Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 18496/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo nei riguardi dell'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza non aveva riconosciuto i rimedi risarcitori per la detenzione inumana negli Istituti penitenziari di [OSCURATO:PERSONA], Augusta, Spoleto, Como e Caltanissetta; rilevato che il ricorrente ha limitato le proprie censure al periodo trascorso in detenzione nella casa Circondariale di Augusta e ha dedotto l'errata valutazione delle complessive condizioni di detenzione, in punto di spazio nella cella e di mancanza di fornitura di acqua; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Tribunale di sorveglianza; rilevato, invero, che il Giudice del provvedimento impugnato - con motivazione aderente alle informazioni trasmesse dall'Amministrazione penitenziaria - ha ritenuto accertato che il detenuto, nel carcere di Augusta, ha avuto a disposizione uno spazio variabile da 9 mq (ove collocato in cella da solo) ai 4,5 (quando ristretto con unico, ulteriore compagno di cella), che l'acqua asseritamente mancante, in realtà era solo soggetta a razionamento orario (come avveniva per tutti i cittadini di Augusta per problemi dell'impianto idrico comunale); ritenuto che il ricorso - che non si confronta con la motivazione dell'ordinanza, assistita da ampia e critica motivazione e che resiste efficacemente alle infondate e non adeguatamente specifiche critiche difensive - dev'essere pertanto dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo nei riguardi dell'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza non aveva riconosciuto i rimedi risarcitori per la detenzione inumana negli Istituti penitenziari di [OSCURATO:PERSONA], Augusta, Spoleto, Como e Caltanissetta; rilevato che il ricorrente ha limitato le proprie censure al periodo trascorso in detenzione nella casa Circondariale di Augusta e ha dedotto l'errata valutazione delle complessive condizioni di detenzione, in punto di spazio nella cella e di mancanza di fornitura di acqua; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Tribunale di sorveglianza; rilevato, invero, che il Giudice del provvedimento impugnato - con motivazione aderente alle informazioni trasmesse dall'Amministrazione penitenziaria - ha ritenuto accertato che il detenuto, nel carcere di Augusta, ha avuto a disposizione uno spazio variabile da 9 mq (ove collocato in cella da solo) ai 4,5 (quando ristretto con unico, ulteriore compagno di cella), che l'acqua asseritamente mancante, in realtà era solo soggetta a razionamento orario (come avveniva per tutti i cittadini di Augusta per problemi dell'impianto idrico comunale); ritenuto che il ricorso - che non si confronta con la motivazione dell'ordinanza, assistita da ampia e critica motivazione e che resiste efficacemente alle infondate e non adeguatamente specifiche critiche difensive - dev'essere pertanto dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 18496/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris