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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 19219/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7077-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATA, che la rappresenta e difende; - con troricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' D'[OSCURATO:PERSONA] N.1 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; - intimata - avverso la sentenza n. 995/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 228/2015 emessa in data 18 febbraio 2015, il Giudice di pace di Viterbo così decise: «respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] a trattare la presente causa; respinge l'eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dall'A.A.T.O. n. 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di ciascuno degli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto: accerta e dichiara che gli attori hanno diritto a corrispondere solo il 50% del canone acqua potabile per i periodi in cui risulti accertata da [OSCURATO:PERSONA] la non potabilità dell'acqua; dispone la restituzione a ciascuno degli attori del 50% delle somme relative al canone acqua potabile nel periodo ricompreso dal 10 gennaio 2013 alla data della domanda (aprile 2014), con conseguente obbligo di Ric. 2021 n. 07077 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -2- restituzione anche degli importi relativi all'iva sulle somme non dovute e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovute il 50% delle somme richieste nelle fatture prodotte in atti dagli attori ... limitatamente alla quota imputabile al periodo sopra indicato e con esclusivo riferimento agli importi addebitati per il consumo dell'acqua espresso in metri cubi (c. d. canone acqua); accoglie la domanda di risarcimento dei danni patiti da ciascuno degli attori a causa della non potabilità dell'acqua somministrata dal servizio idrico comunale e, per l'effetto, condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in C 450,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in C 340,00 ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in C 450,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo; respinge la domanda di manleva spiegata dalla società [OSCURATO:SOCIETA].» e regolò le spese di giudizio tra le parti. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso la decisione di primo grado; in particolare - per quanto ancora rileva in questa sede - lamentò il difetto di motivazione in relazione al rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti delle terze chiamate in causa [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] (indicata in atti anche come A.A.T.0.) n. 1 [OSCURATO:PERSONA] -Viterbo, ed in ordine ai profili di responsabilità ad esse attribuibili; ripropose l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda di riduzione della tariffa, ribadì che la responsabilità dei fatti in questione andava ascritta alle chiamate in causa, evidenziò che non sussistevano a suo carico i presupposti di cui agli artt. 1218 e 1176 c.c. e concluse chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna delle chiamate in causa a manlevarla e a garantirla da ogni conseguenza dannosa che potesse derivarle per i fatti di causa.

Si costituirono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto Ric. 2021 n. 07077 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -3- del gravame e, in subordine, di rideterminare il risarcimento dei danni.

Si costituì anche la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, a sua volta, il rigetto dell'appello e, in subordine, la conferma della decisione impugnata nella parte in cui aveva disatteso la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei suoi confronti.

Restò contumace l'[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo.

Con sentenza n. 995/2020, pubblicata il 29 settembre 2020, il Tribunale di Viterbo «rigete]» l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;«in parziale riforma della sentenza» di primo grado, «dichiar[ò] il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito ATO n. 1 - [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo e di Regione [OSCURATO:PERSONA]» e regolò altresì le spese tra le parti.

Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi, da una parte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, la Regione [OSCURATO:PERSONA].

L'[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] n 1 [OSCURATO:PERSONA] -Viterbo non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo, rubricato «Difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] adito ai sensi dell'art. 360, n. 1, c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver il Giudice di secondo grado dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso all'esame in cui la domanda di risarciment formulata implica, a suo avviso, «una riduzione della tariffa stabilita Ric. 2021 n. 07077 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -4- in sede amministrativa (a mezzo atti amministrativi rispetto ai quali il G. O. non ha potere decisionale) per l'erogazione di un servizio di somministrazione». [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la parte attorea avrebbe «lamentato, in pratica, l'omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa, sollevando con ciò una questione in cui l'effettivo thema decidendum coinvolge inevitabilmente l'omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa e quindi non concerne soltanto il rapporto privatistico tra il gestore del S.I.I. ed i singoli utenti, ma coinvolge anche la verifica della legittimità dell'azione autoritativa della P.A., esercitata attraverso lo svolgimento di un potere discrezionale».

1.1. Il motivo è infondato.

Nella specie, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dall'utente, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780; Cass., sez. un., 21/12/2018, n. 33209; Cass. 18/09/2019, n. 23314).

L'erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento all'obbligazione, contrattualmente assunta, del gestore del servizio, imposta da norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione) ed attiene, quindi, unicamente al rapporto di utenza.

La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons.

Stato, n. 3391/2013) non è conferente al caso all'esame, concernendo impugnative di ordinanze Ric. 2021 n. 07077 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -5- sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente l'esplicazione dei poteri amministrativi in materia (v.

Cass., sez. un., 26/11/2021, n. 36897, in motivazione).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 141 e ss. del T. U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano') e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3, c.p.c.», avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione [OSCURATO:PERSONA] (e rinunciata, in secondo grado, come rappresentato dalla stessa ricorrente, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo, v. ricorso p. 5 e p. 17), pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra tali parti.

2.1. Il motivo di ricorso in esame è - contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] - sufficientemente specifico ed è fondato; va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che la sentenza impugnata (v. p. 4-5) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore [OSCURATO:SOCIETA]. avesse censurato il non corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell'ente regionale così come della gestione del servizio pubblico, con conseguente giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], anche ex art. 133 cod. proc. amm., con riguardo alla posizione di entrambe le Ric. 2021 n. 07077 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -6- originarie chiamate in causa, trattandosi di domanda fondata sull'asserto inadeguato o mancato esercizio del potere amministrativo.

Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso i predetti enti (e poi rinunciata in secondo grado nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo) altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez.

Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7), come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021.

3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta «omesso esame di un fatto ... decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal "ruolo-chiave" della Regione [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo.

4. Conclusivamente, va rigettato il primo motivo di ricorso; va accolto il secondo motivo e va dichiarata la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; va dichiarato assorbito l'esame del terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

Ric. 2021 n. 07077 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -7-

5. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito l'esame del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7077-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATA, che la rappresenta e difende; - con troricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' D'[OSCURATO:PERSONA] N.1 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; - intimata - avverso la sentenza n. 995/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 228/2015 emessa in data 18 febbraio 2015, il Giudice di pace di Viterbo così decise: «respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] a trattare la presente causa; respinge l'eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dall'A.A.T.O. n. 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di ciascuno degli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto: accerta e dichiara che gli attori hanno diritto a corrispondere solo il 50% del canone acqua potabile per i periodi in cui risulti accertata da [OSCURATO:PERSONA] la non potabilità dell'acqua; dispone la restituzione a ciascuno degli attori del 50% delle somme relative al canone acqua potabile nel periodo ricompreso dal 10 gennaio 2013 alla data della domanda (aprile 2014), con conseguente obbligo di Ric. 2021 n. 07077 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- restituzione anche degli importi relativi all'iva sulle somme non dovute e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovute il 50% delle somme richieste nelle fatture prodotte in atti dagli attori ... limitatamente alla quota imputabile al periodo sopra indicato e con esclusivo riferimento agli importi addebitati per il consumo dell'acqua espresso in metri cubi (c. d. canone acqua); accoglie la domanda di risarcimento dei danni patiti da ciascuno degli attori a causa della non potabilità dell'acqua somministrata dal servizio idrico comunale e, per l'effetto, condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in C 450,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in C 340,00 ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in C 450,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo; respinge la domanda di manleva spiegata dalla società [OSCURATO:SOCIETA].» e regolò le spese di giudizio tra le parti. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso la decisione di primo grado; in particolare - per quanto ancora rileva in questa sede - lamentò il difetto di motivazione in relazione al rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti delle terze chiamate in causa [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] (indicata in atti anche come A.A.T.0.) n. 1 [OSCURATO:PERSONA] -Viterbo, ed in ordine ai profili di responsabilità ad esse attribuibili; ripropose l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda di riduzione della tariffa, ribadì che la responsabilità dei fatti in questione andava ascritta alle chiamate in causa, evidenziò che non sussistevano a suo carico i presupposti di cui agli artt. 1218 e 1176 c.c. e concluse chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna delle chiamate in causa a manlevarla e a garantirla da ogni conseguenza dannosa che potesse derivarle per i fatti di causa. Si costituirono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto Ric. 2021 n. 07077 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -3- del gravame e, in subordine, di rideterminare il risarcimento dei danni. Si costituì anche la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, a sua volta, il rigetto dell'appello e, in subordine, la conferma della decisione impugnata nella parte in cui aveva disatteso la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei suoi confronti. Restò contumace l'[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo. Con sentenza n. 995/2020, pubblicata il 29 settembre 2020, il Tribunale di Viterbo «rigete]» l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;«in parziale riforma della sentenza» di primo grado, «dichiar[ò] il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] d'Ambito ATO n. 1 - [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo e di Regione [OSCURATO:PERSONA]» e regolò altresì le spese tra le parti. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi, da una parte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, la Regione [OSCURATO:PERSONA]. L'[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] n 1 [OSCURATO:PERSONA] -Viterbo non ha svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo, rubricato «Difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] adito ai sensi dell'art. 360, n. 1, c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver il Giudice di secondo grado dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso all'esame in cui la domanda di risarciment formulata implica, a suo avviso, «una riduzione della tariffa stabilita Ric. 2021 n. 07077 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -4- in sede amministrativa (a mezzo atti amministrativi rispetto ai quali il G. O. non ha potere decisionale) per l'erogazione di un servizio di somministrazione». [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la parte attorea avrebbe «lamentato, in pratica, l'omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa, sollevando con ciò una questione in cui l'effettivo thema decidendum coinvolge inevitabilmente l'omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa e quindi non concerne soltanto il rapporto privatistico tra il gestore del S.I.I. ed i singoli utenti, ma coinvolge anche la verifica della legittimità dell'azione autoritativa della P.A., esercitata attraverso lo svolgimento di un potere discrezionale». 1.1. Il motivo è infondato. Nella specie, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dall'utente, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780; Cass., sez. un., 21/12/2018, n. 33209; Cass. 18/09/2019, n. 23314). L'erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento all'obbligazione, contrattualmente assunta, del gestore del servizio, imposta da norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione) ed attiene, quindi, unicamente al rapporto di utenza. La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons. Stato, n. 3391/2013) non è conferente al caso all'esame, concernendo impugnative di ordinanze Ric. 2021 n. 07077 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -5- sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente l'esplicazione dei poteri amministrativi in materia (v. Cass., sez. un., 26/11/2021, n. 36897, in motivazione). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 141 e ss. del T. U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano') e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3, c.p.c.», avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione [OSCURATO:PERSONA] (e rinunciata, in secondo grado, come rappresentato dalla stessa ricorrente, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo, v. ricorso p. 5 e p. 17), pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra tali parti. 2.1. Il motivo di ricorso in esame è - contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] - sufficientemente specifico ed è fondato; va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che la sentenza impugnata (v. p. 4-5) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore [OSCURATO:SOCIETA]. avesse censurato il non corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell'ente regionale così come della gestione del servizio pubblico, con conseguente giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], anche ex art. 133 cod. proc. amm., con riguardo alla posizione di entrambe le Ric. 2021 n. 07077 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -6- originarie chiamate in causa, trattandosi di domanda fondata sull'asserto inadeguato o mancato esercizio del potere amministrativo. Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso i predetti enti (e poi rinunciata in secondo grado nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo) altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7), come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021. 3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta «omesso esame di un fatto ... decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal "ruolo-chiave" della Regione [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo. 4. Conclusivamente, va rigettato il primo motivo di ricorso; va accolto il secondo motivo e va dichiarata la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; va dichiarato assorbito l'esame del terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. Ric. 2021 n. 07077 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -7- 5. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito l'esame del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella
Sentenza Cassazione n. 19219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris