CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 27637/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1013/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15465/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Trieste, all’esito di trattazione scritta, ha, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarata colpevole del reato di minaccia, di cui all’art. 612 c.p., assolto la predetta “perché il fatto non sussiste”, revocando di conseguenza le statuizioni civili in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27637/2025 Roma, lì, 28/07/2025 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione la parte civile, tramite il difensore di fiducia, procuratore speciale, deducendo, con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto dell'affermata mancanza della portata intimidatoria nelle frasi proferite dall'imputata. La Corte di appello ha ritenuto di mandare assolta l'imputata dal reato ascritto in quanto la stessa avrebbe unicamente minacciato la persona offesa di rivolgersi ai carabinieri e ottenere l'intervento del giudice esercitando così una facoltà riconosciuta dall'ordinamento come legittima, senza la finalità di ottenere un vantaggio non correlato alla denuncia stessa. In realtà la motivazione, così come prospettata dalla Corte di appello, è assolutamente carente e comunque illogica in quanto non tiene minimamente conto di quanto concretamente affermato nell'episodio contestato, non prendendo di fatto alcuna posizione sulle frasi obiettivamente ed effettivamente minacciose che hanno travalicato il perimetro dell'esercizio del diritto di denuncia e/o di prospettazione di denuncia. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta dal reato contestato di minaccia grave continuata, in relazione alle frasi rivolte a [OSCURATO:PERSONA] in tre diverse occasioni, perché il fatto non sussiste. Ribaltando la condanna pronunciata dal giudice di primo grado, la Corte d'appello ha ritenuto che le parole pronunciate, con il richiamo all'intenzione di rivolgersi ai carabinieri e di ottenere l'intervento di un giudice, non integrassero il delitto di minaccia, poiché la condotta non era rivolta ad ottenere alcunché per sé, ma solamente ad indurre la persona offesa alla restituzione delle somme di denaro che si assumevano ingiustamente sottratte allo zio. E’ stata in buona sostanza ritenuta legittima la prospettazione del ricorso all’autorità giudiziaria e della denuncia penale, a fronte della non manifesta infondatezza della pretesa che l’imputata vantava nei confronti della persona offesa (accusata di esseri, tra l’altro, impossessata della somma di 30.000 euro prelevandola dal conto dello zio dell’imputata, della quale si reclamava quindi la restituzione nell’interesse dello stesso, minacciando, appunto, il ricorso alle vie legali). Tuttavia, come lamenta giustamente la ricorrente, la sentenza impugnata non considera che l'imputata non si è limitata a dire alla persona offesa che si sarebbe rivolta ai carabinieri per ottenere l'intervento del giudice, così facendo intendere che la verificazione del male minacciato non sarebbe dipesa dalla sua volontà, ma ha proferito frasi che vanno ben oltre, il cui contenuto assume rilevanza penale in quanto si appalesano come univocamente idonee ad ingenerare un timore, si da turbare o diminuire la libertà psichica del destinatario (timore che, peraltro, si sarebbe effettivamente concretizzato nel caso di specie, avendo la persona offesa, a seguito della telefonata minacciosa ricevuta dall'imputata, dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per l'alterazione nervosa provocata). In particolare, l'imputata ha proferito le seguenti minacce riportate nel capo di imputazione: “ti conviene tirare fuori i soldi, almeno i 30.000 intanto, perché ti faccio mangiare anche la casa, la tua e anche quella di tua figlia”. Sicché la minaccia di adire l'autorità giudiziaria sarebbe stata lecita ove proporzionata, rimasta cioè nell’alveo del rapporto intercorrente tra lo zio, nel cui interesse l’imputata assume di avere agito, e la persona offesa. Dire invece a una persona anziana, quale era appunto la destinataria delle frasi in argomento, che l'autorità giudiziaria le mangerà la casa oltre a quella della figlia, corrisponde esattamente alla prospettazione di un male ingiusto idonea ad integrare il reato contestato, tanto più se si considera che una persona, come detto, anziana, non addentro alle questioni tecnico-giuridiche ben avrebbe potuto temere, alla stregua dell’ampia portata della minaccia rivolta, che sia lei che i familiari più stretti avrebbero corso pregiudizi giudiziari ed economico- patrimoniali ben più gravi rispetto a quelli astrattamente raggiungibili attraverso l'esercizio delle eventuali azioni previste dall'ordinamento. Così ancora la frase “ti conviene tirare fuori i soldi perché in un modo o nell'altro te li facciamo tirar fuori”, perché esula evidentemente dal perimetro di liceità dire che in un modo o nell'altro l'imputata avrebbe fatto tirare fuori i soldi alla persona offesa, non un giudice ma l'imputata stessa. In ogni caso, fuori dal perimetro della liceità, è senz’altro la frase “rovinerò anche tua figlia e tua nipote”. Anche se astrattamente si dovesse considerare lecita, in termini di cui alla sentenza impugnata, la minaccia di agire giudizialmente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ciò, in ogni caso, non può valere anche per la minaccia proferita nei confronti della figlia della persona offesa, estranea alla vicenda come gli altri parenti direttamente o indirettamente menzionati. Tali affermazioni prospettano, come nella sostanza sostenuto dal Tribunale di Udine, non mere azioni giudiziarie a tutela di un preteso diritto bensì una serie di iniziative atte a creare disagio, timore alla persona offesa e ai suoi affetti più cari che vanno ben oltre la mera pretesa restitutoria. La portata minatoria di tali frasi nemmeno è stata presa in considerazione dalla Corte di appello che è incorsa evidentemente in un vizio motivazionale nel sostenere che sia stato utilizzato quale mezzo di coazione psicologica uno strumento legittimo. La motivazione della sentenza, infatti, esamina il movente dell'imputata ed esclude la ricorrenza della minaccia o dell'estorsione sul presupposto che la persona offesa, convivente con lo zio, ma non sposata, non vantasse alcun diritto sul patrimonio del predetto, per cui il prelievo di 30.000 € dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], quando questi era già ricoverato in ospedale, era da ritenersi abusivo; in definitiva, allora, l'imputata aveva agito nell'interesse dello zio e della famiglia di appartenenza e non per sé sicché era ravvisabile una pretesa astrattamente legittima (mentre il giudice di primo grado ritenendo che l’imputata agisse per sé aveva ritenuto difettare la pretesa legittima). Ciò afferma la sentenza impugnata, trascurando, in particolare, come detto, che la prospettazione della “rovina” economica era estesa anche alla figlia e alla nipote della vittima (episodi del 30.10.2019 e del 20.5.2020), ragion per cui le frasi in tali casi pronunciate non appaiono riconducibili all’esercizio di una facoltà legittima. Ed invero, come anche affermato dalle Sezioni Unite a proposito del delitto di estorsione e della sua differenza con la fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 01), deve ritenersi sussistere l’estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio). Il ragionamento delle Sezioni Unite, come evidenzia il Procuratore Generale nella requisitoria scritta, può essere riproposto rispetto alla fattispecie di minaccia contestata nel caso di specie, poiché la prospettazione di un male a persona del tutto estranea alla questione civilistica sottostante non può certamente giustificare la condotta contestata all’imputata, quanto meno rispetto ai due episodi del 30.10.2019 e del 20.5.2020. Quindi la pretesa, pure a volerla ritenere astrattamente ipotizzabile, trasmoda in minaccia penalmente rilevante nella misura in cui involge terzi estranei al presunto rapporto obbligatorio esistente tra le parti (lo zio della persona offesa e l’imputata che si sarebbe, in tesi, impossessata della somma di 30.000 euro di proprietà del predetto zio). Pure a voler ritenere fondata, nella prospettiva dell’agente, la pretesa, alla stregua di quanto evidenziato dalla Corte di merito, comunque, quanto meno, sproporzionato e poco ortodosso è stato il modo con cui essa è stata avanzata, con minaccia di un male incerto maggiore, involgente anche persone terze, estranee alla vicenda obbligatoria sottostante. 2. La sentenza va dunque annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per il relativo giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 27/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]