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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15207/2026

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o ed el. dom. presso lo studio di questi in Milano, VialeMonza n. 355, indi domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso laCancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino n. 21/2020 depositata il 09/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

MORETTI Andrea, a seguito di ispezione presso la conservatoria deiregistri immobiliari, proponeva ricorso avverso due atti di iscrizioneipotecaria riguardanti cartelle di pagamento per gli anni dal 2001 al 2014,adducendo, tra l’altro, l’omessa notifica di detti atti, delle comunicazionipreventive e delle cartelle.2.

Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso.3.

L’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello.3.1.

L’appello veniva accolto dalla CTR del Piemonte, con la sentenzain epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:- sull’eccezione di inesistenza di procura alle liti e conseguenteinammissibilità dell’appello, “all’appello risult[a] allegata la procurasuddetta in forma digitale in cui sono attestati l’ente responsabile,l’autorità delegante, il nome della delegata e i riferimenti normativi.Trattandosi di attestazione emessa in forma digitale e in assenza di unaspecifica contestazione di falso, l’apposizione di una firma analogica nonrisponde alla ‘ratio’ delle norme che attengono alle tecnologie utilizzateper rendere spedito lo svolgimento del processo”;- “[…] la decisione di primo grado […] ha completamente ignoratol’avvenuta notifica dei preavvisi di iscrizione ipotecaria n. 07[…]625000 en. 07[…]562000 (evento questo che già nel primo grado di giudiziol’Ufficio ha provveduto a dimostrare)”;- indipendentemente dalla questione riguardante la notifica dellecartelle di pagamento, il contribuente è stato posto nelle condizioni diconoscere l’esistenza di un gravame di natura fiscale nei propri confronti.ovvero avrebbe potuto contestare la legittimità della loro notifica […;]essendo ciò non intervenuto, la successiva impugnazione delle iscrizioniNumero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026ipotecarie […] non poteva legittimare il ricorrente a contestare l’omessanotifica degli atti prodromici […]”.4.

Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con sei motivi;l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] si costituiva ai soli fini dell’eventualepartecipazione all’udienza.4.1.

A seguito di istanza di definizione proposta dal contribuente aisensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022, l’Agenzia comunicava essere stato allamedesima opposto diniego, conseguentemente formulando istanza difissazione dell’udienza di trattazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546del 1992, art. 12; dell’art. 83 cod. proc. civ.; [del] Dec.

Min.

Economia n.163 del 2013, artt. 2 e 4; [del] D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 25; [della] l. n.53 del 1994, artt. 6 e 9”.1.1.

In appello il contribuente aveva eccepito che “la procura alle litiallegata all’atto d’appello è copia analogica di un documento firmatodigitalmente dal procuratore dell’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA], consottoscrizione autenticata digitalmente dal difensore”; “la parte puòconferire la procura alle liti al proprio difensore sottoscrivendoladigitalmente se il deposito degli atti e i documenti davanti al giudicechiamato a decidere la lite segua il procedimento telematico”; “nellafattispecie per cui è causa, sia il procedimento seguito per la notificadell'atto d'appello che le modalità di costituzione in giudizio manifestano lavolontà dell'appellante di disattendere le disposizioni dettate dallegislatore in relazione al ‘processo tributario telematico’, a favore di ungiudizio instaurato secondo modalità ‘cartacee’ e con l'osservanza dellerelative disposizioni”; l’invalidità della procura “si evince anche dallostesso documento allegato nel fascicolo di causa”, laddove, sul retro, ildifensore attesta la conformità della copia cartacea “all’atto analogicoNumero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026originale in [su]o possesso”.

Il contribuente aveva concluso perl’inesistenza della procura e la conseguente inammissibilità dell’atto diappello.

Erroneamente la sentenza impugnata disattende tale eccezione.1.2.

Il motivo è infondato.Non si confronta con la chiara affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, secondo cui, come visto, “all’appello risult[a] allegata laprocura suddetta in forma digitale in cui sono attestati l’ente responsabile,l’autorità delegante, il nome della delegata e i riferimenti normativi”.

Inbuona sostanza – secondo l’incontestato avviso della sentenza impugnata– l’appellante ha riversato in atti la procura rilasciata digitalmente con lenecessarie caratteristiche; a fronte di ciò – prosegue la medesima – lapretesa dell’apposizione di una sottoscrizione (anche) “analogica”,evidentemente sulla stampa comprovante la procura digitale, è ultronea.1.3.

Siffatto “modus opinandi” della CTR si sottrae a censura.1.4.

Introdotto dall’Agenzia il giudizio d’appello in modalità cartacea,come in allora consentito (essendo l’appello, giusta frontespizio dellasentenza impugnata, stato depositato l’8 aprile 2019), viene in rilievoesclusivamente la disciplina di siffatta modalità e non anche la disciplinadel PTT, per l’effetto impropriamente evocata nel motivo come violata.1.5.

L’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, “ratione temporis”vigente, statuiva:“Ai difensori […] deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o conscrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto delprocesso, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallostesso incaricato.

All'udienza pubblica l'incarico può essere conferitooralmente e se ne dà atto a verbale”.Per completezza, si riporta anche l’attuale formulazione dei commi 7 e7-bis del medesimo articolo, come segue:Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026“7.

Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incaricocon atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o amargine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografaè certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga lapropria firma digitale.

All'udienza pubblica l'incarico può essere conferitooralmente e se ne dà atto a verbale.

Il difensore, quando la procura èconferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia perimmagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensidell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, conl'inserimento della relativa dichiarazione.7-bis.

La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui siriferisce quando è rilasciata su un separato documento informaticodepositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovveroquando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copiainformatica, anche per immagine, depositata telematicamente insiemeall'atto cui la stessa si riferisce”.A sua volta, l’art. 83, commi 2 e 3, disponeva, e seguita a disporre:“2.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essereconferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata”.3.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine dellacitazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta od'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione,ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o insostituzione del difensore originariamente designato.

In tali casil'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata daldifensore.

La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata sufoglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui siriferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firmadigitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

Se la procuraalle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che sicostituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copiainformatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa,anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.1.6.

Ora, ben poteva la procura alle liti essere rilasciata in formatodigitale, ancorché nella prospettiva del radicamento di un giudizio informato cartaceo, non essendo ciò vietato né dall’art. 12 D.Lgs. n. 546 del1992 né dall’art. 83 cod. proc. civ.Invero, quando il patrocinando è dotato di dispositivo di firma digitale(o firma elettronica qualificata), può predisporre la procura direttamentein formato informatico e apporvi la firma digitale.In tale ipotesi, il documento informatico sottoscritto è valido comescrittura privata, ai sensi dell’allora vigente art. 21, comma 2 (attuale art.20, comma 1), CAD in uno all’art. 2702 cod. civ.1.7.

Del resto, questa medesima Sezione (Cass. n. 1315 del 2023, par.1.1, p. 2), con riferimento al ricorso per cassazione, in relazione al qualenon era ancora prevista l’implementazione del PCT, ha già avuto modo diosservare“che l'art. 83 comma 3 c.p.c. consente il rilascio della procura mediantedocumento informatico separato, sottoscritto con firma digitale econgiunto all'atto cui si riferisce tramite strumenti informatici, individuaticon apposito decreto del Ministero della giustizia.

La congiunzionemediante strumenti informatici non è praticabile quando, come nel caso dispecie, l'atto di costituzione è un documento cartaceo, ma recentementequesta Corte (Cass. n. 18633 del 2022) ha ammesso la possibilità che laprocura per il ricorso per cassazione sia «conferita su un documento ‘aborigine’ informatico (c.d. ‘nativo digitale’), cioè creato con un appositoNumero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026programma informatico e sottoscritto digitalmente sia dal cliente, sia dalsuo difensore», fermo l'onere, per il ricorrente, «di depositare una stampadel documento con l'apposita firma digitale in formato CAdES o PadES, edindirizzo, coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nelgiudizio di cassazione, non trovando applicazione il processo telematico (inparticolare, prima dell'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021 che hanno consentito il depositotelematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili dinanzi allaCorte di cassazione), è necessario estrarre copie analogiche degli attidigitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamenteconferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53del 1994 (Cass. n. 7443/2017 nonché Cass. n. 17450/2017; Cass. sez.un. n. 10266 del 2018)”.Ciò fermo restando (ivi, par. 1.2.) che la procura“è validamente conferita anche se apposta su di un foglio separatomaterialmente congiunto al ricorso [per cassazione], purché «idonea afornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanzae della sua riferibilità al giudizio cui l'atto accede, nonché del suo rilascioin un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispettoalla notifica del ricorso» (Cass. n. 1165 del 2022) ovvero tale daconsentire di «evincere in modo univoco la volontà della parte di proporreimpugnazione per cassazione» (Cass. n. 24671 del 2022)”.Insegnamenti, quelli da ultimi richiamati, che trovano definitivaconferma alla luce di Cass., Sez.

U, nn. 2075 e 2077 del 2024.1.8.

In sintesi, pertanto, può sinteticamente affermarsi che,nel processo tributario, è valida la procura alle liti che sia stata conferitasu un documento “ab origine” informatico (o "nativo digitale") mediantesottoscrizione, a mezzo di firma digitale, sia della parte che del difensore,Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026in riferimento alla proposizione di un ricorso in formato cartaceo, secondole modalità “ratione temporis” consentite, qualora il ricorrente assolval'onere di depositare una stampa del documento e di attestarne laconformità all'originale, in virtù del potere appositamente conferito in talsenso al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994.1.8.1.

Più in particolare, a quest’ultimo riguardo, mette conto dispecificare che l’art. 9, comma 1-bis, l. n. 53 del 1994 prevede(va):“Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematichedell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia susupporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoiallegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e nedell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.Il comma 1-ter aggiunge(va):“In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione enon sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi delcomma 1-bis”.1.8.2.

Ben vero, come si legge in ricorso (p. 14), che il comma 1-bis incommento prende in considerazione il caso in cui “la notifica dell’atto èavvenuta in modalità digitale e il difensore è impossibilitato a depositarel’atto telematicamente”.Tuttavia esso attribuiva, ed attribuisce, all’avvocato, onde soddisfarel’onere di deposito di copia attestata conforme, il potere di estrarre copiaanalogica di documenti digitali e di attestarne la conformità, in derivazionedalla corrisponde previsione del CAD, il quale, in effetti, al comma 2-bisdell’allora vigente art. 23, statuiva che “le copie su supporto cartaceo didocumento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificatao con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cuiNumero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti ècommi 1 e 3, CAD, secondo cui, rispettivamente, “le copie su supportoanalogico di documento informatico, anche sottoscritto con firmaelettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficaciaprobatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformitàall'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficialea ciò autorizzato” e “sulle copie analogiche di documenti informatici puòessere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiticon le linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documentoinformatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copiaanalogica.

Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce atutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale enon può essere richiesta la produzione di altra copia analogica consottoscrizione autografa del medesimo documento informatico […]”).In buona sostanza, il comma 1-bis l. n. 53 del 1994 si dimostrasuscettivo di confermare il potere di attestazione della conformità in capoall’avvocato costituito difensore nella qualità di pubblico ufficiale: dondetrova ragion d’essere l’affermazione di Cass. n. 18633 del 2022, par. 1.4,pp. 2 e 3 (richiamata da Cass. n. 1315 del 2023, cit.), secondo cui,nell’eventualità che “la procura sia stata conferita su un documento ‘aborigine’ informatico […,] il ricorrente ha l'onere di depositare una stampadel documento […] ed attestarne la conformità all'originale”.1.9.

Tornando al caso di specie, la trascrizione del documento cartaceocontenente la procura, a fini di autosufficienza effettuata alle pp. 10 ed 11del ricorso per cassazione, comprova che tale documento rappresental’estrazione di copia analogica dell’originale atto digitale corrispondente,sottoscritto con firma digitale sia dalla parte conferente (“Gian DomenicoZanoni 14.01.2019 16:19:03 CET”) che dal difensore (Donatella Giuliano12.03.2019 10:16:24 UTC”).Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026In punto dell’ulteriore requisito, prescritto dalla menzionatagiurisprudenza, dell’attestazione di conformità, la stessa è presente –cartaceamente (in conformità alle cadenze analogiche del rito prescelto)sul “retro” del documento, ove (cfr. la trascrizione di cui a p. 14 del ricorsoper cassazione) il difensore scrive: “Ai sensi e per gli effetti del combinatodisposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 […] edell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ess.mm., si attesta la conformità della presente copia cartacea costituitaprocura alle liti all’atto analogico originale in mio possesso”.Il riferimento, nella lettera dell’attestazione, “all’atto analogicooriginale” ben può considerarsi un mero refuso: sia perché l’originare erapacificamente costituito dalla procura digitale, sia perché la stessa“retro” del documento, all’estrazione di copia analogica di detta procuradigitale.Infine, dal testo della procura (cfr. p. 11 ric.), emerge l’univocariferibilità della stessa al giudizio pendente nanti la CTR del Piemonte “trale parti Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e MORETTI Andrea”.2.

Gli ulteriori profili di ricorso, per parziale sovrapposizione di censuree, ad ogni modo, per comodità espositiva, si prestano ad essereenuncianti congiuntamente.3.

Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602del 1973, art. 77; [del] D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; dell’art. 140 cod.proc. civ.; [del] D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e dell’art. 2697 cod. civ.”.3.1.

Si denuncia: “Omessa motivazione su un punto decisivo dellacontroversia in tema di contestazione della regolare notifica dei preavvisid’iscrizione ipotecaria e violazione delle disposizioni in materia di loronotifica ed impugnazione”.Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/20264.

Terzo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 546 del1992, art. 22; dell’art. 2712 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ.[,oltreché dell’]art. 2697 cod. civ.”4.1.

Si denuncia: “Omessa pronuncia sulla richiesta di esibizione deglioriginali dei preavvisi d’iscrizione ipotecaria”.5.

Quarto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 546 del1992, art. 19; del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77”.5.1.

Si denuncia: “Violazione delle disposizioni in materia diimpugnazione dell'atto prodromico (cartelle di pagamento) all'attosuccessivamente notificato e autonomamente impugnabile (comunicazioned’iscrizione ipotecaria)”.6.

Quinto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 546 del1992, art. 19; [del] D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77; [dell’]art. 2697 cod.civ.”.6.1 Si denuncia: “Omessa motivazione su un punto decisivo dellacontroversia in relazione alla contestazione della regolare notifica dellecomunicazioni d'iscrizione ipotecaria e violazioni delle disposizioni inmateria di loro preventiva comunicazione”.7.

Sesto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602del 1973, art. 46; [dell’]art. 112 cod. proc. civ.”.7.1.

Si denuncia: “Omessa pronuncia in merito alla competenzaterritoriale del concessionario della riscossione che ha eseguito le iscrizioniipotecarie”.8.

Tutti i superiori motivi sono fondati, ad eccezione del terzo.9.

Principiando da questo, è fuor di dubbio che la sentenza impugnataneppure accenni alla richiesta del contribuente di esibizione degli originalidegli atti di notifica dei preavvisi di iscrizione ipotecaria ritenuti dalla CTRNumero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026ritualmente notificati.

In tal guisa, dunque, la sentenza impugnata esibisceun’effettiva omessa pronuncia.9.1.

Tuttavia, è noto che, nel giudizio di legittimità, alla luce deiprincipi di economia processuale e della ragionevole durata del processo dicui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronunciasu un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazionecon rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempreche si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamentidi fatto” (“ex multis”, Cass. nn. 16171 del 2017; 21968 del 2015; 21257del 2014).9.2.

Ora, emerge dalla lettura dello sviluppo argomentativo del motivoche la richiesta di esibizione era stata avanzata in funzione deldisconoscimento delle copie prodotte dall’agente della riscossione adimostrazione dell’avvenuta notifica dei preavvisi.Siffatto disconoscimento, nondimeno, a dispetto delle contrarieaffermazioni contenute nel motivo, si palesa del tutto generico edimmotivato.

In disparte che le copie di cui si tratta non sono financhedescritte, difetta l’indicazione di alcun elemento circostanziale atto asupportare il disconoscimento, che, per l’effetto, si rivela inidoneo.9.2.1.

Sul punto soccorre consolidata giurisprudenza di legittimità.In generale, in tema di prova documentale, il disconoscimento dellecopie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione dellaconformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia ildocumento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quelloprodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso aclausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019,Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026relativamente ad una fattispecie in cui la S.C., in applicazione delprincipio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modoefficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoriaillustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originalidelle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamenterichiesto" con il ricorso; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn.40750 del 2021; 14279 del 2021).

Più in particolare, in tema di notifica dicartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio unacopia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, ilcontribuente che intende contestarne la conformità all'originale ha l'oneredi specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a talfine, un generico mero disconoscimento (Cass. n. 8604 del 2025).

Inoltre,nell'ipotesi in cui il destinatario di cartella ne contesti la notifica, l'agentedella riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza cheabbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in casodi disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art.215, comma 2, c.p.c., potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi diprova, comprese le presunzioni) (Cass. n. 25292 del 2018).Tanto vota il terzo motivo al rigetto.10.

Diversamente è a dirsi, invece, come anticipavasi, rispetto aglialtri.10.1.

La CTR, nella sentenza impugnata, dà per scontata la regolarenotifica dei preavvisi di iscrizione ipotecaria, di cui l’agente dellariscossione avrebbe offerto dimostrazione sin dal primo grado di giudizio,da ciò traendo la conclusione che, non tempestivamente impugnati talipreavvisi, dal momento della cui notifica il contribuente ha appreso dellecartelle sottostanti, il medesimo non può più impugnare le iscrizioni.10.2.

Gli errori compiuti dalla CTR sono molteplici.Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/202610.2.1.

Come denunciato nel secondo motivo, essa si è limitata adassumere il dato della regolare notifica dei preavvisi, senza minimamentevagliare le doglianze al riguardo avanzate dal contribuente, conconseguente configurabilità di un’omessa motivazione finanche grafica(Cass. Sez.

U n. 8053 del 2014).10.2.2.

Come denunciato nel quinto motivo, essa, pervenendo, inragione della regolare notifica dei preavvisi, alla decisione di confermare lalegittimità delle iscrizioni oggetto dell’originario ricorso, ha meramentepresupposto la regolare notifica anche di queste ultime, invece revocata indubbio dal contribuente, che ha dedotto di averne avuto conoscenza solo aseguito di ispezioni ipotecarie: talché l’affermazione di legittimità delleiscrizioni, con implicito rigetto dell’eccezione di loro mancata regolarenotifica, è totalmente sguarnita di motivazione.10.2.3.

Come denunciato nel sesto motivo, la CTR neppure riferiscedella questione dell’eccepita incompetenza territoriale del concessionariooccupatosi delle iscrizioni, “a fortiori” non affrontandola, neppureimplicitamente, con conseguente totale omissione di pronuncia.10.2.4.

Infine, come denunciato nel quarto motivo, erra la CTRladdove, supposta la regolare notifica dei preavvisi, sostiene la preclusioneper il contribuente di impugnare le iscrizioni in ragione dell’omessanotifica, oltreché degli stessi preavvisi, delle cartelle sottostanti.

Invero,per costante giurisprudenza di legittimità, il preavviso di iscrizioneipotecaria è atto solo facoltativamente impugnabile: esso, piùprecisamente, è impugnabile autonomamente, sebbene non compresonell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992; mal’impugnazione rappresenta “una mera facoltà e non un onere per ildestinatario”, che, “in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso lasuccessiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva” (in talsenso, cfr. anche Cass. n. 33353 del 2025), ragion per cui “la mancataNumero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenzepregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione diipoteca” (Cass. n. 23528 del 2024).Poiché, dunque, l’impugnazione del preavviso rappresenta “una merafacoltà e non un onere per il destinatario”, questi, onerato “in ogni caso”dell’impugnazione dell’iscrizione come unico effettivo atto tipico suscettivodi impugnazione ex art 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, per un verso, ben èlegittimato ad impugnare l’iscrizione ‘a tutto tondo’, formulando tutte lecontestazioni che facoltativamente avrebbe potuto svolgere già avverso ilpreavviso, compresa dunque la mancata notifica degli atti prodromici; peraltro verso, è sollevato da alcun pregiudizio derivante dalla mancataimmediata impugnazione del preavviso, che poteva, ma nonnecessariamente doveva, impugnare.11.

In definitiva, in accoglimento del secondo, quarto, quinto e sestomotivo, rigettati il primo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata conrinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presentegrado di legittimità.

P.Q.MIn accoglimento del secondo, quarto, quinto e sesto motivo, rigettati ilprimo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o ed el. dom. presso lo studio di questi in Milano, VialeMonza n. 355, indi domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso laCancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino n. 21/2020 depositata il 09/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/20261. MORETTI Andrea, a seguito di ispezione presso la conservatoria deiregistri immobiliari, proponeva ricorso avverso due atti di iscrizioneipotecaria riguardanti cartelle di pagamento per gli anni dal 2001 al 2014,adducendo, tra l’altro, l’omessa notifica di detti atti, delle comunicazionipreventive e delle cartelle.2. Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso.3. L’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello.3.1. L’appello veniva accolto dalla CTR del Piemonte, con la sentenzain epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:- sull’eccezione di inesistenza di procura alle liti e conseguenteinammissibilità dell’appello, “all’appello risult[a] allegata la procurasuddetta in forma digitale in cui sono attestati l’ente responsabile,l’autorità delegante, il nome della delegata e i riferimenti normativi.Trattandosi di attestazione emessa in forma digitale e in assenza di unaspecifica contestazione di falso, l’apposizione di una firma analogica nonrisponde alla ‘ratio’ delle norme che attengono alle tecnologie utilizzateper rendere spedito lo svolgimento del processo”;- “[…] la decisione di primo grado […] ha completamente ignoratol’avvenuta notifica dei preavvisi di iscrizione ipotecaria n. 07[…]625000 en. 07[…]562000 (evento questo che già nel primo grado di giudiziol’Ufficio ha provveduto a dimostrare)”;- indipendentemente dalla questione riguardante la notifica dellecartelle di pagamento, il contribuente è stato posto nelle condizioni diconoscere l’esistenza di un gravame di natura fiscale nei propri confronti.ovvero avrebbe potuto contestare la legittimità della loro notifica […;]essendo ciò non intervenuto, la successiva impugnazione delle iscrizioniNumero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026ipotecarie […] non poteva legittimare il ricorrente a contestare l’omessanotifica degli atti prodromici […]”.4. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con sei motivi;l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] si costituiva ai soli fini dell’eventualepartecipazione all’udienza.4.1. A seguito di istanza di definizione proposta dal contribuente aisensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022, l’Agenzia comunicava essere stato allamedesima opposto diniego, conseguentemente formulando istanza difissazione dell’udienza di trattazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546del 1992, art. 12; dell’art. 83 cod. proc. civ.; [del] Dec. Min. Economia n.163 del 2013, artt. 2 e 4; [del] D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 25; [della] l. n.53 del 1994, artt. 6 e 9”.1.1. In appello il contribuente aveva eccepito che “la procura alle litiallegata all’atto d’appello è copia analogica di un documento firmatodigitalmente dal procuratore dell’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA], consottoscrizione autenticata digitalmente dal difensore”; “la parte puòconferire la procura alle liti al proprio difensore sottoscrivendoladigitalmente se il deposito degli atti e i documenti davanti al giudicechiamato a decidere la lite segua il procedimento telematico”; “nellafattispecie per cui è causa, sia il procedimento seguito per la notificadell'atto d'appello che le modalità di costituzione in giudizio manifestano lavolontà dell'appellante di disattendere le disposizioni dettate dallegislatore in relazione al ‘processo tributario telematico’, a favore di ungiudizio instaurato secondo modalità ‘cartacee’ e con l'osservanza dellerelative disposizioni”; l’invalidità della procura “si evince anche dallostesso documento allegato nel fascicolo di causa”, laddove, sul retro, ildifensore attesta la conformità della copia cartacea “all’atto analogicoNumero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026originale in [su]o possesso”. Il contribuente aveva concluso perl’inesistenza della procura e la conseguente inammissibilità dell’atto diappello. Erroneamente la sentenza impugnata disattende tale eccezione.1.2. Il motivo è infondato.Non si confronta con la chiara affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, secondo cui, come visto, “all’appello risult[a] allegata laprocura suddetta in forma digitale in cui sono attestati l’ente responsabile,l’autorità delegante, il nome della delegata e i riferimenti normativi”. Inbuona sostanza – secondo l’incontestato avviso della sentenza impugnata– l’appellante ha riversato in atti la procura rilasciata digitalmente con lenecessarie caratteristiche; a fronte di ciò – prosegue la medesima – lapretesa dell’apposizione di una sottoscrizione (anche) “analogica”,evidentemente sulla stampa comprovante la procura digitale, è ultronea.1.3. Siffatto “modus opinandi” della CTR si sottrae a censura.1.4. Introdotto dall’Agenzia il giudizio d’appello in modalità cartacea,come in allora consentito (essendo l’appello, giusta frontespizio dellasentenza impugnata, stato depositato l’8 aprile 2019), viene in rilievoesclusivamente la disciplina di siffatta modalità e non anche la disciplinadel PTT, per l’effetto impropriamente evocata nel motivo come violata.1.5. L’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, “ratione temporis”vigente, statuiva:“Ai difensori […] deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o conscrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto delprocesso, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallostesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferitooralmente e se ne dà atto a verbale”.Per completezza, si riporta anche l’attuale formulazione dei commi 7 e7-bis del medesimo articolo, come segue:Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026“7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incaricocon atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o amargine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografaè certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga lapropria firma digitale. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferitooralmente e se ne dà atto a verbale. Il difensore, quando la procura èconferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia perimmagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensidell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, conl'inserimento della relativa dichiarazione.7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui siriferisce quando è rilasciata su un separato documento informaticodepositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovveroquando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copiainformatica, anche per immagine, depositata telematicamente insiemeall'atto cui la stessa si riferisce”.A sua volta, l’art. 83, commi 2 e 3, disponeva, e seguita a disporre:“2. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essereconferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata”.3. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine dellacitazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta od'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione,ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o insostituzione del difensore originariamente designato. In tali casil'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata daldifensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata sufoglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui siriferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firmadigitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procuraalle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che sicostituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copiainformatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa,anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.1.6. Ora, ben poteva la procura alle liti essere rilasciata in formatodigitale, ancorché nella prospettiva del radicamento di un giudizio informato cartaceo, non essendo ciò vietato né dall’art. 12 D.Lgs. n. 546 del1992 né dall’art. 83 cod. proc. civ.Invero, quando il patrocinando è dotato di dispositivo di firma digitale(o firma elettronica qualificata), può predisporre la procura direttamentein formato informatico e apporvi la firma digitale.In tale ipotesi, il documento informatico sottoscritto è valido comescrittura privata, ai sensi dell’allora vigente art. 21, comma 2 (attuale art.20, comma 1), CAD in uno all’art. 2702 cod. civ.1.7. Del resto, questa medesima Sezione (Cass. n. 1315 del 2023, par.1.1, p. 2), con riferimento al ricorso per cassazione, in relazione al qualenon era ancora prevista l’implementazione del PCT, ha già avuto modo diosservare“che l'art. 83 comma 3 c.p.c. consente il rilascio della procura mediantedocumento informatico separato, sottoscritto con firma digitale econgiunto all'atto cui si riferisce tramite strumenti informatici, individuaticon apposito decreto del Ministero della giustizia. La congiunzionemediante strumenti informatici non è praticabile quando, come nel caso dispecie, l'atto di costituzione è un documento cartaceo, ma recentementequesta Corte (Cass. n. 18633 del 2022) ha ammesso la possibilità che laprocura per il ricorso per cassazione sia «conferita su un documento ‘aborigine’ informatico (c.d. ‘nativo digitale’), cioè creato con un appositoNumero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026programma informatico e sottoscritto digitalmente sia dal cliente, sia dalsuo difensore», fermo l'onere, per il ricorrente, «di depositare una stampadel documento con l'apposita firma digitale in formato CAdES o PadES, edindirizzo, coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nelgiudizio di cassazione, non trovando applicazione il processo telematico (inparticolare, prima dell'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021 che hanno consentito il depositotelematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili dinanzi allaCorte di cassazione), è necessario estrarre copie analogiche degli attidigitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamenteconferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53del 1994 (Cass. n. 7443/2017 nonché Cass. n. 17450/2017; Cass. sez.un. n. 10266 del 2018)”.Ciò fermo restando (ivi, par. 1.2.) che la procura“è validamente conferita anche se apposta su di un foglio separatomaterialmente congiunto al ricorso [per cassazione], purché «idonea afornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanzae della sua riferibilità al giudizio cui l'atto accede, nonché del suo rilascioin un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispettoalla notifica del ricorso» (Cass. n. 1165 del 2022) ovvero tale daconsentire di «evincere in modo univoco la volontà della parte di proporreimpugnazione per cassazione» (Cass. n. 24671 del 2022)”.Insegnamenti, quelli da ultimi richiamati, che trovano definitivaconferma alla luce di Cass., Sez. U, nn. 2075 e 2077 del 2024.1.8. In sintesi, pertanto, può sinteticamente affermarsi che,nel processo tributario, è valida la procura alle liti che sia stata conferitasu un documento “ab origine” informatico (o "nativo digitale") mediantesottoscrizione, a mezzo di firma digitale, sia della parte che del difensore,Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026in riferimento alla proposizione di un ricorso in formato cartaceo, secondole modalità “ratione temporis” consentite, qualora il ricorrente assolval'onere di depositare una stampa del documento e di attestarne laconformità all'originale, in virtù del potere appositamente conferito in talsenso al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994.1.8.1. Più in particolare, a quest’ultimo riguardo, mette conto dispecificare che l’art. 9, comma 1-bis, l. n. 53 del 1994 prevede(va):“Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematichedell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia susupporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoiallegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e nedell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.Il comma 1-ter aggiunge(va):“In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione enon sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi delcomma 1-bis”.1.8.2. Ben vero, come si legge in ricorso (p. 14), che il comma 1-bis incommento prende in considerazione il caso in cui “la notifica dell’atto èavvenuta in modalità digitale e il difensore è impossibilitato a depositarel’atto telematicamente”.Tuttavia esso attribuiva, ed attribuisce, all’avvocato, onde soddisfarel’onere di deposito di copia attestata conforme, il potere di estrarre copiaanalogica di documenti digitali e di attestarne la conformità, in derivazionedalla corrisponde previsione del CAD, il quale, in effetti, al comma 2-bisdell’allora vigente art. 23, statuiva che “le copie su supporto cartaceo didocumento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificatao con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cuiNumero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti ècommi 1 e 3, CAD, secondo cui, rispettivamente, “le copie su supportoanalogico di documento informatico, anche sottoscritto con firmaelettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficaciaprobatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformitàall'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficialea ciò autorizzato” e “sulle copie analogiche di documenti informatici puòessere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiticon le linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documentoinformatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copiaanalogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce atutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale enon può essere richiesta la produzione di altra copia analogica consottoscrizione autografa del medesimo documento informatico […]”).In buona sostanza, il comma 1-bis l. n. 53 del 1994 si dimostrasuscettivo di confermare il potere di attestazione della conformità in capoall’avvocato costituito difensore nella qualità di pubblico ufficiale: dondetrova ragion d’essere l’affermazione di Cass. n. 18633 del 2022, par. 1.4,pp. 2 e 3 (richiamata da Cass. n. 1315 del 2023, cit.), secondo cui,nell’eventualità che “la procura sia stata conferita su un documento ‘aborigine’ informatico […,] il ricorrente ha l'onere di depositare una stampadel documento […] ed attestarne la conformità all'originale”.1.9. Tornando al caso di specie, la trascrizione del documento cartaceocontenente la procura, a fini di autosufficienza effettuata alle pp. 10 ed 11del ricorso per cassazione, comprova che tale documento rappresental’estrazione di copia analogica dell’originale atto digitale corrispondente,sottoscritto con firma digitale sia dalla parte conferente (“Gian DomenicoZanoni 14.01.2019 16:19:03 CET”) che dal difensore (Donatella Giuliano12.03.2019 10:16:24 UTC”).Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026In punto dell’ulteriore requisito, prescritto dalla menzionatagiurisprudenza, dell’attestazione di conformità, la stessa è presente –cartaceamente (in conformità alle cadenze analogiche del rito prescelto)sul “retro” del documento, ove (cfr. la trascrizione di cui a p. 14 del ricorsoper cassazione) il difensore scrive: “Ai sensi e per gli effetti del combinatodisposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 […] edell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ess.mm., si attesta la conformità della presente copia cartacea costituitaprocura alle liti all’atto analogico originale in mio possesso”.Il riferimento, nella lettera dell’attestazione, “all’atto analogicooriginale” ben può considerarsi un mero refuso: sia perché l’originare erapacificamente costituito dalla procura digitale, sia perché la stessa“retro” del documento, all’estrazione di copia analogica di detta procuradigitale.Infine, dal testo della procura (cfr. p. 11 ric.), emerge l’univocariferibilità della stessa al giudizio pendente nanti la CTR del Piemonte “trale parti Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e MORETTI Andrea”.2. Gli ulteriori profili di ricorso, per parziale sovrapposizione di censuree, ad ogni modo, per comodità espositiva, si prestano ad essereenuncianti congiuntamente.3. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602del 1973, art. 77; [del] D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; dell’art. 140 cod.proc. civ.; [del] D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e dell’art. 2697 cod. civ.”.3.1. Si denuncia: “Omessa motivazione su un punto decisivo dellacontroversia in tema di contestazione della regolare notifica dei preavvisid’iscrizione ipotecaria e violazione delle disposizioni in materia di loronotifica ed impugnazione”.Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/20264. Terzo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 546 del1992, art. 22; dell’art. 2712 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ.[,oltreché dell’]art. 2697 cod. civ.”4.1. Si denuncia: “Omessa pronuncia sulla richiesta di esibizione deglioriginali dei preavvisi d’iscrizione ipotecaria”.5. Quarto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 546 del1992, art. 19; del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77”.5.1. Si denuncia: “Violazione delle disposizioni in materia diimpugnazione dell'atto prodromico (cartelle di pagamento) all'attosuccessivamente notificato e autonomamente impugnabile (comunicazioned’iscrizione ipotecaria)”.6. Quinto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 546 del1992, art. 19; [del] D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77; [dell’]art. 2697 cod.civ.”.6.1 Si denuncia: “Omessa motivazione su un punto decisivo dellacontroversia in relazione alla contestazione della regolare notifica dellecomunicazioni d'iscrizione ipotecaria e violazioni delle disposizioni inmateria di loro preventiva comunicazione”.7. Sesto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602del 1973, art. 46; [dell’]art. 112 cod. proc. civ.”.7.1. Si denuncia: “Omessa pronuncia in merito alla competenzaterritoriale del concessionario della riscossione che ha eseguito le iscrizioniipotecarie”.8. Tutti i superiori motivi sono fondati, ad eccezione del terzo.9. Principiando da questo, è fuor di dubbio che la sentenza impugnataneppure accenni alla richiesta del contribuente di esibizione degli originalidegli atti di notifica dei preavvisi di iscrizione ipotecaria ritenuti dalla CTRNumero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026ritualmente notificati. In tal guisa, dunque, la sentenza impugnata esibisceun’effettiva omessa pronuncia.9.1. Tuttavia, è noto che, nel giudizio di legittimità, alla luce deiprincipi di economia processuale e della ragionevole durata del processo dicui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronunciasu un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazionecon rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempreche si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamentidi fatto” (“ex multis”, Cass. nn. 16171 del 2017; 21968 del 2015; 21257del 2014).9.2. Ora, emerge dalla lettura dello sviluppo argomentativo del motivoche la richiesta di esibizione era stata avanzata in funzione deldisconoscimento delle copie prodotte dall’agente della riscossione adimostrazione dell’avvenuta notifica dei preavvisi.Siffatto disconoscimento, nondimeno, a dispetto delle contrarieaffermazioni contenute nel motivo, si palesa del tutto generico edimmotivato. In disparte che le copie di cui si tratta non sono financhedescritte, difetta l’indicazione di alcun elemento circostanziale atto asupportare il disconoscimento, che, per l’effetto, si rivela inidoneo.9.2.1. Sul punto soccorre consolidata giurisprudenza di legittimità.In generale, in tema di prova documentale, il disconoscimento dellecopie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione dellaconformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia ildocumento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quelloprodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso aclausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019,Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026relativamente ad una fattispecie in cui la S.C., in applicazione delprincipio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modoefficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoriaillustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originalidelle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamenterichiesto" con il ricorso; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn.40750 del 2021; 14279 del 2021). Più in particolare, in tema di notifica dicartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio unacopia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, ilcontribuente che intende contestarne la conformità all'originale ha l'oneredi specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a talfine, un generico mero disconoscimento (Cass. n. 8604 del 2025). Inoltre,nell'ipotesi in cui il destinatario di cartella ne contesti la notifica, l'agentedella riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza cheabbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in casodi disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art.215, comma 2, c.p.c., potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi diprova, comprese le presunzioni) (Cass. n. 25292 del 2018).Tanto vota il terzo motivo al rigetto.10. Diversamente è a dirsi, invece, come anticipavasi, rispetto aglialtri.10.1. La CTR, nella sentenza impugnata, dà per scontata la regolarenotifica dei preavvisi di iscrizione ipotecaria, di cui l’agente dellariscossione avrebbe offerto dimostrazione sin dal primo grado di giudizio,da ciò traendo la conclusione che, non tempestivamente impugnati talipreavvisi, dal momento della cui notifica il contribuente ha appreso dellecartelle sottostanti, il medesimo non può più impugnare le iscrizioni.10.2. Gli errori compiuti dalla CTR sono molteplici.Numero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/202610.2.1. Come denunciato nel secondo motivo, essa si è limitata adassumere il dato della regolare notifica dei preavvisi, senza minimamentevagliare le doglianze al riguardo avanzate dal contribuente, conconseguente configurabilità di un’omessa motivazione finanche grafica(Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).10.2.2. Come denunciato nel quinto motivo, essa, pervenendo, inragione della regolare notifica dei preavvisi, alla decisione di confermare lalegittimità delle iscrizioni oggetto dell’originario ricorso, ha meramentepresupposto la regolare notifica anche di queste ultime, invece revocata indubbio dal contribuente, che ha dedotto di averne avuto conoscenza solo aseguito di ispezioni ipotecarie: talché l’affermazione di legittimità delleiscrizioni, con implicito rigetto dell’eccezione di loro mancata regolarenotifica, è totalmente sguarnita di motivazione.10.2.3. Come denunciato nel sesto motivo, la CTR neppure riferiscedella questione dell’eccepita incompetenza territoriale del concessionariooccupatosi delle iscrizioni, “a fortiori” non affrontandola, neppureimplicitamente, con conseguente totale omissione di pronuncia.10.2.4. Infine, come denunciato nel quarto motivo, erra la CTRladdove, supposta la regolare notifica dei preavvisi, sostiene la preclusioneper il contribuente di impugnare le iscrizioni in ragione dell’omessanotifica, oltreché degli stessi preavvisi, delle cartelle sottostanti. Invero,per costante giurisprudenza di legittimità, il preavviso di iscrizioneipotecaria è atto solo facoltativamente impugnabile: esso, piùprecisamente, è impugnabile autonomamente, sebbene non compresonell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992; mal’impugnazione rappresenta “una mera facoltà e non un onere per ildestinatario”, che, “in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso lasuccessiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva” (in talsenso, cfr. anche Cass. n. 33353 del 2025), ragion per cui “la mancataNumero registro generale 15206/2020Numero sezionale 3440/2026Numero di raccolta generale 15207/2026Data pubblicazione 20/05/2026opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenzepregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione diipoteca” (Cass. n. 23528 del 2024).Poiché, dunque, l’impugnazione del preavviso rappresenta “una merafacoltà e non un onere per il destinatario”, questi, onerato “in ogni caso”dell’impugnazione dell’iscrizione come unico effettivo atto tipico suscettivodi impugnazione ex art 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, per un verso, ben èlegittimato ad impugnare l’iscrizione ‘a tutto tondo’, formulando tutte lecontestazioni che facoltativamente avrebbe potuto svolgere già avverso ilpreavviso, compresa dunque la mancata notifica degli atti prodromici; peraltro verso, è sollevato da alcun pregiudizio derivante dalla mancataimmediata impugnazione del preavviso, che poteva, ma nonnecessariamente doveva, impugnare.11. In definitiva, in accoglimento del secondo, quarto, quinto e sestomotivo, rigettati il primo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata conrinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presentegrado di legittimità. P.Q.MIn accoglimento del secondo, quarto, quinto e sesto motivo, rigettati ilprimo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino Lenoci
Sentenza Cassazione n. 15207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris