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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 16776/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21956-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 246/2018; [OSCURATO:PERSONA] garanzia inps R.G.N.21956/2019 Cron.

Rep.

Ud.28/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA] il t.f.r. non corrisposto dal datore di lavoro, risultato insolvente a seguito di infruttuosa esecuzione forzata nei suoi confronti.

Riteneva la Corte che non ostasse all’intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps il fatto che la lavoratrice non avesse consegnato all’ente l’originale del titolo esecutivo.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’odierna adunanza, la Corte riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2, co.5 e 7 l. n.297/82, 1, co.2 e 2, co.3 d.lgs. n.80/92, in relazione all’art.10 d.l. n.536/87 conv. in l. n.48/88, nonché all’art.26, lett. b) l. n.88/89, per non avere la Corte affermato che la mancata consegna dell’originale del titolo esecutivo impedisse all’Inps il pagamento della prestazione.

Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art.26, lett. b) l. n.88/89 spetta all’Inps, tramite il Comitato amministratore, determinare le modalità di erogazione delle prestazioni.

Questa Corte, proprio in tema di intervento del Fondo di garanzia, ha affermato che il lavoratore è tenuto a fornire la documentazione richiesta dall’Inps in vista del pagamento della prestazione, non essendo l’Istituto tenuto a provvedere d’ufficio.

Il potere di indicare la documentazione necessaria deve però essere esercitato secondo ragionevolezza, in modo da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, giungendo a vanificarlo (Cass.1052/91, Cass.9231/10).

Nel caso di specie, l’Inps pretende nella sostanza di far venir meno il diritto alla prestazione a carico del Fondo in ragione della mancata consegna dell’originale del titolo esecutivo.

Tale pretesa non risponde ad alcun apprezzabile interesse dell’Inps.

Va considerato che non è soltanto l’ originale del documento (titolo esecutivo) a fondare la giustificazione dell’intervento del Fondo; anche una copia conforme del titolo esecutivo ha il medesimo valore dell’originale (art.2719c.c.).

Del pari, la copia semplice ha la stessa valenza probatoria dell’originaria ove non espressamente disconosciuta (art.2719 c.c.); il disconoscimento è dovuto anche rispetto a documenti provenienti da terzi (Cass.935/04).

Ebbene, non risulta che l’Inps abbia mai disconosciuto la conformità della copia all’originale del decreto ingiuntivo, ovvero di un documento rispetto al quale l’Inps era terzo.

Il mancato disconoscimento della conformità all’originale priva di rilievo la contestazione dell’Inps sulla necessità della produzione in originale del titolo esecutivo, atteso il disposto dell’art.2719 c.c.

Del resto, non è necessario l’originale del titolo esecutivo per legittimare l’azione di surroga dell’Inps ai sensi dell’art.2, co.7 l. n.297/82: nessuna norma subordina l’esercizio della surroga alla produzione dell’originale del titolo esecutivo, anziché di una copia conforme; secondo l’art.2, co.7 la surroga pre suppone la prova del pagamento effettuato dall’Inps al lavoratore, integrata dalla “contabile di pagamento”.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21956-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 246/2018; [OSCURATO:PERSONA] garanzia inps R.G.N.21956/2019 Cron. Rep. Ud.28/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA] il t.f.r. non corrisposto dal datore di lavoro, risultato insolvente a seguito di infruttuosa esecuzione forzata nei suoi confronti. Riteneva la Corte che non ostasse all’intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps il fatto che la lavoratrice non avesse consegnato all’ente l’originale del titolo esecutivo. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’odierna adunanza, la Corte riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2, co.5 e 7 l. n.297/82, 1, co.2 e 2, co.3 d.lgs. n.80/92, in relazione all’art.10 d.l. n.536/87 conv. in l. n.48/88, nonché all’art.26, lett. b) l. n.88/89, per non avere la Corte affermato che la mancata consegna dell’originale del titolo esecutivo impedisse all’Inps il pagamento della prestazione. Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art.26, lett. b) l. n.88/89 spetta all’Inps, tramite il Comitato amministratore, determinare le modalità di erogazione delle prestazioni. Questa Corte, proprio in tema di intervento del Fondo di garanzia, ha affermato che il lavoratore è tenuto a fornire la documentazione richiesta dall’Inps in vista del pagamento della prestazione, non essendo l’Istituto tenuto a provvedere d’ufficio. Il potere di indicare la documentazione necessaria deve però essere esercitato secondo ragionevolezza, in modo da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, giungendo a vanificarlo (Cass.1052/91, Cass.9231/10). Nel caso di specie, l’Inps pretende nella sostanza di far venir meno il diritto alla prestazione a carico del Fondo in ragione della mancata consegna dell’originale del titolo esecutivo. Tale pretesa non risponde ad alcun apprezzabile interesse dell’Inps. Va considerato che non è soltanto l’ originale del documento (titolo esecutivo) a fondare la giustificazione dell’intervento del Fondo; anche una copia conforme del titolo esecutivo ha il medesimo valore dell’originale (art.2719c.c.). Del pari, la copia semplice ha la stessa valenza probatoria dell’originaria ove non espressamente disconosciuta (art.2719 c.c.); il disconoscimento è dovuto anche rispetto a documenti provenienti da terzi (Cass.935/04). Ebbene, non risulta che l’Inps abbia mai disconosciuto la conformità della copia all’originale del decreto ingiuntivo, ovvero di un documento rispetto al quale l’Inps era terzo. Il mancato disconoscimento della conformità all’originale priva di rilievo la contestazione dell’Inps sulla necessità della produzione in originale del titolo esecutivo, atteso il disposto dell’art.2719 c.c. Del resto, non è necessario l’originale del titolo esecutivo per legittimare l’azione di surroga dell’Inps ai sensi dell’art.2, co.7 l. n.297/82: nessuna norma subordina l’esercizio della surroga alla produzione dell’originale del titolo esecutivo, anziché di una copia conforme; secondo l’art.2, co.7 la surroga pre suppone la prova del pagamento effettuato dall’Inps al lavoratore, integrata dalla “contabile di pagamento”. C
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