CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17389/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA' di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal PubblicoMinistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ex art. 309 cod. proc.pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessadal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 11 novembre 2025 per il delitto di cui all’art. 74,comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso da marzo 2021 a marzo 2022, con condottaperdurante.2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite dei difensori di fiducia, haproposto ricorso per cassazione, che, con un unico motivo, deduce la violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275, commi 3 e 3-bis,cod. proc. pen. con riferimento alla presunzione astratta di pericolo di reiterazione del reato.Argomenta il difensore che il Tribunale cautelare, del tutto apoditticamente, si è limitato ariportarsi alla dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo cuil’associazione delittuosa sarebbe stata operativa sino al 2024, laddove, invece, lacessazione del sodalizio risale ai primi mesi del 2022 e, soprattutto, le condotte ascritte alMassidda si arrestano al 2021; in ogni caso, le dichiarazioni del collaboratore non risultanocorroborate da riscontri individualizzanti. Di conseguenza, tra la data di emissionedell’ordinanza custodiale e i fatti contestati al ricorrente è intercorso un notevole lassotemporale, pari a cinque anni, ciò che escluderebbe il pericolo di recidiva. Aggiunge ildifensore che la motivazione sarebbe ulteriormente viziata, laddove, quale indice dipericolosità del ricorrente, ha valorizzato la circostanza che il padre del Massidda – che nonè indagato nel presente procedimento – fosse un narcotrafficante internazionale, laddove,invece, il ricorrente ha dei precedenti modesti che risalgono a venti anni orsono.Infine, la motivazione sarebbe parimenti illogica nella parte in cui il Tribunale ha ritenutol’inidoneità degli arresti domiciliari a preservare le esigenze cautelari, valorizzando, inmaniera impropria, la scarsa efficacia di deterrenza nei confronti di altri coindagati, laddove ilgiudizio di proporzionalità deve essere individualizzante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo il generico e, comunque manifestamenteinfondato.2. Si rammenta che, con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 -titolo di reato per il quale è stata disposta la misura di massimo rigore nei confronti delricorrente -, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, adoggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura custodialecarceraria, presunzione che può essere vinta laddove vengano dedotti dall’indagato specificielementi dai qual risulti o il venire meno delle esigenze cautelari, ovvero che dette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose.Si è chiarito, inoltre, che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod.proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteridi attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano,Rv. 282865).3. Si è poi precisato che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo dicui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della prova contraria della presunzionerelativa di sussistenza delle esigenze cautelari assume rilevanza il fattore temporale, oveesso sia di notevole consistenza; solo in tal caso, è necessario che l'ordinanza cautelaremotivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idoneia dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia,Rv. 271576); con l’ulteriore importante specificazione che la prognosi di pericolosità non sirapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggettola possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità edel medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione diappartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, p.m. in c. Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n.3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018,Musumeci, Rv. 273435).Ai fini del giudizio prognostico di reiterazione del reato, si impone perciò unavalutazione complessiva del contesto criminale, che tenga conto dell'eventuale continuità trareato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno deglielementi rilevanti, con la conseguenza che la semplice rescissione del vincolo associativonon è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione posta dall’art. 275, comma 3,cod. proc. pen.4. Orbene, nel caso di specie il Tribunale della cautela ha ampiamente motivato inrelazione al permanere di un pericolo, concreto e attuale, di commissione di analoghi delitti,espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiticriminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza, pericolo desunto dall’elevatacaratura criminale manifestata dal ricorrente, come ampiamente descritta alle p. 3-15dell’ordinanza impugnata, da cui risulta l’elevatissima capacità del Massidda nella gestione,senza soluzione di continuità, di ingenti quantificavi di sostanza stupefacente, come, tral’altro, acclarato sia dal fatto che, nonostante la perdita di un carico sequestrato a Roma, di lìa poco aveva fatto arrivare un container di cocaina, sia dalle frequenti proposte dismistamento di “pacchi” rivolte dal Massidda all’associazione degli [OSCURATO:PERSONA].Oltre a ciò, il Tribunale ha valorizzato la spregiudicatezza del Massidda a ricorrere adazioni violente, anche mediante l’uso delle armi, come dimostrato dalla vicenda relativaall’arresto di [OSCURATO:PERSONA], e dal fatto che, come riferito dal collaboratore AntonelloMartufi, il Massidda aveva manifestato il proposito di “prendere con le armi la zona Aprilia”,considerando che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto contezza diretta della disponibilità, da partedel sodalizio, di un arsenale, parte del quale è stato rinvenuto dalla polizia.5. Su queste basi, stante l’elevatissimo pericolo di reiterazione della condottacriminosa, il Tribunale ha escluso, inoltre, che tale pericolo possa essere efficacementescongiurato con una misura diversa da quella in atto, anche considerando che l’altroelemento di vertice, oltre al Massidda, del sodalizio criminoso, ossia [OSCURATO:PERSONA],sebbene sottoposto, dal 26 ottobre 2021, alla misura degli arresti domiciliari, nondimenoaveva proseguito nell’attività di narcotraffico.Si tratta di una motivazione adeguata e priva di profili di illogicità manifesta, che superail vaglio di legittimità.6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CorteCost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura,ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]