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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 20153/2022

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23977/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t. pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 50 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 9A3 di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 , in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 39 , presso l o studio de gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta no e difend ono giusta procurain calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: comitato AC –24/05/2022 r.g. n. 23977/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1556 /201 7 , sez. 4° civile, depositatain data 8 marzo 20 1 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 maggio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado del locale Tribunale che – previa declaratoria di nullità delle deliberazioni inerenti all’approvazione dei conti di gestione con rispettivi pi a ni di riparto per gli anni dal 1992 al 2002 – aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 15031/03 e il pedissequo atto di precetto con cui al [OSCURATO:PERSONA] 9A3 di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 si intimavadi pagare la somma di euro 10.931,60, oltre accessori .

2. Il giudice di secondo grado ha rilevato : a) che dalla documentazionein atti si evinceva l’estraneità del [OSCURATO:PERSONA] 9A3 di via [OSCURATO:PERSONA]. 30 tanto al contratto di comodato stipulato in data 15 maggio 1992 tra alcuni altri condominii e il consorzio [OSCURATO:PERSONA] a r.l. – avente a oggetto l’uso e il godimento di alcune aree verdi e strade facenti parte del complesso urbanistico su cui sorge anche il [OSCURATO:PERSONA] 9A3 –quanto all’atto di costituzione del [OSCURATO:PERSONA]; b) che nessuna prova vi era di una successiva adesione del [OSCURATO:PERSONA] al Comitato avvenutaper fatti concludenti.

3. [OSCURATO:PERSONA] 9A3 di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 ha r esistito con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memoria.r.g. n. 23977/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: « Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio fatto oggetto del contraddittorio fra le parti», deducendo l’omesso esame da parte del giudice di appello della documentazione versata in atti (docc. 8 e 9 fascicolo opposizione) dimostrativa del versamento di somme di denaro e , pertanto, dell ’ adesione per fatti concludenti del [OSCURATO:PERSONA] al Comitato. b.

Secondo motiv o: « Vi olazione delle norme di diritto per avere applicato la normativa propria della comunione e del condominio senza che ve ne fossero i presupposti».

2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede, comunque , il rigetto.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento .

4. La ratio decidendi della sentenza impugnata con si ste nell’accertata carenza di prova , da parte dell’odierno ricorrente , dell’adesione del [OSCURATO:PERSONA] controricorrente al cont r atto di comodato e al Comitato che, a vario titolo, ave vano gestito gli spazi comuni cui si riferivano le spese richiest e con il procedimento monitoriooriginante la lite .

5. A fronte di siffatta motivazione, il primo motivo, qualificabile stante il suo tenore come formulato ai sensi dell’art. 360, primo comman. 5 cod. proc. civ., pur non contenendo espresso riferimento allacitata norma , è inammissibile .

Il ricorrente sostien e che la prova dell’adesione del [OSCURATO:PERSONA] al Comitato, per fatti concludenti, sarebbe dovuta scaturire dal pagamento di oneri dal primo in favore del secondo, pagamento attestato da un “documento 14” agli atti (di r.g. n. 23977/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cui nella memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. si sollecita questa Corte a prendere atto con specifica lettura).

La censura è sul punto inammissibile, perché il contenuto di tale documento non viene in alcuna maniera precisato dal ricorrente che, dunque, non mette la Corte in condizione di valutare la decisività del fatto asseritamente pretermesso dalla Corte territoriale, come pure è necessario nell’archetipo dell’impugnazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.Sotto diverso e concomitante profilo, va ribadito che alla presente controversia, risultando la sentenza impugnata depositata in data 8 marzo 2017, si applica l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134.

Ciò comporta che il citato vizio è denunciabile in cassazione, ai sensi del suddetto articolo, solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico- naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id.

Sez. 2, Ordinanza r.g. n. 23977/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 20610 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive.

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Ciò che è esattamentequanto è accaduto nel caso di specie, laddove il motivo di ricorso qualifica come fatto omesso ciò che in effettiè un giudizio della Corte territoriale, inerente alla carenza di prova della legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] connessaall’asserita, ma indimostrata , sua qualità di parte tanto del contrattodi comodato che del comitato ricorr ente .

6. Il secondo motivo è inammissibile , perché non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata che – come sopra riassunto – ha respinto la domanda non già in relazione alla qualificazione giuridica del ricorrente (supercondominio e comitato ), quanto per assenza di prova dell’opponibilità all’odiernocontroricorrente dei titoli originanti il credito per cui è causa .

Ciò che conduce a ritenere assolutamente incongrua la censura inerente alla qualificazione dell’ odierno ricorrente, ai fini di co ntrastare la ragione fondante la decisione impugnata, e ciò del tutto indipendentemente dalla valutazione dell’eccezione di giudicato esterno sollevata nel controricorso.

7. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. r.g. n. 23977/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] 9A3 di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23977/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t. pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 50 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 9A3 di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 , in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 39 , presso l o studio de gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta no e difend ono giusta procurain calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: comitato AC –24/05/2022 r.g. n. 23977/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1556 /201 7 , sez. 4° civile, depositatain data 8 marzo 20 1 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 maggio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado del locale Tribunale che – previa declaratoria di nullità delle deliberazioni inerenti all’approvazione dei conti di gestione con rispettivi pi a ni di riparto per gli anni dal 1992 al 2002 – aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 15031/03 e il pedissequo atto di precetto con cui al [OSCURATO:PERSONA] 9A3 di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 si intimavadi pagare la somma di euro 10.931,60, oltre accessori . 2. Il giudice di secondo grado ha rilevato : a) che dalla documentazionein atti si evinceva l’estraneità del [OSCURATO:PERSONA] 9A3 di via [OSCURATO:PERSONA]. 30 tanto al contratto di comodato stipulato in data 15 maggio 1992 tra alcuni altri condominii e il consorzio [OSCURATO:PERSONA] a r.l. – avente a oggetto l’uso e il godimento di alcune aree verdi e strade facenti parte del complesso urbanistico su cui sorge anche il [OSCURATO:PERSONA] 9A3 –quanto all’atto di costituzione del [OSCURATO:PERSONA]; b) che nessuna prova vi era di una successiva adesione del [OSCURATO:PERSONA] al Comitato avvenutaper fatti concludenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] 9A3 di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 ha r esistito con controricorso. 4. Le parti hanno depositato memoria.r.g. n. 23977/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: « Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio fatto oggetto del contraddittorio fra le parti», deducendo l’omesso esame da parte del giudice di appello della documentazione versata in atti (docc. 8 e 9 fascicolo opposizione) dimostrativa del versamento di somme di denaro e , pertanto, dell ’ adesione per fatti concludenti del [OSCURATO:PERSONA] al Comitato. b. Secondo motiv o: « Vi olazione delle norme di diritto per avere applicato la normativa propria della comunione e del condominio senza che ve ne fossero i presupposti». 2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede, comunque , il rigetto. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento . 4. La ratio decidendi della sentenza impugnata con si ste nell’accertata carenza di prova , da parte dell’odierno ricorrente , dell’adesione del [OSCURATO:PERSONA] controricorrente al cont r atto di comodato e al Comitato che, a vario titolo, ave vano gestito gli spazi comuni cui si riferivano le spese richiest e con il procedimento monitoriooriginante la lite . 5. A fronte di siffatta motivazione, il primo motivo, qualificabile stante il suo tenore come formulato ai sensi dell’art. 360, primo comman. 5 cod. proc. civ., pur non contenendo espresso riferimento allacitata norma , è inammissibile . Il ricorrente sostien e che la prova dell’adesione del [OSCURATO:PERSONA] al Comitato, per fatti concludenti, sarebbe dovuta scaturire dal pagamento di oneri dal primo in favore del secondo, pagamento attestato da un “documento 14” agli atti (di r.g. n. 23977/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cui nella memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. si sollecita questa Corte a prendere atto con specifica lettura). La censura è sul punto inammissibile, perché il contenuto di tale documento non viene in alcuna maniera precisato dal ricorrente che, dunque, non mette la Corte in condizione di valutare la decisività del fatto asseritamente pretermesso dalla Corte territoriale, come pure è necessario nell’archetipo dell’impugnazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.Sotto diverso e concomitante profilo, va ribadito che alla presente controversia, risultando la sentenza impugnata depositata in data 8 marzo 2017, si applica l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134. Ciò comporta che il citato vizio è denunciabile in cassazione, ai sensi del suddetto articolo, solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico- naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza r.g. n. 23977/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 20610 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Ciò che è esattamentequanto è accaduto nel caso di specie, laddove il motivo di ricorso qualifica come fatto omesso ciò che in effettiè un giudizio della Corte territoriale, inerente alla carenza di prova della legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] connessaall’asserita, ma indimostrata , sua qualità di parte tanto del contrattodi comodato che del comitato ricorr ente . 6. Il secondo motivo è inammissibile , perché non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata che – come sopra riassunto – ha respinto la domanda non già in relazione alla qualificazione giuridica del ricorrente (supercondominio e comitato ), quanto per assenza di prova dell’opponibilità all’odiernocontroricorrente dei titoli originanti il credito per cui è causa . Ciò che conduce a ritenere assolutamente incongrua la censura inerente alla qualificazione dell’ odierno ricorrente, ai fini di co ntrastare la ragione fondante la decisione impugnata, e ciò del tutto indipendentemente dalla valutazione dell’eccezione di giudicato esterno sollevata nel controricorso. 7. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. r.g. n. 23977/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] 9A3 di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorm
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