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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20299/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2842/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1022/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/06/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal legale rappresentante p.t. della società controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dallaL. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2842/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1022/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/06/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal legale rappresentante p.t. della società controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dallaL. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza Così deciso in Roma, i
Decreto Cassazione n. 20299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris