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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47723/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiLserr444e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Sassari, decidendo in sede di ottemperanza rispetto all'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 3.11.2016 (con cui aveva, in accoglimento del reclamo del detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari, ordinato alla Direzione della Casa circondariale di Sassari di fare utilizzare ad [OSCURATO:PERSONA] un personal computer per quattro ore al giorno), ha disposto per l'ottemperanza la sostituzione dell'attuale commissario ad acta con il Provveditore regionale territorialmente competente, con facoltà di delega.

Ha, poi, dichiarato congruo sempre per l'ottemperanza il programma attuativo predisposto da detto Provveditore con ordine di servizio n. 37 del 23.9.2021.

Ha, infine, confermato che le modalità attuative della stampa dei file sono demandate all'Amministrazione penitenziaria.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 35-bis

I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.) e dell'art. 118 Cost.

Si sostiene che l'accoglimento delle proposte del DAP e del commissario ad acta, come è avvenuto nel caso in esame, è contrario alla ratio dell'art. 35-bis citato, che al comma 8 prevede che avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è possibile proporre soltanto ricorso per cessazione.

Si rileva che per di più Attanasio aveva rinunciato alla sua istanza.

Si contesta, infine, nello specifico la sostituzione del commissario ad acta, già individuato nell' Ispettore del GOM, che aveva dato prova di efficienza, agendo con autorevolezza, professionalità e correttezza, con il Provveditore regionale.

E si insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso avverso il provvedimento che decide sull'ottemperanza è ammesso, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 8, Ord. pen., esclusivamente per violazione di legge.

In tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282482).

Ne consegue che solo tutto ciò che è funzionale all'effettiva attuazione del provvedimento da eseguire può formare oggetto del giudizio di ottemperanza.

Orbene, nel caso in esame nessuna violazione di legge risulta essere stata integrata, non esorbitando le determinazioni del Tribunale di sorveglianza, come sopra indicate, dall'ambito appena delineato.

Va, invero, rilevato che ai sensi dell'art. 35-bis, commi 5, 6, 7, legge 25 luglio 1975, n. 354, ord. pen., il Magistrato di sorveglianza, quando accoglie la richiesta di ottemperanza in relazione a un provvedimento emesso in sede di reclamo ex art. 69 del citato testo normativo, nomina, ove occorra, un commissario ad acta e conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

Nel caso in esame il provvedimento da eseguire e la conseguente nomina del commissario ad acta erano state adottate dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari in sede di reclamo, riconoscendo all'Attanasio il diritto di usare il computer per motivi di studio.

A tale provvedimento erano seguite ulteriori pronunce (analiticamente esaminate dal provvedimento impugnato), emesse in sede di ottemperanza od esatta ottemperanza, che hanno progressivamente chiarito ed esplicitato l'effettivo contenuto del provvedimento da eseguire.

Nell'ordinare l'ottemperanza e nel dettare disposizioni in ordine a eventuali questioni sollevate circa l'esatta ottemperanza e, quindi, anche circa gli atti del commissario ad acta, il Tribunale di sorveglianza deve tenere conto dell'eventuale programma attuativo predisposto dall'Amministrazione di cui deve valutare la compatibilità col soddisfacimento del diritto riconosciuto al detenuto.

Appare, quindi, corretta la considerazione del Tribunale di sorveglianza, che ritiene non condivisibile l'assunto del ricorrente, in base al quale le questioni concernenti l'esatta ottemperanza sarebbero di dominio esclusivo di una delle parti in causa, il detenuto, senza alcuna possibilità di interlocuzione autonoma ad opera dell'altra parte coinvolta, l'Amministrazione penitenziaria.

Il Tribunale di sorveglianza, investito dall'Amministrazione penitenziaria (oltre che dal commissario ad acta), dell'istanza rivolta ad ottenere la sostituzione del commissario ad acta già nominato per l'ottemperanza di precedenti provvedimenti, ha, dunque, correttamente considerato l'organo penitenziario, legittimo contraddittore nel giudizio previsto dall'art. 35-bis Ord. pen., e dunque legittimato a presentare tale istanza nel relativo procedimento, evidenziando alcune questioni e illustrando circostanze insorte in fase esecutiva, rappresentando perplessità e criticità, chiedendo delucidazioni e interventi correttivi.

Alla ricerca in tal modo del miglior bilanciamento possibile tra la tutela del diritto riconosciuto al detenuto e la salvaguardia dei margini di discrezionalità dell'autorità amministrativa circa le modalità di soluzione delle problematiche insorte.

Il tutto nell'ottica, da un lato, del programma /1) trattamentale di risocializzazione, e, dall'altro, della più funzionale e spedita azione amministrativa.

Ha, pertanto, proceduto alla verifica delle condizioni per la sostituzione del commissario ad acta, rientrante, invero, nel suo prudente apprezzamento.

Ha, quindi, ritenuto, fornendo adeguata motivazione della propria decisione, che vi fossero le condizioni per la richiesta sostituzione per ragioni di opportunità ( stante anche la richiesta del medesimo commissario), specificando, in modo congruo, che il criterio della prossimità, nella fattispecie non era quello più funzionale, essendo invece opportuno provvedere alla nomina del Provveditore regionale territorialmente competente, il quale aveva già elaborato un adeguato programma attuativo e, in forza del proprio ruolo e della propria esperienza amministrativa, si trovava nella posizione ottimale per gestire al meglio l'esecuzione della pronuncia definitiva del Tribunale di sorveglianza, quale interpretata e chiarita con i precedenti interventi in sede di ottemperanza/esatta ottemperanza richiamati nella stessa ordinanza impugnata.

A nulla, infine, rileva la rinuncia ad un frammento di ottemperanza da parte del condannato, su cui fa - tra l'altro - leva aspecificamente il ricorso.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiLserr444e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Sassari, decidendo in sede di ottemperanza rispetto all'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 3.11.2016 (con cui aveva, in accoglimento del reclamo del detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari, ordinato alla Direzione della Casa circondariale di Sassari di fare utilizzare ad [OSCURATO:PERSONA] un personal computer per quattro ore al giorno), ha disposto per l'ottemperanza la sostituzione dell'attuale commissario ad acta con il Provveditore regionale territorialmente competente, con facoltà di delega. Ha, poi, dichiarato congruo sempre per l'ottemperanza il programma attuativo predisposto da detto Provveditore con ordine di servizio n. 37 del 23.9.2021. Ha, infine, confermato che le modalità attuative della stampa dei file sono demandate all'Amministrazione penitenziaria. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 35-bis I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.) e dell'art. 118 Cost. Si sostiene che l'accoglimento delle proposte del DAP e del commissario ad acta, come è avvenuto nel caso in esame, è contrario alla ratio dell'art. 35-bis citato, che al comma 8 prevede che avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è possibile proporre soltanto ricorso per cessazione. Si rileva che per di più Attanasio aveva rinunciato alla sua istanza. Si contesta, infine, nello specifico la sostituzione del commissario ad acta, già individuato nell' Ispettore del GOM, che aveva dato prova di efficienza, agendo con autorevolezza, professionalità e correttezza, con il Provveditore regionale. E si insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso avverso il provvedimento che decide sull'ottemperanza è ammesso, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 8, Ord. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282482). Ne consegue che solo tutto ciò che è funzionale all'effettiva attuazione del provvedimento da eseguire può formare oggetto del giudizio di ottemperanza. Orbene, nel caso in esame nessuna violazione di legge risulta essere stata integrata, non esorbitando le determinazioni del Tribunale di sorveglianza, come sopra indicate, dall'ambito appena delineato. Va, invero, rilevato che ai sensi dell'art. 35-bis, commi 5, 6, 7, legge 25 luglio 1975, n. 354, ord. pen., il Magistrato di sorveglianza, quando accoglie la richiesta di ottemperanza in relazione a un provvedimento emesso in sede di reclamo ex art. 69 del citato testo normativo, nomina, ove occorra, un commissario ad acta e conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. Nel caso in esame il provvedimento da eseguire e la conseguente nomina del commissario ad acta erano state adottate dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari in sede di reclamo, riconoscendo all'Attanasio il diritto di usare il computer per motivi di studio. A tale provvedimento erano seguite ulteriori pronunce (analiticamente esaminate dal provvedimento impugnato), emesse in sede di ottemperanza od esatta ottemperanza, che hanno progressivamente chiarito ed esplicitato l'effettivo contenuto del provvedimento da eseguire. Nell'ordinare l'ottemperanza e nel dettare disposizioni in ordine a eventuali questioni sollevate circa l'esatta ottemperanza e, quindi, anche circa gli atti del commissario ad acta, il Tribunale di sorveglianza deve tenere conto dell'eventuale programma attuativo predisposto dall'Amministrazione di cui deve valutare la compatibilità col soddisfacimento del diritto riconosciuto al detenuto. Appare, quindi, corretta la considerazione del Tribunale di sorveglianza, che ritiene non condivisibile l'assunto del ricorrente, in base al quale le questioni concernenti l'esatta ottemperanza sarebbero di dominio esclusivo di una delle parti in causa, il detenuto, senza alcuna possibilità di interlocuzione autonoma ad opera dell'altra parte coinvolta, l'Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di sorveglianza, investito dall'Amministrazione penitenziaria (oltre che dal commissario ad acta), dell'istanza rivolta ad ottenere la sostituzione del commissario ad acta già nominato per l'ottemperanza di precedenti provvedimenti, ha, dunque, correttamente considerato l'organo penitenziario, legittimo contraddittore nel giudizio previsto dall'art. 35-bis Ord. pen., e dunque legittimato a presentare tale istanza nel relativo procedimento, evidenziando alcune questioni e illustrando circostanze insorte in fase esecutiva, rappresentando perplessità e criticità, chiedendo delucidazioni e interventi correttivi. Alla ricerca in tal modo del miglior bilanciamento possibile tra la tutela del diritto riconosciuto al detenuto e la salvaguardia dei margini di discrezionalità dell'autorità amministrativa circa le modalità di soluzione delle problematiche insorte. Il tutto nell'ottica, da un lato, del programma /1) trattamentale di risocializzazione, e, dall'altro, della più funzionale e spedita azione amministrativa. Ha, pertanto, proceduto alla verifica delle condizioni per la sostituzione del commissario ad acta, rientrante, invero, nel suo prudente apprezzamento. Ha, quindi, ritenuto, fornendo adeguata motivazione della propria decisione, che vi fossero le condizioni per la richiesta sostituzione per ragioni di opportunità ( stante anche la richiesta del medesimo commissario), specificando, in modo congruo, che il criterio della prossimità, nella fattispecie non era quello più funzionale, essendo invece opportuno provvedere alla nomina del Provveditore regionale territorialmente competente, il quale aveva già elaborato un adeguato programma attuativo e, in forza del proprio ruolo e della propria esperienza amministrativa, si trovava nella posizione ottimale per gestire al meglio l'esecuzione della pronuncia definitiva del Tribunale di sorveglianza, quale interpretata e chiarita con i precedenti interventi in sede di ottemperanza/esatta ottemperanza richiamati nella stessa ordinanza impugnata. A nulla, infine, rileva la rinuncia ad un frammento di ottemperanza da parte del condannato, su cui fa - tra l'altro - leva aspecificamente il ricorso. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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