CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14281/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s I- -Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo del 27 aprile 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al delitto di furto in abitazione (624 bis cod. pen.); -Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non supportata da una valutazione giuridica degli elementi costitutivi del reato (elemento soggettivo e oggettivo) ed la mancata valutazione circa gli elementi probatori documentali - è manifestamente infondato perché tende, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, ad ottenere sia una diversa ricostruzione storica dei fatti quanto una diversa rilevanza e attendibilità delle prove, operazione non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; - Rilevato che il giudice del merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato correttamente le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 in cui il Giudice di appello, analizzando il DVD in atti in cui sono state riportate le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato all'esterno dello stabile vicinissimo all'abitazione derubata - telecamere che hanno inquadrato ampia parte della strada da ambedue i lati, omettendo il portone di ingresso della casa vittima di furto - ha sottolineato come le stesse hanno registrato l'immagine di due individui che in un primo momento, transitando a piedi in direzione dello stabile derubato, non avevano nulla tra le mani e, in un secondo momento i due, nuovamente ripresi, camminavano con passo svelto con dei sacchetti tra le mani e una borsa tracollo poi riconosciuta dalla persona offesa come propria. Tale prova ha permesso alla Corte di Appello di affermare la responsabilità penale dei due soggetti.). -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva, l'eccessività della pena nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto: -secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata in cui il Giudice di merito, analizzando il casellario giudiziale dell'imputato - soggetto più volte condannato soprattutto per reati contro il patrimonio- ha dedotto un giudizio di elevata e preoccupante pericolosità sociale che ha legittimato l'applicazione della recidiva; inoltre dagli atti del processo non sono emersi elementi favorevoli per giustificare la concessione delle attenuanti generiche). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somm& di tremila euro in favore della cassa