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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23376/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20866-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 8873/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/03/2016 R.G.N. 11005/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] dello Stato a MEF –i.i.s. – ricorso inammissibile R.G.N.20866/2016 Cron.

Rep.

Ud.25/05/2022 CC Rilevato che: 1.la Corte d'Appello d Napoli, con sentenza n. 8873/2015, confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, transitato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità integrativa speciale nella misura percepita presso l'Ente di provenienza; R.G.N. 20866/2016 Pag.riteneva la Corte territoriale che l'indennità in questione concorresse a determinare il “trattamento economico in godimento” da portare a raffronto con quello dell'Ente di destinazione ai fini della quantificazione dell'assegno ad personam;

2. il Ministero ricorre per cassazione affidandosi ad un motivo;

3. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione di plurime norme di legge (d.lgs. n. 29 del 1933, art. 33, del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 3, della l. n. 554 del 1988, art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, comma 2); lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il diritto al pagamento della maggiore I.I.S. percepita dal dipendente presso l'Ente di provenienza avendo riguardo all'importo della singola componente della retribuzione base (come prevista dall’art. 33del c.c.n.l.) e non anche all'entità del trattamento economico complessivamente goduto prima e dopo iltrasferimento; rileva che in sede di atto di appello era stato specificamente evidenziato che il trattamento retributivo complessivo dell'Esposito era rimasto identico pur a seguito deltrasferimento;

2. il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio; esso è stato notificato al difensore costituito dell'intimato, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il suo studio (ove la parte aveva eletto domicilio) in Napoli, via Chiatamone, n. 55; tuttavia, il tentativo di notifica, eseguito con spedizione a mezzo posta dell'atto non consegnato dall'agente postale per irreperibilità del destinatario, non è andato a buon fine (dall'avviso di ricevimento dalla comunicazione di avvenuto deposito il destinatario dell'atto risulta «trasferito» dall'indirizzo indicato); orbene, senza necessità di indagare sulla concreta imputabilità di tale negativo esito al notificante (sul quale grava l'onere di accertarsi dell'assenza di mutamenti del domicilio del procuratore costituito in lite, per non essere quest'ultimo tenuto ad alcuna comunicazione al riguardo: da ultimo, Cass. 23 dicembre 2020, n. 29354), basti qui rilevare che, a seguito dell'infruttuoso esperimento ora descritto, il ricorrente non ha posto in essere alcuna ulteriore attività diretta alla notificazione dell'atto introduttivo; ed è noto che, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine anche per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria ha l'onere (e non la mera facoltà) di riattivare il processo notificatorio con immediatezza, in un limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ. (fatte salve circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa), senza R.G.N. 20866/2016 Pag.attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica (così, sulla scia di Cass., Sez.

Un., 15 luglio 2016, n. 14594, cfr. Cass. 8 marzo 2017, n. 5974; Cass.30 agosto 2017, n. 20527; Cass. 11 giugno 2018, n. 15056; Cass. 9 agosto 2018, n. 20700; Cass. 28 marzo 2019, n. 8618; Cass. 21 agosto 2020, n. 17577);

3. dichiarato inammissibile il ricorso per detta ragione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;

4. non trova infine applicazione il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può infatti essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (v. ex plurimis Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20866-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 8873/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/03/2016 R.G.N. 11005/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] dello Stato a MEF –i.i.s. – ricorso inammissibile R.G.N.20866/2016 Cron. Rep. Ud.25/05/2022 CC Rilevato che: 1.la Corte d'Appello d Napoli, con sentenza n. 8873/2015, confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, transitato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità integrativa speciale nella misura percepita presso l'Ente di provenienza; R.G.N. 20866/2016 Pag.riteneva la Corte territoriale che l'indennità in questione concorresse a determinare il “trattamento economico in godimento” da portare a raffronto con quello dell'Ente di destinazione ai fini della quantificazione dell'assegno ad personam; 2. il Ministero ricorre per cassazione affidandosi ad un motivo; 3. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione di plurime norme di legge (d.lgs. n. 29 del 1933, art. 33, del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 3, della l. n. 554 del 1988, art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, comma 2); lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il diritto al pagamento della maggiore I.I.S. percepita dal dipendente presso l'Ente di provenienza avendo riguardo all'importo della singola componente della retribuzione base (come prevista dall’art. 33del c.c.n.l.) e non anche all'entità del trattamento economico complessivamente goduto prima e dopo iltrasferimento; rileva che in sede di atto di appello era stato specificamente evidenziato che il trattamento retributivo complessivo dell'Esposito era rimasto identico pur a seguito deltrasferimento; 2. il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio; esso è stato notificato al difensore costituito dell'intimato, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il suo studio (ove la parte aveva eletto domicilio) in Napoli, via Chiatamone, n. 55; tuttavia, il tentativo di notifica, eseguito con spedizione a mezzo posta dell'atto non consegnato dall'agente postale per irreperibilità del destinatario, non è andato a buon fine (dall'avviso di ricevimento dalla comunicazione di avvenuto deposito il destinatario dell'atto risulta «trasferito» dall'indirizzo indicato); orbene, senza necessità di indagare sulla concreta imputabilità di tale negativo esito al notificante (sul quale grava l'onere di accertarsi dell'assenza di mutamenti del domicilio del procuratore costituito in lite, per non essere quest'ultimo tenuto ad alcuna comunicazione al riguardo: da ultimo, Cass. 23 dicembre 2020, n. 29354), basti qui rilevare che, a seguito dell'infruttuoso esperimento ora descritto, il ricorrente non ha posto in essere alcuna ulteriore attività diretta alla notificazione dell'atto introduttivo; ed è noto che, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine anche per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria ha l'onere (e non la mera facoltà) di riattivare il processo notificatorio con immediatezza, in un limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ. (fatte salve circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa), senza R.G.N. 20866/2016 Pag.attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica (così, sulla scia di Cass., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594, cfr. Cass. 8 marzo 2017, n. 5974; Cass.30 agosto 2017, n. 20527; Cass. 11 giugno 2018, n. 15056; Cass. 9 agosto 2018, n. 20700; Cass. 28 marzo 2019, n. 8618; Cass. 21 agosto 2020, n. 17577); 3. dichiarato inammissibile il ricorso per detta ragione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite; 4. non trova infine applicazione il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può infatti essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (v. ex plurimis Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La C
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