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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13886/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Motivi della decisione Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, indicata in epigrafe, che ha dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova il reato di cui all'art.590 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Napoli il 12 maggio 2018.

Letta la memoria difensiva; Va considerato che il ricorso propone, tra l'altro, questione (improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela) pregiudiziale; per i processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica normativa, in virtù della norma transitoria dettata dall'art.85 d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150, si deve valorizzare il regime di procedibilità più favorevole; diversamente opinando, si attuerebbe una palese violazione del diritto fondamentale dell'imputato di vedersi applicato il regime più favorevole, conseguente alla corrispondente scelta espressa dal legislatore di consentire alla persona offesa, entro il termine previsto dalla norma transitoria, di manifestare il proprio interesse alla punizione del colpevole, che nel caso in esame, per quanto emerge dagli atti, è rimasto inespresso.

Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione d'improcedibilità per difetto di querela, alla quale può provvedere la Corte di Cassazione ai sensi dell'art.620 lett.

I) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il lier estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Motivi della decisione Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, indicata in epigrafe, che ha dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova il reato di cui all'art.590 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Napoli il 12 maggio 2018. Letta la memoria difensiva; Va considerato che il ricorso propone, tra l'altro, questione (improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela) pregiudiziale; per i processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica normativa, in virtù della norma transitoria dettata dall'art.85 d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, si deve valorizzare il regime di procedibilità più favorevole; diversamente opinando, si attuerebbe una palese violazione del diritto fondamentale dell'imputato di vedersi applicato il regime più favorevole, conseguente alla corrispondente scelta espressa dal legislatore di consentire alla persona offesa, entro il termine previsto dalla norma transitoria, di manifestare il proprio interesse alla punizione del colpevole, che nel caso in esame, per quanto emerge dagli atti, è rimasto inespresso. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione d'improcedibilità per difetto di querela, alla quale può provvedere la Corte di Cassazione ai sensi dell'art.620 lett. I) cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 20 marzo 2024 Il lier estensore Il
Sentenza Cassazione n. 13886/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris