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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44756/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 24/11/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di MODENA in data 31/03/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BEJENARI Vasilíi, unitamente a coimputato non ricorrente, a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in rapina pluriaggravata, violenza privata, lesioni personali e furto pluriaggravato, commessi a CARPI il 4/09/2019 (i primi due) e il 21-22/09/2019 il terzo, riconosciute le attenuanti generiche.

BEJENARI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la erronea applicazione della legge penale quanto all'aver ritenuto per l'imputazione sub a- il reato di rapina e non quello di furto, essendosi la CORTE territoriale limitata a riprendere quanto esposto dal GUP e potendosi il fatto ricostruire non in termini di violenza usata per acquisire i beni di cui alla contestazione, bensì in termini di distinzione fra violenza e furto; come secondo, la erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non avendo svolto sul punto una valutazione oggettiva, ed essendo stato il danno cagionato contenuto in 100 euro; - come terzo, la mancanza di motivazione sul diniego di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen..

Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

Così è certamente: quanto al primo, avendo la CORTE territoriale logicamente argomentato sulla impossibilità di una lettura parcellizzata della condotta di violenza e di quella di sottrazione, entrambe realizzate in un unico contesto spazio-temporale.

Sul punto il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); - quanto al secondo e al terzo, avendo la CORTE spiegato, anche in tal caso con motivazione in fatto sottratta al giudizio di legittimità, che all'applicazione dell'attenuante del danno di particolare tenuità osta la valutazione complessiva del danno medesimo, da non circoscrivere al mero valore di quanto sottratto, mentre a quella del risarcimento del danno osta la omessa commisurazione dell'importo offerto anche alle lesioni cagionate.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:-77-45Th

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 24/11/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di MODENA in data 31/03/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BEJENARI Vasilíi, unitamente a coimputato non ricorrente, a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in rapina pluriaggravata, violenza privata, lesioni personali e furto pluriaggravato, commessi a CARPI il 4/09/2019 (i primi due) e il 21-22/09/2019 il terzo, riconosciute le attenuanti generiche. BEJENARI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la erronea applicazione della legge penale quanto all'aver ritenuto per l'imputazione sub a- il reato di rapina e non quello di furto, essendosi la CORTE territoriale limitata a riprendere quanto esposto dal GUP e potendosi il fatto ricostruire non in termini di violenza usata per acquisire i beni di cui alla contestazione, bensì in termini di distinzione fra violenza e furto; come secondo, la erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non avendo svolto sul punto una valutazione oggettiva, ed essendo stato il danno cagionato contenuto in 100 euro; - come terzo, la mancanza di motivazione sul diniego di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. Così è certamente: quanto al primo, avendo la CORTE territoriale logicamente argomentato sulla impossibilità di una lettura parcellizzata della condotta di violenza e di quella di sottrazione, entrambe realizzate in un unico contesto spazio-temporale. Sul punto il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); - quanto al secondo e al terzo, avendo la CORTE spiegato, anche in tal caso con motivazione in fatto sottratta al giudizio di legittimità, che all'applicazione dell'attenuante del danno di particolare tenuità osta la valutazione complessiva del danno medesimo, da non circoscrivere al mero valore di quanto sottratto, mentre a quella del risarcimento del danno osta la omessa commisurazione dell'importo offerto anche alle lesioni cagionate. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:-77-45Th
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