CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto all'imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art.. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della ssa delle ammende. Così • -ciso il 16 febbraio 2024 Il C oliere estensore rd,.. A oiriiroy [OSCURATO:PERSONA] nte o [OSCURATO:PERSONA] tanzo L. [OSCURATO:PERSONA] CANICEti_ERIA 18 IyitZ 2024