CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 20 novembre 2019 del Giudice di pace di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li aveva condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle persone offese, costituitesi parte civile; - che il motivo del ricorso degli imputati è inammissibile, in quanto volto a dedurre una violazione di legge sulla base di un accertamento fattuale diverso da quello al quale è pervenuto il giudice del merito e che si invoca come più corrispondente a quanto realmente accaduto sulla base di una rivalutazione del materiale probatorio che si chiede a questa Corte di cassazione di condividere, cosicché la censura dei ricorrenti attiene al merito e non può essere presa in esame in questa sede; - che il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza anche laddove con esso si deduce la mancanza di motivazione, atteso che la sentenza qui impugnata consente di comprendere l'iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione, mentre laddove si deduce la contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione il motivo è inammissibile ex art. 39-bis legge n. 274 del 2000 che consente di ricorrere in cassazione avverso la sentenza pronunciata in grado di appello avverso la sentenza del giudice di pace esclusivamente per violazione di legge; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d