l’invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell’art. 67 l.fall. (Cass. n. 25361 del 2008; Cass. n. 18794 del 2023). 3. Il ricorso principale ed i l ricorso incidentale , per l’inammissibilità dei motivi ivi articolati, sono, a loro volta, inammissibili: e come talidevono essere, pertanto, dichiarat i . 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza della ricorrente principale nei confronti del Fallimento e del ricorrente incidentale nei confronti della banca e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto della ricorrente principale quanto del ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per Ric. 2022n. 30519 - Sez. 1 - CC del 1 1 marzo 20 2 5 il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 18.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; condanna il ricorrente incidentale a rimborsare alla ricorrente principale le spese del giudizio, che liquida in €. 18.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%