CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35714/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentatie difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso DECRETO CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 525/2018 depositata il29/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Conricorso, proposto ex art.1105 c.c. innanzi al Tribunale di Catania, [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sebastiano la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione dei beni della comunione ereditaria. IlTribunale rigettò il ricorso. La Corte d’appello di Catania, con “ordinanza”(così testualmente, ma trattasi di evidente refuso, dovendosi intendere decreto) del 29.4.2019, rigettò il reclamo. Per la cassazione di questo provvedimento , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sebastiano hanno resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i decreti emessi dal giudice ordinario, anche in sede di reclamo, in ordine ai provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, a norma dell'art. 1105, ultimo comma, c.c. sono soltanto suscettibili di revoca o di modificazione e non impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 cost., in quanto aventi natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, privi, pertanto, del carattere della definitività e della decisorietà, non idonei a incidere in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo in conflitto e quindi a costituire giudicato (Cassazione civile sez. VI, 28/05/2012, n.8481 Cass. 29 dicembre 2004 n. 24140, 16 giugno 2005 n. 12881), Il ricorso per cassazione è ammissibile solo ove il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi (Sez.6 2, Ordinanza n. 15548 del 22/06/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4616del 22/03/2012 Sez. 2, Sentenza n.2517 del 21/02/2001). Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha ravvisato i presupposti per la nomina di un amministratore giudiziario, in considerazione dell’esiguità degli importi di spesa preventivati per gli interventi di messa in sicurezza, che erano già eseguiti da parte degli altri comunisti, aderendo alle conclusioni cui era giunto in CTU nominato dal Tribunale. Il provvedimento camerale , (erroneamente indicato nell’intestazione come ordinanza), rientra nell’ambito dei provvedimenti di volontaria giurisdizione e va qualificato come decreto (v. artt. 737 e ss cpc); esso, dunque,non è impugnabile per cassazione , ma è modificabile o revocabile, aggiungendosi, solo per completezza, che resta salva la possibilitàper la parte interessata di far valere le questioni in sede di eventuale giudizio di rendiconto. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso