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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 05822/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP.

DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena quale Giudice di appello ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputata di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno per il delitto di lesioni.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata tramite il difensore.

Considerato che sono in seguito intervenute remissione ed accettazione della querela, con i relativi atti allegati, firmati la prima dalla persona offesa e sottoscritta da un ufficiale di PG, e la contestuale accettazione da parte dell'imputata.

Osservato che è costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto; in proposito si è puntualizzato che la dichiarazione di estinzione del reato per remissione della querela travolge anche le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

Sez.

U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004 Ud. (dep. 27/05/2004 )Rv. 227681Conforme:Sez. 2, Sentenza n. 18680 del 28/04/2010 Ud (dep. 18/05/2010 )Rv. 247088;Sez. 2, Sentenza n. 37688 del 08/07/2014 Ud. (dep. 15/09/2014) Rv. 259989.

Considerato che,in assenza di pattuizione diversa tra le parti nell'atto di remissione,le spese del procedimento sono poste a carico della querelata ai sensi dell'ad 340 comma quarto cpp.

Ritenuto che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta remissione della querela.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati estinti per intervenuta remissione della querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio dr. 1r Vessichelli ? I its1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena quale Giudice di appello ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputata di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno per il delitto di lesioni. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata tramite il difensore. Considerato che sono in seguito intervenute remissione ed accettazione della querela, con i relativi atti allegati, firmati la prima dalla persona offesa e sottoscritta da un ufficiale di PG, e la contestuale accettazione da parte dell'imputata. Osservato che è costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto; in proposito si è puntualizzato che la dichiarazione di estinzione del reato per remissione della querela travolge anche le statuizioni civili collegate ai reati estinti. Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004 Ud. (dep. 27/05/2004 )Rv. 227681Conforme:Sez. 2, Sentenza n. 18680 del 28/04/2010 Ud (dep. 18/05/2010 )Rv. 247088;Sez. 2, Sentenza n. 37688 del 08/07/2014 Ud. (dep. 15/09/2014) Rv. 259989. Considerato che,in assenza di pattuizione diversa tra le parti nell'atto di remissione,le spese del procedimento sono poste a carico della querelata ai sensi dell'ad 340 comma quarto cpp. Ritenuto che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta remissione della querela. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati estinti per intervenuta remissione della querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio dr. 1r Vessichelli ? I its1
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