Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35320/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16179/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337, 582 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura di cui al primo motivo di ricorso, relativa alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato con particolare riferimento all'elemento soggettivo, risulta, oltre che generica, priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito che hanno evidenziato come le modalità dell'azione e l'intensità della condotta siano idonee a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo (v. p. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che, altresì, il secondo motivo di ricorso, concernente la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, si limita a generiche censure e non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale apparato argomentativo, ove si sottolinea il comportamento incostante del ricorrente nell'osservare la misura cautelare precedentemente disposta (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16179/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337, 582 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura di cui al primo motivo di ricorso, relativa alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato con particolare riferimento all'elemento soggettivo, risulta, oltre che generica, priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito che hanno evidenziato come le modalità dell'azione e l'intensità della condotta siano idonee a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo (v. p. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che, altresì, il secondo motivo di ricorso, concernente la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, si limita a generiche censure e non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale apparato argomentativo, ove si sottolinea il comportamento incostante del ricorrente nell'osservare la misura cautelare precedentemente disposta (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 35320/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris