CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 40533/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 14268/25 Ritenuto che i due motivi di ricorso sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dal precedente recente per lesioni, successivo ai fatti, e dalle modalità dei fatti Z di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, anche in ragione della genericità del motivo di appello rispetto ad una motivazione della sentenza di primo grado che già aveva fornito ampia giustificazione delle ragioni della decisione sul punto; ritenuto che con la memoria difensiva prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] si reiterano le medesime censure già ritenute inammissibili con specifico riferimento alla mancata applicazione delle pene sostitutive; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 Il C igliere estensore [OSCURATO:PERSONA].