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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 12584/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 del TRIBUNALE di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento concui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la revoca della sospensione condizionaledella pena a lui concessa con sentenza del 25 gennaio 2021, irrevocabile il 5 luglio 2021.Con il ricorso si deducono, in sintesi, le seguenti violazioni di legge : a) la revocasarebbe possibile solo in riferimento a fatti di reato sopravvenuti e non in rapporto a fattiantecedenti; b) ove si ammettesse la revoca per fatti antecedenti verrebbe tradito il principiodel finalismo rieducativo, posto che si andrebbe ad eseguire una pena per fatti molto risalentinel tempo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.La decisione impugnata è saldamente ancorata al dato normativo di cui all’art. 168comma 1 numero 2 cod.pen. (revoca obbligatoria) lì dove si afferma che il beneficio èrevocato se nei cinque anni (dal passaggio in giudicato della sentenza contenente la penasospesa) intervenga nuova condanna per delitto anteriormente commesso a pena di entitàtale da superare (complessivamente) i limiti di cui all’art.163 cod.pen. .Non vi è pertanto alcun profilo dell’atto di ricorso che possa essere oggetto divalutazione.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 del TRIBUNALE di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento concui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la revoca della sospensione condizionaledella pena a lui concessa con sentenza del 25 gennaio 2021, irrevocabile il 5 luglio 2021.Con il ricorso si deducono, in sintesi, le seguenti violazioni di legge : a) la revocasarebbe possibile solo in riferimento a fatti di reato sopravvenuti e non in rapporto a fattiantecedenti; b) ove si ammettesse la revoca per fatti antecedenti verrebbe tradito il principiodel finalismo rieducativo, posto che si andrebbe ad eseguire una pena per fatti molto risalentinel tempo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.La decisione impugnata è saldamente ancorata al dato normativo di cui all’art. 168comma 1 numero 2 cod.pen. (revoca obbligatoria) lì dove si afferma che il beneficio èrevocato se nei cinque anni (dal passaggio in giudicato della sentenza contenente la penasospesa) intervenga nuova condanna per delitto anteriormente commesso a pena di entitàtale da superare (complessivamente) i limiti di cui all’art.163 cod.pen. .Non vi è pertanto alcun profilo dell’atto di ricorso che possa essere oggetto divalutazione.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12584/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris