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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 46628/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento con rinvio relativamente al secondo motivo di ricorso; udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro adito ex art. 309 cod. proc. pen. ha respinto il gravame presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a misura cautelare in carcere giusta ordinanza del 25 giugno 2021 della Corte di appello di Catanzaro, a seguito di condanna alla pena di anni dodici di reclusione in relazione ai capi A2), K1, L), M), N, O), P) e AA), per il delitto di partecipazione ad associazione armata dedita al narcotraffico ex art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente a plurimi delitti di trasporto, detenzione, cessione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina, hashish e marijuana, di cui al capo K1).

1.1. Il Tribunale ha ritenuto che in fase dibattimentale non esistesse alcun obbligo di effettuare un nuovo interrogatorio del soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere, mentre, quanto alla dedotta richiesta di retrodatazione, aveva rilevato come l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non venisse in rilievo in fase di appello, pur in presenza di connessione tra procedimenti, tenuto conto che la sentenza di primo grado determinava il momento in cui doveva ritenersi cristallizzata la decorrenza della misura cautelare pertanto non retrodatabile.

1.2. Quanto alla sequenza dei procedimenti desumibili dalla misura cautelare impugnata emerge che: 1) il 30 marzo 2018 la ricorrente è stata raggiunta da misura cautelare nel procedimento denominato "Nemea", mentre la contestazione del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo K1), era contenuto nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. del 26 novembre 2018 a seguito di pervenuta informativa del 26 giugno che proponevano una complessiva rilettura delle attività tecniche; 2) nella fase dibattimentale, al procedimento "Nemea" vaniva riunito quello denominato "[OSCURATO:PERSONA]" in cui alla Silipigni veniva contestata con il capo A2) la partecipazione all'associazione di 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione afferente alla "cosca Soriano"; 3) il 12 dicembre 2019 la ricorrente veniva raggiunta da altra misura cautelare nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", venendo definito da un'unica sentenza in cui veniva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i capi A2), K1), L), M), N), P), AA) ed 0); 4) il 25 giugno 2021 la Corte di appello ha applicato la misura cautelare per il capo K1), impugnata ex art. 309 cod. proc. pen. dinanzi al Tribunale del riesame che rigettava il ricorso.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 294 cod. proc. pen.

Premette la ricorrente che era stata arrestata a seguito di emissione di misura cautelare relativamente ai capi A) ed 0) nell'ambito del procedimento n. 849/2017 [OSCURATO:PERSONA], mentre il 12 dicembre 2019 veniva eseguita nuova misura cautelare in relazione al capo A2) inerente ad altro procedimento n. 2239/14 [OSCURATO:PERSONA]; procedimenti, quelli citati, che venivano riuniti ed in ordine alle relative accuse interveniva condanna alla pena di anni dodici di reclusione.

La difesa osserva come erronea risulti la parte dell'ordinanza impugnata che ha ritenuto non essere necessario, a seguito di emissione di misura cautelare da parte della Corte di appello, l'interrogatorio dell'imputata.

Si osserva, invece, che alla luce dell'evidente correlazione esistente tra l'art. 294 e 302 cod. proc. pen., sarebbe principio inderogabile quello secondo cui il giudice che emette la misura debba comunque prevedere all'interrogatorio nei termini di cinque giorni dall'esecuzione della stessa.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 297 cod. proc. pen.

La decisione del Tribunale non terrebbe conto della recente sentenza delle Sezioni Unite Mazzitelli secondo cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee (Sez.

U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347); decisione che imporrebbe la mera sostituzione del termine iniziale di durata della misura adottata per ultima, facendo decorrere il termine dalla prima; diversamente opinando, potrebbero essere agevolmente aggirati i termini massimi di custodia cautelare per mezzo di un elusivo frazionamento dello stesso processo ed in corrispondenza dei differenti passaggi di fase.

2.3. Con memoria in data 1 dicembre 2021, la difesa della Silipigni ribadisce le ragioni del ricorso evidenziando che, con riferimento al secondo motivo, sarebbe intervenuta decisione di questa Corte che ha confermato l'applicabilità della retrodatazione di cui all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. in ipotesi sovrapponibile a quella oggetto del presente ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e generico e per tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.

2. In ordine al primo motivo, corretta risulta la risposta fornita dal Tribunale che ha fatto pertinente riferimento a giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., quando la misura è stata eseguita dopo la introduzione della fase dibattimentale, in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela (Sez. 6, n. 49995 del 15/9/2017, D'Amato, Rv. 271582; Sez. 3, n. 37826 del 20/8/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237927; Sez. 2, n. 46859 del 11/11/2004, dep. 02/12/2004, Milenkovic, Rv. 230385; Sez. 6, n. 19388 del 11/06/2020, Ciobanu, non massimata) La misura, pertanto, eseguita nel corso del giudizio di secondo grado, come correttamente messo in evidenza dai Giudici della cautela, non comportava alcun obbligo di procedere ad interrogatorio dell'imputato entro i cinque giorni dalla sua esecuzione e, conseguentemente, nessun effetto risulta essersi riverberato sull'efficacia della misura custodiale ex art. 302 cod. proc. pen. 3.

Generico risulta, invece, il secondo motivo di ricorso tenuto conto che, a prescindere dalle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale del riesame di Catanzaro in ordine all'esclusa retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. al tempo della prima ordinanza, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver rappresentato in quella sede ex art. 309 cd. proc. pen. che la misura cautelare, a causa degli effetti della retrodatazione, avesse superato i termini massimi di fase al momento della sua emissione.

3.1. Nel procedimento di riesame, infatti, la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, è deducibile esclusivamente nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez.

U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549); diversamente opinando si sarebbe in presenza di un vizio non afferente alla legittimità dell'ordinanza, ma di questione relativa alla sola inefficacia della stessa, il cui accertamento deve avvenire ad opera del giudice che ha emesso la misura con istanza ex art. 306, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271168).

Detti presupposti di operatività della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., costituiscono una "quaestio facti" il cui esame è demandato al giudice di merito (Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798; Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829; Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798) che nella specie, compulsato ex art. 309 cod. proc. pen. è tenuto al rispetto di rigorosi termini per addivenite alla decisione che è possibile rispettare solo se la documentazione prodotta si riveli completa.

È onere della parte che richiede l'applicazione della retrodatazione, dimostrare l'esistenza di entrambe le condizioni e, in particolare, per quel che in questa sede rileva, l'intervenuta cessazione dell'efficacia della misura in ragione del decorso dei termini massimi di fase; operazione che risulta logicamente preliminare rispetto alla verifica dell'esistenza dei presupposti per la operatività della retrodatazione.

3.2. Ebbene, la ricorrente nulla ha rilevato sul punto, allegando memorie (in tal senso esplicita l'ordinanza) ed atti che deporrebbero per la desumibilità dagli atti al momento della prima ordinanza, verifica che segue l'eventuale prospettazione della scadenza dei termini massimi di fase.

Deve pertanto ritenersi che la censura proposta in questa sede dalla ricorrente sia del tutto generica e meramente perlustrativa; genericità resa palese là dove il ricorso evidenzia che (testualmente) "è ragionevole ritenere che la durata complessiva della misura cautelare, di gran lunga superiore alla pena irrogata dal collegio per il singolo capo di imputazione (otto mesi di reclusione) (...) abbia perso efficacia già prima dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 25.6.2021".

Così facendo, non solo la ricorrente ha errato nel ritenere che i termini massimi di custodia cautelari dovessero essere computati con riferimento al reato contestato nella prima ordinanza, e non invece sui termini superiori del reato più grave che si ipotizza essere quello di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo K1), ma soprattutto rende evidente la carenza di indicazioni e idonee allegazioni in ordine alla solo teorizzata scadenza dei termini da sottoporre compiutamente all'attenzione del giudice di merito, sede in cui sarebbe stata necessaria l'indicazione di dati da cui desumere che, alla data della emissione della misura, fossero ormai scaduti i termini massimi di fase.

Onere di allegazione che, proprio in ragione della particolare fase (appello) in cui è stata emessa la misura cautelare, comportava la necessità di precise indicazioni al fine di poter, nei ristretti termini che incombono sul Tribunale adito ex art. 309 cod. proc. pen., consentire la verifica dei periodi di custodia cautelare effettivamente sofferti e la relativa scansione a ritroso, tenuto conto della cronologica sequenza delle fasi processuali che governano i corrispondenti termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen. (indagini preliminari, provvedimento che dispone il giudizio, sentenza di condanna di primo grado) e ciò onde operare una ricostruzione, ora per allora, dei periodi cautelari sofferti ed accertare la eventuale sopravvenuta decorrenza dei termini massimi di fase ex art. 303 cod. proc. pen.

Operazione che non poteva essere adeguatamente svolta nella sede di gravame prescelto attraverso un generico riferimento alla prospettata "ragionevole" cessazione degli effetti della misura.

3.3. Detta lacuna, che avrebbe legittimato già in sede di merito una pronuncia in termini di inammissibilità del riesame presentato nell'interesse della Silipigni, determina inevitabilmente l'assoluta genericità del motivo di ricorso di cui si discute che, pertanto, risolvendosi in una sostanziale petizione di principio, va dichiarato inammissibile.Non rileva, in questa sede, che il Tribunale, senza nulla rilevare al riguardo, abbia comunque valutato nel merito la vicenda ritenendo l'applicazione di una regula iuris (in ordine alla cui correttezza il Collegio non si pronuncia) che avrebbe risolto alla base il problema prospettato; i limiti alla cognizione del Tribunale del riesame in ordine all'ammissibilità della domanda, infatti, riverbera necessariamente i suoi effetti sulla relativa decisione di legittimità che deve egualmente ritenersi inammissibile, dovendosi ritenere che a fronte di inammissibilità genetica, sussista carenza di interesse ad una decisione che, qualora accolta, non potrebbe sortire affetto alcuno sulla futura decisione di rinvio.

3.4. L'inammissibilità del ricorso non consente di analizzare le note di udienza in cui si prospetta (solo in sede di legittimità) un ipotetico differente termine massimo in cui sarebbe scaduta la misura cautelare per effetto della retrodatazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5.

L'attuale stato cautelare cui è sottoposta la ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento con rinvio relativamente al secondo motivo di ricorso; udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro adito ex art. 309 cod. proc. pen. ha respinto il gravame presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a misura cautelare in carcere giusta ordinanza del 25 giugno 2021 della Corte di appello di Catanzaro, a seguito di condanna alla pena di anni dodici di reclusione in relazione ai capi A2), K1, L), M), N, O), P) e AA), per il delitto di partecipazione ad associazione armata dedita al narcotraffico ex art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente a plurimi delitti di trasporto, detenzione, cessione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina, hashish e marijuana, di cui al capo K1). 1.1. Il Tribunale ha ritenuto che in fase dibattimentale non esistesse alcun obbligo di effettuare un nuovo interrogatorio del soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere, mentre, quanto alla dedotta richiesta di retrodatazione, aveva rilevato come l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non venisse in rilievo in fase di appello, pur in presenza di connessione tra procedimenti, tenuto conto che la sentenza di primo grado determinava il momento in cui doveva ritenersi cristallizzata la decorrenza della misura cautelare pertanto non retrodatabile. 1.2. Quanto alla sequenza dei procedimenti desumibili dalla misura cautelare impugnata emerge che: 1) il 30 marzo 2018 la ricorrente è stata raggiunta da misura cautelare nel procedimento denominato "Nemea", mentre la contestazione del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo K1), era contenuto nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. del 26 novembre 2018 a seguito di pervenuta informativa del 26 giugno che proponevano una complessiva rilettura delle attività tecniche; 2) nella fase dibattimentale, al procedimento "Nemea" vaniva riunito quello denominato "[OSCURATO:PERSONA]" in cui alla Silipigni veniva contestata con il capo A2) la partecipazione all'associazione di 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione afferente alla "cosca Soriano"; 3) il 12 dicembre 2019 la ricorrente veniva raggiunta da altra misura cautelare nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", venendo definito da un'unica sentenza in cui veniva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i capi A2), K1), L), M), N), P), AA) ed 0); 4) il 25 giugno 2021 la Corte di appello ha applicato la misura cautelare per il capo K1), impugnata ex art. 309 cod. proc. pen. dinanzi al Tribunale del riesame che rigettava il ricorso. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 294 cod. proc. pen. Premette la ricorrente che era stata arrestata a seguito di emissione di misura cautelare relativamente ai capi A) ed 0) nell'ambito del procedimento n. 849/2017 [OSCURATO:PERSONA], mentre il 12 dicembre 2019 veniva eseguita nuova misura cautelare in relazione al capo A2) inerente ad altro procedimento n. 2239/14 [OSCURATO:PERSONA]; procedimenti, quelli citati, che venivano riuniti ed in ordine alle relative accuse interveniva condanna alla pena di anni dodici di reclusione. La difesa osserva come erronea risulti la parte dell'ordinanza impugnata che ha ritenuto non essere necessario, a seguito di emissione di misura cautelare da parte della Corte di appello, l'interrogatorio dell'imputata. Si osserva, invece, che alla luce dell'evidente correlazione esistente tra l'art. 294 e 302 cod. proc. pen., sarebbe principio inderogabile quello secondo cui il giudice che emette la misura debba comunque prevedere all'interrogatorio nei termini di cinque giorni dall'esecuzione della stessa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 297 cod. proc. pen. La decisione del Tribunale non terrebbe conto della recente sentenza delle Sezioni Unite Mazzitelli secondo cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347); decisione che imporrebbe la mera sostituzione del termine iniziale di durata della misura adottata per ultima, facendo decorrere il termine dalla prima; diversamente opinando, potrebbero essere agevolmente aggirati i termini massimi di custodia cautelare per mezzo di un elusivo frazionamento dello stesso processo ed in corrispondenza dei differenti passaggi di fase. 2.3. Con memoria in data 1 dicembre 2021, la difesa della Silipigni ribadisce le ragioni del ricorso evidenziando che, con riferimento al secondo motivo, sarebbe intervenuta decisione di questa Corte che ha confermato l'applicabilità della retrodatazione di cui all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. in ipotesi sovrapponibile a quella oggetto del presente ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e generico e per tale motivo deve essere dichiarato inammissibile. 2. In ordine al primo motivo, corretta risulta la risposta fornita dal Tribunale che ha fatto pertinente riferimento a giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., quando la misura è stata eseguita dopo la introduzione della fase dibattimentale, in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela (Sez. 6, n. 49995 del 15/9/2017, D'Amato, Rv. 271582; Sez. 3, n. 37826 del 20/8/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237927; Sez. 2, n. 46859 del 11/11/2004, dep. 02/12/2004, Milenkovic, Rv. 230385; Sez. 6, n. 19388 del 11/06/2020, Ciobanu, non massimata) La misura, pertanto, eseguita nel corso del giudizio di secondo grado, come correttamente messo in evidenza dai Giudici della cautela, non comportava alcun obbligo di procedere ad interrogatorio dell'imputato entro i cinque giorni dalla sua esecuzione e, conseguentemente, nessun effetto risulta essersi riverberato sull'efficacia della misura custodiale ex art. 302 cod. proc. pen. 3. Generico risulta, invece, il secondo motivo di ricorso tenuto conto che, a prescindere dalle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale del riesame di Catanzaro in ordine all'esclusa retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. al tempo della prima ordinanza, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver rappresentato in quella sede ex art. 309 cd. proc. pen. che la misura cautelare, a causa degli effetti della retrodatazione, avesse superato i termini massimi di fase al momento della sua emissione. 3.1. Nel procedimento di riesame, infatti, la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, è deducibile esclusivamente nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549); diversamente opinando si sarebbe in presenza di un vizio non afferente alla legittimità dell'ordinanza, ma di questione relativa alla sola inefficacia della stessa, il cui accertamento deve avvenire ad opera del giudice che ha emesso la misura con istanza ex art. 306, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271168). Detti presupposti di operatività della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., costituiscono una "quaestio facti" il cui esame è demandato al giudice di merito (Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798; Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829; Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798) che nella specie, compulsato ex art. 309 cod. proc. pen. è tenuto al rispetto di rigorosi termini per addivenite alla decisione che è possibile rispettare solo se la documentazione prodotta si riveli completa. È onere della parte che richiede l'applicazione della retrodatazione, dimostrare l'esistenza di entrambe le condizioni e, in particolare, per quel che in questa sede rileva, l'intervenuta cessazione dell'efficacia della misura in ragione del decorso dei termini massimi di fase; operazione che risulta logicamente preliminare rispetto alla verifica dell'esistenza dei presupposti per la operatività della retrodatazione. 3.2. Ebbene, la ricorrente nulla ha rilevato sul punto, allegando memorie (in tal senso esplicita l'ordinanza) ed atti che deporrebbero per la desumibilità dagli atti al momento della prima ordinanza, verifica che segue l'eventuale prospettazione della scadenza dei termini massimi di fase. Deve pertanto ritenersi che la censura proposta in questa sede dalla ricorrente sia del tutto generica e meramente perlustrativa; genericità resa palese là dove il ricorso evidenzia che (testualmente) "è ragionevole ritenere che la durata complessiva della misura cautelare, di gran lunga superiore alla pena irrogata dal collegio per il singolo capo di imputazione (otto mesi di reclusione) (...) abbia perso efficacia già prima dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 25.6.2021". Così facendo, non solo la ricorrente ha errato nel ritenere che i termini massimi di custodia cautelari dovessero essere computati con riferimento al reato contestato nella prima ordinanza, e non invece sui termini superiori del reato più grave che si ipotizza essere quello di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo K1), ma soprattutto rende evidente la carenza di indicazioni e idonee allegazioni in ordine alla solo teorizzata scadenza dei termini da sottoporre compiutamente all'attenzione del giudice di merito, sede in cui sarebbe stata necessaria l'indicazione di dati da cui desumere che, alla data della emissione della misura, fossero ormai scaduti i termini massimi di fase. Onere di allegazione che, proprio in ragione della particolare fase (appello) in cui è stata emessa la misura cautelare, comportava la necessità di precise indicazioni al fine di poter, nei ristretti termini che incombono sul Tribunale adito ex art. 309 cod. proc. pen., consentire la verifica dei periodi di custodia cautelare effettivamente sofferti e la relativa scansione a ritroso, tenuto conto della cronologica sequenza delle fasi processuali che governano i corrispondenti termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen. (indagini preliminari, provvedimento che dispone il giudizio, sentenza di condanna di primo grado) e ciò onde operare una ricostruzione, ora per allora, dei periodi cautelari sofferti ed accertare la eventuale sopravvenuta decorrenza dei termini massimi di fase ex art. 303 cod. proc. pen. Operazione che non poteva essere adeguatamente svolta nella sede di gravame prescelto attraverso un generico riferimento alla prospettata "ragionevole" cessazione degli effetti della misura. 3.3. Detta lacuna, che avrebbe legittimato già in sede di merito una pronuncia in termini di inammissibilità del riesame presentato nell'interesse della Silipigni, determina inevitabilmente l'assoluta genericità del motivo di ricorso di cui si discute che, pertanto, risolvendosi in una sostanziale petizione di principio, va dichiarato inammissibile.Non rileva, in questa sede, che il Tribunale, senza nulla rilevare al riguardo, abbia comunque valutato nel merito la vicenda ritenendo l'applicazione di una regula iuris (in ordine alla cui correttezza il Collegio non si pronuncia) che avrebbe risolto alla base il problema prospettato; i limiti alla cognizione del Tribunale del riesame in ordine all'ammissibilità della domanda, infatti, riverbera necessariamente i suoi effetti sulla relativa decisione di legittimità che deve egualmente ritenersi inammissibile, dovendosi ritenere che a fronte di inammissibilità genetica, sussista carenza di interesse ad una decisione che, qualora accolta, non potrebbe sortire affetto alcuno sulla futura decisione di rinvio. 3.4. L'inammissibilità del ricorso non consente di analizzare le note di udienza in cui si prospetta (solo in sede di legittimità) un ipotetico differente termine massimo in cui sarebbe scaduta la misura cautelare per effetto della retrodatazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. L'attuale stato cautelare cui è sottoposta la ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
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