CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 06723/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25395/2020 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a r.l., (p.i. 00270500721), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché il [OSCURATO:PERSONA] ar.l., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona dei [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Verona, [OSCURATO:PERSONA] n. 16 – (subentrata a F.A.T.A. [OSCURATO:PERSONA] spa, a seguito di atto di fusione per incorporazione del 22/12/2016), in persona del [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, giusta delega in calce al controricorso. - c ontroricorrente - avverso la sentenza n. 3411/2020 del 25.6.2020 della Corte di Appello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.2.2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 2 marzo 2015 il Tribunale di Bari dichiarava aperta la proceduta di concordato preventivo, conseguente alla presentazione della proposta da parte della C.A.P. - [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa. 2.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24 novembre 2016, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.chiedeva di accerta re - in esecuzione della polizza fideiussoria emessa dall’Agenzia Generale di Bari in data 25 novembre 2010, ed in dipendenza dalla comunicazione di escussione del 6 agosto 2015, ricevuta in data 24 agosto 2015 - di aver provveduto al pagamento in favore dell’AGEA della somma di € 386.413,17, essendosi surrogata poi ex artt. 1949, 1950 c.c. ed ex artt. 2 e 3 delle Condizio ni Generali di Polizza, ed essendodiventata, conseguentemente, creditrice, con il privilegio di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 123 del 1998, nei confronti del concordato preventivo della C.A.P. per l’importo di € 386.413,17; chiedeva, pertanto,la condanna del c oncordato p reventivo della C.A.P. al pagamento della somma complessiva di € 386.413,17, con il privilegio di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998, oltre interessi. 3. Il Tribunale, ritenuto il ricorso non fondato, lo rigettava con ordinanza emessa in data 5 marzo 2018.Più in particolare il Tribunale argomentava il rigetto con la seguente motivazione: “La ricorrente ha infatti unicamente depositato una attestazione di pagamento in relazione alla quale non vi è certezza circa la riconducibilità all’escussione della polizza per cui è causa, recando tale attestazione nella causale “sinistro n. 50900001500871 …” senza altre specificazioni (cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso) e, in particolare, senza alcun riferimento al numero della garanzia (5009021440341) o al numero di barcode (94010055716), come richiesto invece dall’AGEA nella lettera di escussione della fideiussione del 6/8/2015 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso)”. 4. [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione - società cooperativa (subentrata a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) proponeva appello avverso la predetta ordinanza, chiedendone la riforma e l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. 5.La Corte di a ppello di Roma, con sentenza n. 3411/2020 qui oggetto di ricorso per cassazione, accoglieva l’appello e condannava la [OSCURATO:PERSONA] in c.p. al pagamento dell’importo di € 386.413,17, con il privilegio di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 123 del 1998, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. 5.1 Più in particolare, la Corte territoriale, nell’accogliere il gravame, evidenziava che se era vero che nel bonifico bancario mancaval’indicazione del numero della garanzia (non rappresentando, pertanto, lo stesso quietanza di pagamento),l’adempimento risultava comunque provato da altri elementi concordanti. 6. La sentenza, pubblicata il 25.6.2020, è stata impugnata daCOOPERATIVA [OSCURATO:PERSONA] A R.L. e dal [OSCURATO:PERSONA] A R.L.con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETÀ COOPERATIVAha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no “Violazione di legge – artt. 145 149 bis, 101 e 345 c.p.c. –Nullità della notificazione del ricorso introduttivo con conseguente nullità della sentenza per non aver rimesso la causa al primo giudice –Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d’ufficio. Art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c.” 2. Il secondo mezzo denuncia “Violazione di legge –litisconsorzio necessario Art. 102 c.p.c. – Art. 354 c.p.c. – Nullità della sentenza per non aver riconosciuto la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado. Nullità del procedimento – Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. – Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d’ufficio –art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ”. 2.1 I primi due motivi -che possono trovare una trattazione unitaria - sono infondati. Sul punto giova ricordare, in termini generali,che il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta(v. ex pluris: Cass. Sez. 3, 13/02/2020, n. 3692). Ciò posto, non può tuttavia essere dimenticato cheil rango privilegiato da considerare nel concordato (come tale oggetto anche dell ’ odierna controversia) deve essere accertato in sede di cognizione ordinaria nei confronti del debitore in concordato. Sul punto giova ricordare che è stato altresì chiarito, nella giurisprudenza di questa Corte, che “èinammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso il decreto di omologa del concordato preventivo con il quale il creditore contesti l'entità o il rango (privilegiato o chirografario) di un suo credito, come determinato ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta, dovendosi accertare sempre nelle forme della cognizione ordinaria le ragioni creditorie vantate nei confronti del debitore in concordato” (v. in tal senso, anche:Cass. Sez. 1, 08/01/2019, n. 208). A ciò va aggiunto - per quanto qui direttamente interessa - che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, il liquidatore ha solo la legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato, mentre per ogni altra questione la legittimazione è del debitore. Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori,infatti, il liquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alleprerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie, senza che sussista litisconsorzio processuale tra imprenditore e liquidatore giudiziale, atteso il mancato trasferimento dell'attivo al liquidatore giudiziale e attesa, altresì, la diversità di ruoli (così, tra le ultime, v. Cass. Sez. 1, 13/07/2025, n. 19217). Ne consegue che, nel caso di specie, la procedura concordataria era estranea al giudizio per il riconoscimento del privilegio, unica questione in contestazione fra le parti per espresso riconoscimento del ricorrente. I primi due motivi vanno dunque rigettati. 3. Con il terzo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 9, commi 1, 4 e 5, d. lgs. 123/1998, sul rilievo che nel caso di specie sarebbe mancato il presupposto applicativo del richiesto privilegio, stante la revoca del finanziamentocui era riferito il contestato privilegio. 3.1 La doglianza è infondata. Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, i crediti per la restituzione dei finanziamenti erogati sono assistiti dal privilegio, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, anche durante l'esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca del beneficio (Cass. Sez. 1, 24/08/2025, n. 23805; vedi anche: Cass. Sez. 3, 22/10/2024, n. 27360). 4. Col quarto mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo, per essersi l’appellante limitat a a indicare il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, senza minimamente indicare la tipologia ed il grado del privilegio. 4.1 La doglianza è all’evidenza inammissibile. Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 d el 07/04/2014). Nel caso di specie la ricorrente non ha denunciato in realtà l’omesso esame di “fatti storici”, nella specifica declinazione sopra ricordata, ma al contrario solo il presunto omesso esame di questioni ovvero deduzione difensive. La doglianza risulta così formulata fuori dal paradigma applicativo del vizio delineato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per come perimetrato dalla giurisprudenza sopra ricordata. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Questa Corte ha chiarito che la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. Va perciò disattesa la richiesta (contenuta alle pagg. 25 e ss. del controricorso) di condanna al risarcimento danni ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti della mala fede o colpa grave della parte soccombente. Sussistono, infine,i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.200per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorren