CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 10391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4556/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresenta to e dife so in proprio -ricorrente– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di FIRENZE n. 6578/2021 depositata il25/01/2022. Ad.28/03/2023 CC R.g. n. 4556 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato, difes e un professionista, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e avendo proposto , in favore di detto professionista, un ricorso monitorio che venne rigettato dal Tribunale di Firenze, nulla gli era stato liquidato dal detto Tribunale a titolo di onorario. Proposto ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. il detto difensore ottenne dal Tribunale di Firenze il riconosci men to dell’importo di € 534,00 già ridotto al cinquanta per cento oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, a titolo di compensi per l’opera prestata nel giudizio n.4445/2021. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, impugna l’ordinanza suddetta, recante n. 6578 e depositata il 25/01/2022, per mancanza di motivazione sul rigetto parziale e sull’erronea applicazione dei parametri forensi, in quanto ritiene spettanti euro 1.387,75, oltre accessori (spese generali, CPA e IVA). Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, così rubricato: violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 132 cod. p roc . c iv ., comma 2, n. 4 e 118 disp. att. cod. proc. c iv ., comma 2, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. c iv . o in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. p roc . c iv . , per c ontraddittorietà del dispositivo rispetto alla motivazione e assenza di motivazione, reca censura di contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo p oi ché in motivazione è stato accolto il ricorso, ma poi in dispositivo esso risulta solo parzialmente accolto, è inammissibile per estraneità Ad.28/03/2023 CC R.g. n. 4556 del 2022; estensore: C. Valle delle censure alla ragione decisoria , risiedendo la ragione del parziale accoglimento della domanda nell’ essere stato riconosciuto l’importo minimo, oss i a il cinquanta per cento di euro 2.135, 00 , ulteriormente decurtati per l’ulteriore abbattimento del cinquanta per cento, ai sensi dell’ art. 130 del d . P . R . n. 115 del 30 maggio 2002. Il secondomotivo, così intitolato: violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, degli artt. 82 e 130del d . l gs. n. 150 del 2011, dell’art. 15, comma 5 e del DM 55/2014 nonché dell'art. 13 , comma 6, della legge n. 247 del 31 /12/ 2012 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. c iv. e che deduce che doveva essere liquidato l’importo mediodelle tariffe professionali, è infondato . Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime(Cass. n. 31404 del 02/12/2019 Rv. 656257 – 01 e in precedenza Cass. n. 26643 del 12/12/2011 Rv. 620034 -01). Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese di lite, non avendo il Ministero della Giustizia svolto alcuna attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo per contributo unificato, a Ad.28/03/2023 CC R.g. n. 4556 del 2022; estensore: C. Valle norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13se eventualmente dovuto . La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consigl