CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 43074/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 8 giugno 2021, il tribunale della libertà di Lodi, rigettava l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale del 17 maggio 2021 che aveva disposto il sequestro conservativo su beni di [OSCURATO:PERSONA] senza provvedere sull'istanza di dissequestro avanzata all'udienza preliminare del precedente 10 maggio 2021 nell'interesse dello stesso. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'articolo 606 lettera b) codice procedura penale sia in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro sia con riferimento al rigetto implicito della stessa richiesta privo di qualsiasi motivazione; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per non avere il tribunale della libertà considerato l'impossibilità di sottoporre a sequestro preventivo importi superiori alla somma matematica contestata nel capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, dalla lettura della ordinanza impugnata risulta che, sebbene fosse stata avanzata nell'interesse del Riboldi istanza di revoca del sequestro preventivo all'udienza preliminare del 10 maggio, il G.I.P. non provvedeva sulla stessa procedendo, invece, ad emettere sequestro conservativo su istanza delle parti civili. A fronte di tali emergenze, il tribunale della libertà non poteva prendere atto della mancata emissione del provvedimento richiesto e rigettare l'appello cautelare reale poiché, in tal modo, si è integrata una doppia omessa pronuncia sull'istanza avanzata nell'interesse dell'imputato. Posto, quindi, che l'omessa pronuncia deve essere emendata attraverso nuovo provvedimento sul merito dell'istanza difensiva, ritiene questa corte dovere applicare il principio secondo cui nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Rv. 275566). Sarà pertanto il tribunale di Lodi che dovrà provvedere sul merito dell'istanza quale giudice dell'appello cautelare reale. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al tribunale del riesame per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Lodi, sezione del riesame per le misure cautelari, per il giudizio. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] E T IL PRESIDENTE