CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46305/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 ottobre 2002 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna il 16 maggio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha respinto l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Bologna con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con prescrizione di non allontanarsi dal domicilio in orario notturno, in quanto indagato in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso, nella cui flagranza è stato tratto in arresto. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 272 e 274 codice di rito e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che nel caso di specie potrebbero essere salvaguardate con una misura meno gravosa, in quanto l'indagato è soggetto incensurato e stabilmente radicato nel territorio in quanto svolge regolare attività lavorativa, anche se ha avuto un percorso di vita molto travagliato segnato da vicende dolorose. Nel caso in esame non ricorre alcuna esigenza cautelare atta a legittimare la misura, applicata in forza di un giudizio di pericolosità meramente congetturale ed astratto, mentre i coindagati dell'odierno ricorrenti risultano entrambi a piede libero. Lamenta il ricorrente che il tribunale non abbia al riguardo fornito alcuna concreta e specifica motivazione. 2.11 ricorso è manifestamente infondato poiché il tribunale a pagina 7 del provvedimento impugnato ha valorizzato le specifiche modalità della condotta posta in essere dall'imputato, nell'esecuzione del delitto a lui addebitato, e la mancanza di una completa presa di coscienza critica in ordine alla effettiva gravità del suo comportamento e, con argomentazione immune dai vizi di manifesta illogicità dedotti dal ricorrente, ha ritenuto sussistente una significativa pericolosità sociale, in ragione anche della perdita di controllo dallo stesso manifestata durante la commissione del reato. Il tribunale ha, peraltro, adeguatamente tenuto conto della condizione di incensurato e della giovane età dell'indagato e lo ha sottoposto ad una misura cautelare che risulta particolarmente tenue rispetto alla gravità della condotta assunta, concedendogli una libertà di movimento diurna ampissima e sottoponendolo ad una cautela limitata ad orari notturni, proprio al fine di evitare la frequentazione di quei contesti amicali che per sua stessa ammissione lo hanno negativamente condizionato, esercitando su di lui un'influenza negativa. Trattasi di argomentazione articolata che valorizza gli elementi specifici offerti dalla vicenda ,dal comportamento dell'indagato e dalla sua personalità e che risultano immuni dai vizi dedotti. 3.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 12 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Geppino