CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROavverso la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di ricettazione ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e commesso in data prossima al 17/4/2010. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 157 e 161, comma 2, cod.pen. in quanto il primo giudice ha ritenuto che la fattispecie ex art. 648, comma 2 cod.pen., costituisca un'autonoma fattispecie incriminatrice e non una circostanza attenuante speciale. 3. Pur dovendosi dare atto dell'esattezza dei rilievi del P.g. impugnante, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo comunque maturata alla data del 17 aprile 2020 la causa estintiva della prescrizione. Questa Corte con indirizzo del tutto prevalente ritiene che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione o rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente eiconoscibile. (Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, Rv. 282243; Sez.6, n. 340069 del 29/9/2020,Rv.279928). Infatti, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi inpugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravarne sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. 6 n.17686 del 7/4/2016, Rv 267172; Sez. 7, ord. N.21809 del 18/12/2014, Rv 263538), situazione non ravvisabile nella specie. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]