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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07732/2026

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n. 338 del 1989.SENTENZAsul ricorso 13841-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procurarilasciata in calce all’istanza di decisione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studiodell’ultimo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centraledell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/2026– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 604 del 2022 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 20 dicembre 2022 (R.G.N.557/2021).Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Udito il Pubblico Ministero, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi, per la parte ricorrente, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMASSIMO CARDARELLI, che hanno insistito per l’accoglimento delricorso.Udita, per il controricorrente, l’avvocata [OSCURATO:PERSONA],che ha ribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso.1.– Il Tribunale di Torino ha respinto l’opposizione proposta dallasocietà cooperativa [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo n. 1521del 2018, che aveva condannato la società a corrispondere all’INPSl’importo complessivo di Euro 414.189,60, per contributi omessi esanzioni relativi al periodo dal primo luglio 2010 al 31 dicembre 2014.Il Tribunale di Torino ha poi revocato il decreto ingiuntivo n. 1523 del2018, che aveva ordinato il pagamento in favore dell’INPS delcomplessivo ammontare di Euro 179.567,90, oltre agl’interessi e allesanzioni, per contributi omessi in relazione a periodi di assenza nonretribuita e assenza non giustificata nell’arco temporale dal primogennaio 2015 al 30 aprile 2016.

Il Tribunale di Torino ha rideterminatoin Euro 123.524,99 la somma dovuta all’INPS, da maggiorared’interessi e sanzioni.2.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torinoha accolto in parte il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, harideterminato in Euro 204.013,33 l’importo dovuto in relazione aldecreto ingiuntivo n. 1523 del 2018, oltre alle sanzioni successive al- 2 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/202615 ottobre 2022, e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1521 del 2018,condannando [OSCURATO:PERSONA] a versare la somma di Euro 419.503,82,oltre alle sanzioni successive al 15 ottobre 2022.A fondamento della decisione la Corte territoriale argomenta che leeventuali ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e della connessaobbligazione retributiva, previste dal regolamento in relazione allamancanza di commesse, non incidono sull’obbligazione contributiva.L’appello, per contro, è fondato riguardo alle domande diaspettativa e di permessi non retribuiti, debitamente sottoscritte dailavoratori: in tali ipotesi, la retribuzione non dev’essere corrisposta e,in virtù della carenza del sinallagma contrattuale, non sorge alcunobbligo contributivo.Per quel che riguarda il decreto ingiuntivo n. 1523 del 2018, èconforme a diritto l’applicazione del regime dell’evasione, in presenzadi un’incompleta e infedele registrazione dei dati, che lascia presumerel’intento fraudolento di occultare i dati.3.– [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza d’appelloe formula tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’udienzapubblica.4.– L’INPS resiste con controricorso.5.– Il consigliere delegato ha proposto di definire il giudizio,ravvisando una causa d’improcedibilità del ricorso (la carenza deglielementi autentici d’identificazione nella copia della sentenzaimpugnata).6.– [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.7.– Il ricorso, dapprima fissato in camera di consiglio, è stato quindirimesso all’udienza pubblica del 26 novembre 2025.8.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo peril rigetto del ricorso.- 3 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/20269.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hannosvolto le loro difese, formulando le richieste riportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’art. 3 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472.Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare sussistentel’obbligazione contributiva anche in ipotesi di assenza del lavoratore odi sospensione concordata della prestazione lavorativa, in contrastocon la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, contraddistintodalla corrispettività delle prestazioni.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente, in via gradata, deduce violazione o falsaapplicazione dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, come convertito,dell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 45 Cost., in relazioneall’art. 23 del contratto collettivo nazionale autotrasporti merci elogistica e agli artt. 6 e 8 del regolamento interno della societàcooperativa [OSCURATO:PERSONA].La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per non averconsiderato che la contrattazione collettiva, per espressa previsione dilegge (art. 1 del d.l. n. 338 del 1989), ben può incideresull’obbligazione contributiva.

Inoltre, l’art. 23 del contratto collettivonazionale autotrasporti merci e logistica demanderebbe la disciplinadelle ipotesi d’interruzione e di sospensione della prestazione lavorativaal regolamento interno della cooperativa, nel caso di specie depositatopresso la Direzione provinciale del lavoro di Torino in ossequio allalegge 3 aprile 2001, n. 142.- 4 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/20263.– Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta, infine, in via di estremo subordine, laviolazione o la falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989,come convertito, dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, edell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e censura la sentenza d’appelloper non aver ponderato le obiettive condizioni d’incertezza sulla portatae sull’àmbito di applicazione delle previsioni sanzionatorie: alla streguadel principio del favor rei, nessuna sanzione, nel caso di specie,potrebbe essere irrogata.4.– I primi due motivi di ricorso, per l’inscindibile connessione cheli unisce, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelanoinfondati.4.1.– Si controverte sull’obbligo di corrispondere la contribuzionein relazione alle ore non lavorate dai soci lavoratori della Cooperativa,per assenza o riduzioni di orario legate alla mancanza di commesse.La ricorrente assume che, in virtù delle previsioni del contrattocollettivo, così come integrate dal regolamento interno dellaCooperativa, nessuna retribuzione sia dovuta e che, pertanto, nonpossa sorgere neppure l’obbligo contributivo.4.2.– Tale prospettazione non può essere condivisa.La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che laregola del minimale contributivo (art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, comeconvertito) è espressione del principio di autonomia del rapportocontributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva (Cass.,S.U., 29 luglio 2002, n. 11199).Tale autonomia opera anche con riferimento all’orario di lavoro, cheva parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o dalcontratto individuale, ove superiore.La contribuzione, pertanto, è dovuta anche in caso di assenze o disospensione concordata della prestazione che non trovinogiustificazione nella legge o nel contratto collettivo, ma in un accordo- 5 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/2026tra le parti, derivante da una libera scelta del datore di lavoro (Cass.,sez. lav., 3 giugno 2019, n. 15120).Ne consegue che l’obbligazione contributiva sussiste anche nelleipotesi di assenza dovuta a forza maggiore, non prevista dal contrattocollettivo di settore quale causa di sospensione del rapporto di lavoro(Cass., sez. lav., 22 febbraio 2021, n. 4676, richiamata dalla stessaparte ricorrente).Come rileva il Pubblico Ministero (pagina 3 della memoria), aldatore di lavoro non è consentito «modulare l’obbligazione contributivain funzione dell’orario o della stessa presenza al lavoro che abbianoconcordato con i loro dipendenti», in quanto una diversainterpretazione condurrebbe a svilire l’essenziale funzione di garanziadella regola espressa dall’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989.Né giova invocare la speciale disciplina dettata dall’art. 10, comma1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.La normativa in esame, per il periodo antecedente alla pronunciadel giudice, commisura la contribuzione alle prestazioni effettivamenterese nella peculiare ipotesi in cui difetti la prova della stipulazione atempo parziale del contratto e il giudice, su domanda del lavoratore,accerti la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno.Tale fattispecie differisce da quella oggi devoluta all’esame di questaCorte, che non contempla alcun contratto di lavoro a tempo parziale nési raccorda a un accertamento giudiziale in ordine alla sussistenza diun contratto di lavoro a tempo pieno.Si può dunque conferire rilievo alle sole fattispecie tipizzate dallalegge e dalla contrattazione collettiva, in considerazione della naturaindisponibile dell’obbligazione contributiva (Cass., sez. lav., 21 maggio2019, n. 13650), posta in risalto anche nel controricorso (pagine 3 eTali princìpi sono stati ribaditi a più riprese da questa Corte, conorientamento oramai consolidato, che induce a disattendere l’istanza- 6 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/2026di rimessione della causa alle sezioni unite, formulata, da ultimo, nellamemoria illustrativa.4.3.– La prospettazione della ricorrente non può essere condivisa,neppure nella parte in cui pone l’accento sulle previsioni del contrattocollettivo e sul rinvio che tale contratto opera al regolamento internodella cooperativa, riguardo alle ipotesi di sospensione e d’interruzionedel rapporto di lavoro.Con l’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, il legislatore, senza infrangerel’art. 39 Cost. e senza estendere erga omnes l’efficacia dei contratticollettivi, assume la parte economica di tali contratti come parametrocontributivo minimale comune, a patto che i contratti stessi sianostipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su basenazionale.

Per questa via, la disciplina imperativa si ripromette direalizzare le finalità del sistema previdenziale e di garantire unasostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistemastesso (Cass., sez.

VI-L, 2 agosto 2017, n. 19284).Come rimarca il Pubblico Ministero (pagine 4 e 5 della memoria),la funzione di garanzia dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 sarebbeirrimediabilmente compromessa se si ammettesse una delega in biancodel contratto collettivo al regolamento interno della cooperativa.Il rango pubblicistico degl’interessi coinvolti preclude una delegasiffatta e un’abdicazione della contrattazione collettiva al ruolo che lalegge le assegna.Nel disegno delineato dalla legge, è il contratto collettivo a dovertipizzare le fattispecie di riduzione dell’orario o di sospensione dellavoro e a doverne definire compiutamente presupposti e disciplina,senza affidare tale compito, come avviene nel caso di specie, alregolamento interno.Il ruolo della contrattazione collettiva, quale parametro contributivocomune, è presidiato dall’intervento delle organizzazioni sindacali piùrappresentative.- 7 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/2026Tale presidio non si rinviene, per contro, nei regolamenti internidella cooperativa, che peraltro possono racchiudere discipline tra loroeterogenee e difformi, in antitesi con la finalità della normativa sulminimale contributivo di salvaguardare la parità dei datori di lavoro nelfinanziare il sistema previdenziale, a parità di attività svolta (Cass.,sez. lav., 10 gennaio 2026, n. 572).Considerazioni non dissimili hanno indotto questa Corte aconfermare la portata cogente della regola dell’art. 1 del d.l. n. 338 del1989 anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell’art. 6 dellalegge n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti lariduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattualifissati dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Tale delibera,difatti, non è riconducibile alle fonti che, nel numerus clausus sancitodalla legge, individuano la retribuzione minima da assumere comeparametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale(Cass., sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15172).A tali fonti non appartiene neppure il regolamento interno, che nonpuò rivestire, neppure per il tramite della contrattazione collettiva, ilpregnante ruolo prescrittivo che il ricorso prospetta.

Soltanto alcontratto collettivo, provvisto di determinate caratteristiche, competel’esaustiva e organica definizione del parametro contributivo, ancheriguardo all’orario di lavoro.In definitiva, è corretta la decisione d’appello nell’affermare che «lasospensione dell’obbligo contributivo è individuabile solo nelle ipotesipreviste da fonti normative primarie e non può essere affidat[a] alladiscrezionalità dei regolamenti interni delle cooperative» (pagina 9della pronuncia impugnata).5.– Inammissibile, infine, è la terza doglianza, sotto un duplice econcorrente profilo.5.1.– Anzitutto, la ricorrente richiama una normativa tributaria (loStatuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000), che non ha- 8 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/2026specifica attinenza con la fattispecie controversa e con l’obbligazionecontributiva di cui si discute (cfr., in tal senso, la pagina 4 delcontroricorso).5.2.– In secondo luogo, come segnalano il Pubblico Ministero(pagina 5 della memoria) e l’[OSCURATO:PERSONA] (pagina 4 del controricorso), laricorrente non si confronta in modo adeguato con il puntualeaccertamento in fatto che la Corte di merito ha condotto (pagina 12della pronuncia d’appello), in linea con la decisione del Tribunale e inconsonanza con i princìpi oramai costanti in tema di evasione e diomessa o infedele denuncia mensile all’INPS attraverso i modelli DM10(Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 20446).6.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere nel suo complessorespinto.7.– Le spese del presente giudizio possono essere integralmentecompensate, in ragione della novità della questione che investe irapporti tra la contrattazione collettiva e i regolamenti interni dellecooperative.8.– Il giudizio non è stato definito in conformità alla proposta, cheaveva prospettato in limine una causa d’improcedibilità del ricorso,smentita dalle circostanziate deduzioni svolte nell’istanza di decisionee non confutate dalla parte controricorrente.Pertanto, in forza dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.,non trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ.9.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.- 9 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 26 novembre 2025.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 10 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 338 del 1989.SENTENZAsul ricorso 13841-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procurarilasciata in calce all’istanza di decisione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studiodell’ultimo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centraledell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/2026– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 604 del 2022 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 20 dicembre 2022 (R.G.N.557/2021).Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Udito il Pubblico Ministero, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi, per la parte ricorrente, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMASSIMO CARDARELLI, che hanno insistito per l’accoglimento delricorso.Udita, per il controricorrente, l’avvocata [OSCURATO:PERSONA],che ha ribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso.1.– Il Tribunale di Torino ha respinto l’opposizione proposta dallasocietà cooperativa [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo n. 1521del 2018, che aveva condannato la società a corrispondere all’INPSl’importo complessivo di Euro 414.189,60, per contributi omessi esanzioni relativi al periodo dal primo luglio 2010 al 31 dicembre 2014.Il Tribunale di Torino ha poi revocato il decreto ingiuntivo n. 1523 del2018, che aveva ordinato il pagamento in favore dell’INPS delcomplessivo ammontare di Euro 179.567,90, oltre agl’interessi e allesanzioni, per contributi omessi in relazione a periodi di assenza nonretribuita e assenza non giustificata nell’arco temporale dal primogennaio 2015 al 30 aprile 2016. Il Tribunale di Torino ha rideterminatoin Euro 123.524,99 la somma dovuta all’INPS, da maggiorared’interessi e sanzioni.2.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torinoha accolto in parte il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, harideterminato in Euro 204.013,33 l’importo dovuto in relazione aldecreto ingiuntivo n. 1523 del 2018, oltre alle sanzioni successive al- 2 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/202615 ottobre 2022, e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1521 del 2018,condannando [OSCURATO:PERSONA] a versare la somma di Euro 419.503,82,oltre alle sanzioni successive al 15 ottobre 2022.A fondamento della decisione la Corte territoriale argomenta che leeventuali ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e della connessaobbligazione retributiva, previste dal regolamento in relazione allamancanza di commesse, non incidono sull’obbligazione contributiva.L’appello, per contro, è fondato riguardo alle domande diaspettativa e di permessi non retribuiti, debitamente sottoscritte dailavoratori: in tali ipotesi, la retribuzione non dev’essere corrisposta e,in virtù della carenza del sinallagma contrattuale, non sorge alcunobbligo contributivo.Per quel che riguarda il decreto ingiuntivo n. 1523 del 2018, èconforme a diritto l’applicazione del regime dell’evasione, in presenzadi un’incompleta e infedele registrazione dei dati, che lascia presumerel’intento fraudolento di occultare i dati.3.– [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza d’appelloe formula tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’udienzapubblica.4.– L’INPS resiste con controricorso.5.– Il consigliere delegato ha proposto di definire il giudizio,ravvisando una causa d’improcedibilità del ricorso (la carenza deglielementi autentici d’identificazione nella copia della sentenzaimpugnata).6.– [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.7.– Il ricorso, dapprima fissato in camera di consiglio, è stato quindirimesso all’udienza pubblica del 26 novembre 2025.8.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo peril rigetto del ricorso.- 3 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/20269.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hannosvolto le loro difese, formulando le richieste riportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’art. 3 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472.Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare sussistentel’obbligazione contributiva anche in ipotesi di assenza del lavoratore odi sospensione concordata della prestazione lavorativa, in contrastocon la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, contraddistintodalla corrispettività delle prestazioni.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente, in via gradata, deduce violazione o falsaapplicazione dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, come convertito,dell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 45 Cost., in relazioneall’art. 23 del contratto collettivo nazionale autotrasporti merci elogistica e agli artt. 6 e 8 del regolamento interno della societàcooperativa [OSCURATO:PERSONA].La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per non averconsiderato che la contrattazione collettiva, per espressa previsione dilegge (art. 1 del d.l. n. 338 del 1989), ben può incideresull’obbligazione contributiva. Inoltre, l’art. 23 del contratto collettivonazionale autotrasporti merci e logistica demanderebbe la disciplinadelle ipotesi d’interruzione e di sospensione della prestazione lavorativaal regolamento interno della cooperativa, nel caso di specie depositatopresso la Direzione provinciale del lavoro di Torino in ossequio allalegge 3 aprile 2001, n. 142.- 4 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/20263.– Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta, infine, in via di estremo subordine, laviolazione o la falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989,come convertito, dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, edell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e censura la sentenza d’appelloper non aver ponderato le obiettive condizioni d’incertezza sulla portatae sull’àmbito di applicazione delle previsioni sanzionatorie: alla streguadel principio del favor rei, nessuna sanzione, nel caso di specie,potrebbe essere irrogata.4.– I primi due motivi di ricorso, per l’inscindibile connessione cheli unisce, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelanoinfondati.4.1.– Si controverte sull’obbligo di corrispondere la contribuzionein relazione alle ore non lavorate dai soci lavoratori della Cooperativa,per assenza o riduzioni di orario legate alla mancanza di commesse.La ricorrente assume che, in virtù delle previsioni del contrattocollettivo, così come integrate dal regolamento interno dellaCooperativa, nessuna retribuzione sia dovuta e che, pertanto, nonpossa sorgere neppure l’obbligo contributivo.4.2.– Tale prospettazione non può essere condivisa.La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che laregola del minimale contributivo (art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, comeconvertito) è espressione del principio di autonomia del rapportocontributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva (Cass.,S.U., 29 luglio 2002, n. 11199).Tale autonomia opera anche con riferimento all’orario di lavoro, cheva parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o dalcontratto individuale, ove superiore.La contribuzione, pertanto, è dovuta anche in caso di assenze o disospensione concordata della prestazione che non trovinogiustificazione nella legge o nel contratto collettivo, ma in un accordo- 5 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/2026tra le parti, derivante da una libera scelta del datore di lavoro (Cass.,sez. lav., 3 giugno 2019, n. 15120).Ne consegue che l’obbligazione contributiva sussiste anche nelleipotesi di assenza dovuta a forza maggiore, non prevista dal contrattocollettivo di settore quale causa di sospensione del rapporto di lavoro(Cass., sez. lav., 22 febbraio 2021, n. 4676, richiamata dalla stessaparte ricorrente).Come rileva il Pubblico Ministero (pagina 3 della memoria), aldatore di lavoro non è consentito «modulare l’obbligazione contributivain funzione dell’orario o della stessa presenza al lavoro che abbianoconcordato con i loro dipendenti», in quanto una diversainterpretazione condurrebbe a svilire l’essenziale funzione di garanziadella regola espressa dall’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989.Né giova invocare la speciale disciplina dettata dall’art. 10, comma1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.La normativa in esame, per il periodo antecedente alla pronunciadel giudice, commisura la contribuzione alle prestazioni effettivamenterese nella peculiare ipotesi in cui difetti la prova della stipulazione atempo parziale del contratto e il giudice, su domanda del lavoratore,accerti la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno.Tale fattispecie differisce da quella oggi devoluta all’esame di questaCorte, che non contempla alcun contratto di lavoro a tempo parziale nési raccorda a un accertamento giudiziale in ordine alla sussistenza diun contratto di lavoro a tempo pieno.Si può dunque conferire rilievo alle sole fattispecie tipizzate dallalegge e dalla contrattazione collettiva, in considerazione della naturaindisponibile dell’obbligazione contributiva (Cass., sez. lav., 21 maggio2019, n. 13650), posta in risalto anche nel controricorso (pagine 3 eTali princìpi sono stati ribaditi a più riprese da questa Corte, conorientamento oramai consolidato, che induce a disattendere l’istanza- 6 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/2026di rimessione della causa alle sezioni unite, formulata, da ultimo, nellamemoria illustrativa.4.3.– La prospettazione della ricorrente non può essere condivisa,neppure nella parte in cui pone l’accento sulle previsioni del contrattocollettivo e sul rinvio che tale contratto opera al regolamento internodella cooperativa, riguardo alle ipotesi di sospensione e d’interruzionedel rapporto di lavoro.Con l’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, il legislatore, senza infrangerel’art. 39 Cost. e senza estendere erga omnes l’efficacia dei contratticollettivi, assume la parte economica di tali contratti come parametrocontributivo minimale comune, a patto che i contratti stessi sianostipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su basenazionale. Per questa via, la disciplina imperativa si ripromette direalizzare le finalità del sistema previdenziale e di garantire unasostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistemastesso (Cass., sez. VI-L, 2 agosto 2017, n. 19284).Come rimarca il Pubblico Ministero (pagine 4 e 5 della memoria),la funzione di garanzia dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 sarebbeirrimediabilmente compromessa se si ammettesse una delega in biancodel contratto collettivo al regolamento interno della cooperativa.Il rango pubblicistico degl’interessi coinvolti preclude una delegasiffatta e un’abdicazione della contrattazione collettiva al ruolo che lalegge le assegna.Nel disegno delineato dalla legge, è il contratto collettivo a dovertipizzare le fattispecie di riduzione dell’orario o di sospensione dellavoro e a doverne definire compiutamente presupposti e disciplina,senza affidare tale compito, come avviene nel caso di specie, alregolamento interno.Il ruolo della contrattazione collettiva, quale parametro contributivocomune, è presidiato dall’intervento delle organizzazioni sindacali piùrappresentative.- 7 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/2026Tale presidio non si rinviene, per contro, nei regolamenti internidella cooperativa, che peraltro possono racchiudere discipline tra loroeterogenee e difformi, in antitesi con la finalità della normativa sulminimale contributivo di salvaguardare la parità dei datori di lavoro nelfinanziare il sistema previdenziale, a parità di attività svolta (Cass.,sez. lav., 10 gennaio 2026, n. 572).Considerazioni non dissimili hanno indotto questa Corte aconfermare la portata cogente della regola dell’art. 1 del d.l. n. 338 del1989 anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell’art. 6 dellalegge n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti lariduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattualifissati dal contratto collettivo nazionale di categoria. Tale delibera,difatti, non è riconducibile alle fonti che, nel numerus clausus sancitodalla legge, individuano la retribuzione minima da assumere comeparametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale(Cass., sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15172).A tali fonti non appartiene neppure il regolamento interno, che nonpuò rivestire, neppure per il tramite della contrattazione collettiva, ilpregnante ruolo prescrittivo che il ricorso prospetta. Soltanto alcontratto collettivo, provvisto di determinate caratteristiche, competel’esaustiva e organica definizione del parametro contributivo, ancheriguardo all’orario di lavoro.In definitiva, è corretta la decisione d’appello nell’affermare che «lasospensione dell’obbligo contributivo è individuabile solo nelle ipotesipreviste da fonti normative primarie e non può essere affidat[a] alladiscrezionalità dei regolamenti interni delle cooperative» (pagina 9della pronuncia impugnata).5.– Inammissibile, infine, è la terza doglianza, sotto un duplice econcorrente profilo.5.1.– Anzitutto, la ricorrente richiama una normativa tributaria (loStatuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000), che non ha- 8 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/2026specifica attinenza con la fattispecie controversa e con l’obbligazionecontributiva di cui si discute (cfr., in tal senso, la pagina 4 delcontroricorso).5.2.– In secondo luogo, come segnalano il Pubblico Ministero(pagina 5 della memoria) e l’[OSCURATO:PERSONA] (pagina 4 del controricorso), laricorrente non si confronta in modo adeguato con il puntualeaccertamento in fatto che la Corte di merito ha condotto (pagina 12della pronuncia d’appello), in linea con la decisione del Tribunale e inconsonanza con i princìpi oramai costanti in tema di evasione e diomessa o infedele denuncia mensile all’INPS attraverso i modelli DM10(Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 20446).6.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere nel suo complessorespinto.7.– Le spese del presente giudizio possono essere integralmentecompensate, in ragione della novità della questione che investe irapporti tra la contrattazione collettiva e i regolamenti interni dellecooperative.8.– Il giudizio non è stato definito in conformità alla proposta, cheaveva prospettato in limine una causa d’improcedibilità del ricorso,smentita dalle circostanziate deduzioni svolte nell’istanza di decisionee non confutate dalla parte controricorrente.Pertanto, in forza dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.,non trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ.9.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.- 9 -Numero registro generale 13841/2023Numero sezionale 4903/2025Numero di raccolta generale 7732/2026Data pubblicazione 30/03/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 26 novembre 2025.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 10 -
Sentenza Cassazione n. 07732/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris