CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9-2\Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base dell'affermazione della responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo alla finalità di spaccio, meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua, è manifestamente infondato là dove, con logica motivazione, i giudici del merito danno atto che la cessione di una dose ad [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta sotto la diretta osservazione degli operanti e confermato dall'acquirente, e che presso la sua abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari era rinvenuta ulteriore cocaina del peso di grammi 36 da cui erano ricavabili 198 dosi incompatibili, vista anche la cessione documentata, con la finalità di uso personale. botivazion.2Rilevato il secondo motivo con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. risulta manifestamente infondato tenuto conto che la non particolare tenuità dell'offesa è stata argomentata in ragione del dato ponderale significativo all'esito di una valutazione globale che comprende sia la quantità ceduta sia quella ben più rilevante detenuta (198 dosi). La norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici -requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuti dell'offesa sulla base del quantitativo, motivazione che in quanto non manifestamente illogica non è censurabile in questa sede. Ritenuto che il diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n. 4/cod.pen. è stato argomentato in ragione del quantitativo non minimo e del conseguentév lucro derivante dalla sua cessione. Per il riconoscimento della circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro(conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032) e solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune. Ritenuto che il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dei precedenti penali e di pendenze giudiziarie e non in ragione del "silenzio". In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Ritenuto che la Corte territoriale ha ritenuto congrua, equa e proporzionata ai sensi dell'art. 133 cod.pen. la pena finale irrogata di anni due di reclusione ed C 6.000,00 di multa, muovendo dalla pena base di anni tre di reclusione e C 9000 di multa, con uno scostamento dalla media edittale giustificato dalla tipologia di droga pesante ceduta nell'ambito di una intensa attività di spaccio svolta durante la sottoposizione a misura cautelare degli arresti domiciliari e in ragione dei precedenti. La 4orte territoriale ha assolto all'obbligo di una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, giustificando con motivazione congrua e non illogica, il minimo scostamento dalla pena mediana (di anni due e mesi tre calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo come indicato da Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01). Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende. P P.Q.M