Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34941/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato nonchè la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla configurabilità della dedotta falsa testimonianza e del giudizio di responsabilità ascritto al ricorrente anche sul versante del relativo elemento soggettivo, il tutto alla luce della corretta e coerente lettura delle dichiarazioni dell'imputato, individuate nei lor contenuti effettivi, al puntuale e logico raffronto delle stesse con quelle rese dai testi Scarpitta, [OSCURATO:PERSONA] e Costanzo, allo scrutinio delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute puntuali e lineari, e infine, al diniego delle generiche e alle assorbenti valutazioni prognostiche di segno negativo spese quanto alla chiesta sostituzione della pena detentiva rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato nonchè la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla configurabilità della dedotta falsa testimonianza e del giudizio di responsabilità ascritto al ricorrente anche sul versante del relativo elemento soggettivo, il tutto alla luce della corretta e coerente lettura delle dichiarazioni dell'imputato, individuate nei lor contenuti effettivi, al puntuale e logico raffronto delle stesse con quelle rese dai testi Scarpitta, [OSCURATO:PERSONA] e Costanzo, allo scrutinio delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute puntuali e lineari, e infine, al diniego delle generiche e alle assorbenti valutazioni prognostiche di segno negativo spese quanto alla chiesta sostituzione della pena detentiva rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34941/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris