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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11369/2026

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![OSCURATO:PERSONA] registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiLucio [OSCURATO:PERSONA] accertamento– amministratore difatto – cooperativain liquidazioneMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereViscido di NoceraGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePierpaolo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel.

ACCron.

R.G.N.9304/2022Luigi D’[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso 9304/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]) eletti-vamente domiciliato presso lo studio legale del difensore sito inRoma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- controricorrente -proposto avverso la sentenza n.4967/3/2021 della COMM.TRIB.REG.del LAZIO, depositata il 5/11/2021;Udita la relazione della causa svolta in data 15/1/2026 dal ConsiglierePIERPAOLO GORI.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.1478/3/2020 depositata il 5/6/2020 rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria pro-vinciale di Roma n. 19134/28/2018 di rigetto del ricorso introduttivodel contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento per II.DD.,IVA e sanzioni relativamente alla annualità 2010, emesso e notificatonei confronti della cooperativa [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVAA R.L. e al ricorrente, in qualità di amministratore di fatto della stessa.2.

Le riprese traevano origine da p.v.c. emesso a seguito di verificafiscale da cui emergeva l’esistenza di un sistema criminoso volto allagestione, amministrazione costituzione ed estinzione di diverse coope-rative, tra cui la UNITRASPORT al solo fine di evadere le imposte.3.

Si legge in sentenza che l’atto impositivo veniva notificato a Gian-santi e da questi impugnato previa richiesta di riunione con il ricorsoproposto da altro presunto amministratore di fatto, tra l’altro, per vio-lazione del procedimento notificatorio in quanto eseguito ad un indi-rizzo diverso da quello della sua effettiva residenza, carenza di moti-vazione dell’atto, nullità per mancanza di conformità con l’originale eperché contenente l’intimazione di pagamento dell’aggio e, comunque,per la sua estraneità all’amministrazione della cooperativa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il giudice di primo grado rigettava le questioni preliminari, l'istanza diriunione dei ricorsi e, nel merito, accertava la qualità di amministratoredi fatto della società in capo al ricorrente, decisione confermata in ap-pello.4.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione Gian-santi, affidato a sei motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, va dato atto che l'agenzia delle entrate eccepiscel’inammissibilità del presente ricorso in quanto fondato su motivi cheripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute, anche implici-tamente, infondate dal giudice del gravame, dovendo dunque gli stessiconsiderarsi non specifici.

L'eccezione è scrutinata unitamente alla di-samina dei singoli motivi.2.

In via prioritaria deve essere esaminata la sesta censura su di unpiano logico in quanto, se accolta, idonea a travolgere l'atto impu-gnato.

Con il sesto motivo il ricorrente prospetta la nullità-illegittimitàe/o inesistenza della pretesa tributaria stante l’inesistenza giuridicadell’avviso di presa in carico per la violazione del procedimento notifi-catorio, poiché la notificazione è stata affidata ad operatori privati, inviolazione della legge n. 124 del 2017.3.

Il motivo è inammissibile.3.1.

Il mezzo di impugnazione non rispetta i requisiti minimi della tec-nica di redazione delle censure, dal momento che non individua nep-pure il pertinente paradigma processuale di cui all’art.360, primocomma, cod. proc. civ. che a suo giudizio sarebbe stato violato dallasentenza impugnata, né il motivo individua quale sia il capo della sen-tenza oggetto di contestazione, in radicale difetto di specificità.3.2.

Inoltre, come eccepito in controricorso, la censura deve ritenersinuova e anche per tale ragione inammissibile.

La sentenza impugnataNumero registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026dà conto che sin dal primo grado era stata dedotta sì la violazione delprocedimento notificatorio, ma in quanto eseguito ad un indirizzo di-verso da quello della sua effettiva residenza.

Il profilo nulla ha chevedere con la questione sottesa alla censura in disamina della notifi-cazione in asserita assenza di abilitazione tramite poste private a se-guito della introduzione della legge n. 124 del 2017, né Il contribuenteha dimostrato in ricorso la tempestiva introduzione del profilo di do-glianza in primo grado e successiva riproposizione in appello.4.

Riprendendo l'ordine naturale di esame delle censure, con il primomotivo il ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod.proc. civ., prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 42d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17, comma 1 bis, d.lgs. n. 165/2001,affermando che l’avviso di accertamento impugnato non sarebbe statosottoscritto dal capo ufficio né da altro impiegato alla carriera direttivada lui delegato.4.1.

Il secondo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360, primo comma,nn.3 e 4, cod. proc. civ., prospetta la violazione o falsa applicazionedel principio del contraddittorio e dell’art. 331 cod. proc. civ. soste-nendo che va verificato anche d’ufficio se sia stata assicurata l’inte-grità del contraddittorio sin dal primo grado.4.2.

Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazionedel d.lgs. n. 300/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3,cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe ritenuto erroneamente compe-tente ad effettuare le attività ispettive sull’odierno ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dell’Agenzia delle Entrate.5.

I tre motivi sono inammissibili, come eccepito in controricorso per-ché profili di censura da ritenersi nuovi, dal momento che la sentenzanon vi faccio cenno e il ricorso non dà evidenza della loro tempestivaintroduzione in primo grado e riproposizione con l'atto d'appello.

Né,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026del resto, la contestazione da parte dell’Agenzia della qualità in capoa [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto della cooperativa determinaalcun litisconsorzio necessario ai fini del presente processo, trattan-dosi di cause scindibili in relazione a posizioni soggettive che dannoluogo a fattispecie di responsabilità autonome tra loro.6.

Con il quarto motivo il ricorrente, in relazione all’art.360, primocomma, n.3, cod. proc. civ., prospetta la violazione o falsa applica-zione dell’art. 7 d.l. 269/2003 nella parte in cui pone a suo carico unaresponsabilità solidale nella violazione tributaria contestata.

Nel corpodella censura si lamenta anche il fatto che l'atto, nell'erogare la san-zione, doveva essere adeguatamente motivato (indicando secondo ilricorrente i vantaggi eventualmente tratti da ciascuno coatore dellaviolazione contestata, v. p.10 ricorso) e che le sanzioni sarebberostate esclusivamente imputabili alla cooperativa e ai suoi legali rap-presentanti formali.6.1.

Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc.civ., e afferma che l’Agenzia è tenuta a dimostrare i fatti fondanti lapretesa avanzata nell’avviso di accertamento e che non sarebbe statoin alcun modo dimostrato che il ricorrente avesse la disponibilità deiconti correnti intestati alla cooperativa, come pure il fatto che la co-stituzione della società sarebbe avvenuta per una precisa decisionedel ricorrente.7.

I due motivi sono di trattazione congiunta, in quanto formulati se-condo una medesima concezione virgola e sono inammissibili.7.1.

Va ribadito (v.

Cass. 28 novembre 2014 n. 25332 e giurisprudenzaivi citata) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare colloca-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026zione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassa-zione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita uncontrollo sulla legalità e logicità della decisione che non consente diriesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Neconsegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza im-pugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al finedi ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.Infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata (v., trale tante, Cass. 22 settembre 2014 n. 19959), delimitato e vincolato daimotivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizio-nata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassa-tive formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ri-corso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività edella specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod.proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza im-pugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profilitra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcunadelle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.7.2.

Entrambe le censure suddette, sotto lo schermo della prospettataviolazione di legge, investono in realtà una questione di mero fatto,ovvero se vi siano o meno, nel caso di specie, i presupposti fattualiper la responsabilità solidale dell’odierno ricorrente nella contestataviolazione tributaria e la sua relativa prova.Orbene la sentenza riporta individuati e convergenti elementi di prova:«nello stesso PVC allegato sono chiaramente descritti i numerosi ele-menti di prova che evidenziano sia il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e diNumero registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026Binelli Valter nella gestione di fatto delle cooperative, sia anche la so-stanziale inattività delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, avevano difatto costituito i consorzi Eurosat e Nuovo consorzio Eurosat nei qualiil primo rivestiva il ruolo di amministratore unico e il secondo di diret-tore commerciale e tali consorzi avevano sede in Capena in via Tibe-rina 34 sede, peraltro, anche della MC Global e della [OSCURATO:PERSONA] si occupavano di tutta l'attività amministrativa delle cooperative,tra cui anche la cooperativa in oggetto.

La durata operativa era di circadue anni, trascorsi i quali gli stessi soci, su direttive del consorzio,rassegnavano le dimissioni dal soggetto giuridico cessante e venivanoautomaticamente riassunti dalla nuova cooperativa punto le coopera-tive risultavano quindi essere evasori totali per uno o più periodi diimposta» (cfr. p.3 sentenza).

E, ancora, la motivazione articolata con-tinua: «Dalla documentazione reperita, in particolare diverse email(detenuta peraltro presso gli uffici dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) èrisultato che in merito alle assunzioni, ferie, riposi medici, permessi dilavoratori, venivano informati i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che impar-tivano le relative direttive.

Inoltre nell'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] veniva rin-venuta anche della documentazione contabile (…)» (ibidem).Sulla base di tali elementi, prospettati dall’Agenzia, il giudice compieun preciso accertamento fattuale alla successiva pag.5 della sentenza:«le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto dal sig [OSCURATO:PERSONA],sono state invece provate 1) dalla natura non occasionale dell’assun-zione del ruolo (…) 2) dalle diverse email rinvenute presso gli uffici(…) 3) dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità dei conti correntiaccesi a nome della cooperativa (…) 4) dalle dichiarazioni dei dipen-denti (…)».I motivi sono così diretti a sovvertire il preciso accertamento fattualecompiuto dal giudice e tale accertamento doppio conforme in primo eNumero registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026secondo grado non può essere aggirato nel presente giudizio nei ter-mini proposti con i due motivi in disamina.8.

Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 8.200 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiLucio [OSCURATO:PERSONA] accertamento– amministratore difatto – cooperativain liquidazioneMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereViscido di NoceraGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePierpaolo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. ACCron. R.G.N.9304/2022Luigi D’[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso 9304/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]) eletti-vamente domiciliato presso lo studio legale del difensore sito inRoma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- controricorrente -proposto avverso la sentenza n.4967/3/2021 della COMM.TRIB.REG.del LAZIO, depositata il 5/11/2021;Udita la relazione della causa svolta in data 15/1/2026 dal ConsiglierePIERPAOLO GORI.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.1478/3/2020 depositata il 5/6/2020 rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria pro-vinciale di Roma n. 19134/28/2018 di rigetto del ricorso introduttivodel contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento per II.DD.,IVA e sanzioni relativamente alla annualità 2010, emesso e notificatonei confronti della cooperativa [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVAA R.L. e al ricorrente, in qualità di amministratore di fatto della stessa.2. Le riprese traevano origine da p.v.c. emesso a seguito di verificafiscale da cui emergeva l’esistenza di un sistema criminoso volto allagestione, amministrazione costituzione ed estinzione di diverse coope-rative, tra cui la UNITRASPORT al solo fine di evadere le imposte.3. Si legge in sentenza che l’atto impositivo veniva notificato a Gian-santi e da questi impugnato previa richiesta di riunione con il ricorsoproposto da altro presunto amministratore di fatto, tra l’altro, per vio-lazione del procedimento notificatorio in quanto eseguito ad un indi-rizzo diverso da quello della sua effettiva residenza, carenza di moti-vazione dell’atto, nullità per mancanza di conformità con l’originale eperché contenente l’intimazione di pagamento dell’aggio e, comunque,per la sua estraneità all’amministrazione della cooperativa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il giudice di primo grado rigettava le questioni preliminari, l'istanza diriunione dei ricorsi e, nel merito, accertava la qualità di amministratoredi fatto della società in capo al ricorrente, decisione confermata in ap-pello.4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione Gian-santi, affidato a sei motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va dato atto che l'agenzia delle entrate eccepiscel’inammissibilità del presente ricorso in quanto fondato su motivi cheripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute, anche implici-tamente, infondate dal giudice del gravame, dovendo dunque gli stessiconsiderarsi non specifici. L'eccezione è scrutinata unitamente alla di-samina dei singoli motivi.2. In via prioritaria deve essere esaminata la sesta censura su di unpiano logico in quanto, se accolta, idonea a travolgere l'atto impu-gnato. Con il sesto motivo il ricorrente prospetta la nullità-illegittimitàe/o inesistenza della pretesa tributaria stante l’inesistenza giuridicadell’avviso di presa in carico per la violazione del procedimento notifi-catorio, poiché la notificazione è stata affidata ad operatori privati, inviolazione della legge n. 124 del 2017.3. Il motivo è inammissibile.3.1. Il mezzo di impugnazione non rispetta i requisiti minimi della tec-nica di redazione delle censure, dal momento che non individua nep-pure il pertinente paradigma processuale di cui all’art.360, primocomma, cod. proc. civ. che a suo giudizio sarebbe stato violato dallasentenza impugnata, né il motivo individua quale sia il capo della sen-tenza oggetto di contestazione, in radicale difetto di specificità.3.2. Inoltre, come eccepito in controricorso, la censura deve ritenersinuova e anche per tale ragione inammissibile. La sentenza impugnataNumero registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026dà conto che sin dal primo grado era stata dedotta sì la violazione delprocedimento notificatorio, ma in quanto eseguito ad un indirizzo di-verso da quello della sua effettiva residenza. Il profilo nulla ha chevedere con la questione sottesa alla censura in disamina della notifi-cazione in asserita assenza di abilitazione tramite poste private a se-guito della introduzione della legge n. 124 del 2017, né Il contribuenteha dimostrato in ricorso la tempestiva introduzione del profilo di do-glianza in primo grado e successiva riproposizione in appello.4. Riprendendo l'ordine naturale di esame delle censure, con il primomotivo il ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod.proc. civ., prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 42d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17, comma 1 bis, d.lgs. n. 165/2001,affermando che l’avviso di accertamento impugnato non sarebbe statosottoscritto dal capo ufficio né da altro impiegato alla carriera direttivada lui delegato.4.1. Il secondo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360, primo comma,nn.3 e 4, cod. proc. civ., prospetta la violazione o falsa applicazionedel principio del contraddittorio e dell’art. 331 cod. proc. civ. soste-nendo che va verificato anche d’ufficio se sia stata assicurata l’inte-grità del contraddittorio sin dal primo grado.4.2. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazionedel d.lgs. n. 300/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3,cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe ritenuto erroneamente compe-tente ad effettuare le attività ispettive sull’odierno ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dell’Agenzia delle Entrate.5. I tre motivi sono inammissibili, come eccepito in controricorso per-ché profili di censura da ritenersi nuovi, dal momento che la sentenzanon vi faccio cenno e il ricorso non dà evidenza della loro tempestivaintroduzione in primo grado e riproposizione con l'atto d'appello. Né,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026del resto, la contestazione da parte dell’Agenzia della qualità in capoa [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto della cooperativa determinaalcun litisconsorzio necessario ai fini del presente processo, trattan-dosi di cause scindibili in relazione a posizioni soggettive che dannoluogo a fattispecie di responsabilità autonome tra loro.6. Con il quarto motivo il ricorrente, in relazione all’art.360, primocomma, n.3, cod. proc. civ., prospetta la violazione o falsa applica-zione dell’art. 7 d.l. 269/2003 nella parte in cui pone a suo carico unaresponsabilità solidale nella violazione tributaria contestata. Nel corpodella censura si lamenta anche il fatto che l'atto, nell'erogare la san-zione, doveva essere adeguatamente motivato (indicando secondo ilricorrente i vantaggi eventualmente tratti da ciascuno coatore dellaviolazione contestata, v. p.10 ricorso) e che le sanzioni sarebberostate esclusivamente imputabili alla cooperativa e ai suoi legali rap-presentanti formali.6.1. Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc.civ., e afferma che l’Agenzia è tenuta a dimostrare i fatti fondanti lapretesa avanzata nell’avviso di accertamento e che non sarebbe statoin alcun modo dimostrato che il ricorrente avesse la disponibilità deiconti correnti intestati alla cooperativa, come pure il fatto che la co-stituzione della società sarebbe avvenuta per una precisa decisionedel ricorrente.7. I due motivi sono di trattazione congiunta, in quanto formulati se-condo una medesima concezione virgola e sono inammissibili.7.1. Va ribadito (v. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332 e giurisprudenzaivi citata) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare colloca-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026zione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassa-zione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita uncontrollo sulla legalità e logicità della decisione che non consente diriesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Neconsegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza im-pugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al finedi ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.Infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata (v., trale tante, Cass. 22 settembre 2014 n. 19959), delimitato e vincolato daimotivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizio-nata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassa-tive formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ri-corso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività edella specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod.proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza im-pugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profilitra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcunadelle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.7.2. Entrambe le censure suddette, sotto lo schermo della prospettataviolazione di legge, investono in realtà una questione di mero fatto,ovvero se vi siano o meno, nel caso di specie, i presupposti fattualiper la responsabilità solidale dell’odierno ricorrente nella contestataviolazione tributaria e la sua relativa prova.Orbene la sentenza riporta individuati e convergenti elementi di prova:«nello stesso PVC allegato sono chiaramente descritti i numerosi ele-menti di prova che evidenziano sia il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e diNumero registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026Binelli Valter nella gestione di fatto delle cooperative, sia anche la so-stanziale inattività delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, avevano difatto costituito i consorzi Eurosat e Nuovo consorzio Eurosat nei qualiil primo rivestiva il ruolo di amministratore unico e il secondo di diret-tore commerciale e tali consorzi avevano sede in Capena in via Tibe-rina 34 sede, peraltro, anche della MC Global e della [OSCURATO:PERSONA] si occupavano di tutta l'attività amministrativa delle cooperative,tra cui anche la cooperativa in oggetto. La durata operativa era di circadue anni, trascorsi i quali gli stessi soci, su direttive del consorzio,rassegnavano le dimissioni dal soggetto giuridico cessante e venivanoautomaticamente riassunti dalla nuova cooperativa punto le coopera-tive risultavano quindi essere evasori totali per uno o più periodi diimposta» (cfr. p.3 sentenza). E, ancora, la motivazione articolata con-tinua: «Dalla documentazione reperita, in particolare diverse email(detenuta peraltro presso gli uffici dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) èrisultato che in merito alle assunzioni, ferie, riposi medici, permessi dilavoratori, venivano informati i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che impar-tivano le relative direttive. Inoltre nell'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] veniva rin-venuta anche della documentazione contabile (…)» (ibidem).Sulla base di tali elementi, prospettati dall’Agenzia, il giudice compieun preciso accertamento fattuale alla successiva pag.5 della sentenza:«le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto dal sig [OSCURATO:PERSONA],sono state invece provate 1) dalla natura non occasionale dell’assun-zione del ruolo (…) 2) dalle diverse email rinvenute presso gli uffici(…) 3) dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità dei conti correntiaccesi a nome della cooperativa (…) 4) dalle dichiarazioni dei dipen-denti (…)».I motivi sono così diretti a sovvertire il preciso accertamento fattualecompiuto dal giudice e tale accertamento doppio conforme in primo eNumero registro generale 9304/2022Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 11369/2026Data pubblicazione 27/04/2026secondo grado non può essere aggirato nel presente giudizio nei ter-mini proposti con i due motivi in disamina.8. Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 8.200 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026Il PresidenteLucio Luciotti
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