CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 09554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttività, inerenza, compe-tenza, certezza e determinatezza.4. Parte contribuente ricorre per cassazione per cinque motivi, che il-lustra il 6.7.2023 con una prima memoria ex art.380-bis. 1, cod. proc.civ. e poi con note di deposito e due ulteriori memorie del 12.1.2026,una in favore della società e una nell’interesse di Gattoni, cui replical’Agenzia costituita unicamente ai fini della partecipazione all’udienzadi discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via prioritaria alla disamina delle censure, il Collegio osserva chela società nella memoria depositata il 12.1.2026 chiede la dichiara-zione di estinzione di parte del processo con compensazione dellespese ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/92, per gli avvisi diaccertamento T7U020101527/2017, T7U020101649/2017,T7U010101658/2017 e T7U010101673/2017 (per mero errore mate-riale indicato in memoria come T7U010104284/2016) a seguito di co-municazione dell’Agenzia delle Entrate afferente all’avvenuta presen-tazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] di domande didefinizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 197/2022,provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della defi-nizione e, con riferimento alla posizione della restante persona fisica,Gattoni, ribadisce l’invocazione dell’applicazione dell’art. 21 bis deld.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs.14 giugno 2024, n. 87.Numero registro generale 11497/2022Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 9554/2026Data pubblicazione 14/04/20262. Tale disposto di legge, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nelprocesso tributario e nel processo di Cassazione”, così dispone: «1. Lasentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'im-putato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento neiconfronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggettodi valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudi-cato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenzapenale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nelgiudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'a-dunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 siapplicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perchéil fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'inte-resse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale onegoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza perso-nalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante ol'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci oassociati».3. Con la memoria di parte contribuente del 6.7.2023 è stato invocatoil giudicato discendente dalla sentenza penale del Tribunale di Novaradi assoluzione resa in dibattimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eRoberto Gattoni dai reati di cui agli artt.110 c.p. d.lgs. 74 del 2000per gli anni di imposta 2010, 2011, 2012, 2013, divenuta irrevocabileil 28.1.2023 e ha prodotto copia conforme della sentenza di assolu-zione dei due imputati con formula "perché il fatto non sussiste” conOsservato che tale sentenza potrebbe spiegare efficacia di giudicatonel presente giudizio o per il tributo e per la sanzione o per la solasanzione a seconda dell’interpretazione accolta dell’art. 21-bis, d.lgs.n. 74/2000, e che con ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4 marzoNumero registro generale 11497/2022Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 9554/2026Data pubblicazione 14/04/20262025 codesta Ecc.ma Sezione Tributaria ha rimesso alle Sezioni Unitedi codesta Suprema Corte la risoluzione di questioni interpretativeconcernenti l’ambito di applicazione dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del2000. In particolare, per quanto qui interessa, in ordine ai limiti diestensione dell’efficacia del giudicato penale nel procedimento tribu-tario, anche di cassazione, in relazione al solo profilo sanzionatorioovvero anche all’accertamento del presupposto impositivo. P.Q.MLa Corte:dispone il rinvio della controversia a nuovo ruolo.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026Il PresidenteTania Hmeljak