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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30733/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la pronunzia in primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt 624, 625 numero 7 cp, di condanna alla pena di giustizia; epoca del fatto: Novembre 2015. 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando tre motivi.

Col primo motivo ha lamentato l'errata valutazione della prova penale, poiché gi indizi considerati dalla Corte territoriale, consistiti nel fatto che l'attuale ricorrente era stata visto dalla teste Ciuffi su una bicicletta tipo Graziella, rimasta sul posto, e dai tabulati telefonici, erano del tutto equivoci e inidonei a fondare la responsabilità. 2.Col secondo motivo si è censurato il mancato riconoscimento della fattispecie del furto di uso, poiché l'auto sottratta era stata ritrovata non in disponibilità del giudicabile e in luogo ben visibile, ciò che denoterebbe la volontà di farne uso momentaneo. 3.Nel terzo motivo è stato dedotta la violazione di legge penale in relazione alla ritenuta aggravante ex art 625 n 7 cp, in quanto la Corte territoriale non aveva considerato che l'auto era stata lasciata aperta e con le chiavi di accensione inserite.

La difesa prospetta quindi l'assenza di querela per la procedibilità del furto semplice.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] D[RITTO /II ricorso è inammissibile. //1.I1 primo motivo formula doglianze versattn fatto, confuse e finalizzate a richiedere al Collegio una inammissibile rivisitazione del ragionamento probatorio condotto dai Giudici di merito, come del resto è ricavabile anche dalla esplicita intitolazione del motivo : errata valutazione della prova penale.

Di contro la Corte fiorentina ha razionalmente combinato insieme gli elementi forniti dalla persona offesa denunziante e dalla dichiarazione di una teste, che aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] si trovava sul luogo del furto subito prima della sua consumazione alla guida di una bicicletta tipo Graziella, veicolo in seguito trovato abbandonato in quel medesimo sito.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

2. Il secondo motivo è inammissibile sia perché manifestamente infondato in diritto sia in quanto propone, in sostanza, una visione soggettivamente orientata dei risultati di prova quanto alla ricostruzione dell'episodio incriminato, con riguardo al ritrovamento dell'auto non in possesso dell'attuale ricorrente ed in luogo visibile.

Secondo quanto già affermato da questa Corte regolatrice e come si legge chiaramente nella lettera della norma incriminatrice il furto d'uso presuppone una restituzione spontanea della refurtiva dopo l'uso momentaneo, con la conseguenza che tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che determinano una coazione o impediscono la restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto. (Sez. 5, Sentenza n. 6431 del 29/12/2014 Ud. (dep. 13/02/2015 ) Rv. 262664.

Nel caso in esame la stessa difesa chiarisce che alcuna restituzione vi fu da parte dell'imputato alla persona alla quale aveva in precedenza sottratto l'auto.

3. La confutazione dell'aggravante della pubblica fede - oggetto del 1:erzo motivo di ricorso - appare poco comprensibile, posto che la difesa vorrebbe ravvisarla nella condizione in cui fu lasciata l'auto, cioè con portiere non chiuse e chiave d'accensione inserita nel cruscotto, ed è manifestamente infondata in diritto.

In senso contrario, non presupponendo la circostanza aggravante in parola la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, si è espressa l'interpretazione di questa Corte regolatrice fin dagli anni 80 del secolo scorso; così : il furto dell'auto lasciata incustodita nella pubblica via è aggravato ex art. 625 n. 7 cod. pen., in quanto commesso su cose lasciate esposte per generale e notoria consuetudine alla pubblica fede. (Sez. 2, Sentenza n. 10420 del 13/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983 ) Rv. 151542. ( Conf mass n 144100).

Più recentemente questa stessa Sezione ha ritenuto sussistere l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede nel caso di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, anche nell'ipotesi in cui la stessa non ha le portiere chiuse con le chiavi e quella di accensione è inserita nel cruscotto del veicolo. (Sez. 5, Sentenza n. 22194 del 06/12/2016 Ud. (dep. 08/05/2017 ) Rv. 270122.

In senso conforme : N. 35872 del 2007 Rv. 237286 - 01, N. 41561 del 2010 Rv. 248455.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento delle somma di euro tremila in favore della casa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento delle somma di euro tremila in favore della casa delle ammende.

De

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la pronunzia in primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt 624, 625 numero 7 cp, di condanna alla pena di giustizia; epoca del fatto: Novembre 2015. 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando tre motivi. Col primo motivo ha lamentato l'errata valutazione della prova penale, poiché gi indizi considerati dalla Corte territoriale, consistiti nel fatto che l'attuale ricorrente era stata visto dalla teste Ciuffi su una bicicletta tipo Graziella, rimasta sul posto, e dai tabulati telefonici, erano del tutto equivoci e inidonei a fondare la responsabilità. 2.Col secondo motivo si è censurato il mancato riconoscimento della fattispecie del furto di uso, poiché l'auto sottratta era stata ritrovata non in disponibilità del giudicabile e in luogo ben visibile, ciò che denoterebbe la volontà di farne uso momentaneo. 3.Nel terzo motivo è stato dedotta la violazione di legge penale in relazione alla ritenuta aggravante ex art 625 n 7 cp, in quanto la Corte territoriale non aveva considerato che l'auto era stata lasciata aperta e con le chiavi di accensione inserite. La difesa prospetta quindi l'assenza di querela per la procedibilità del furto semplice. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] D[RITTO /II ricorso è inammissibile. //1.I1 primo motivo formula doglianze versattn fatto, confuse e finalizzate a richiedere al Collegio una inammissibile rivisitazione del ragionamento probatorio condotto dai Giudici di merito, come del resto è ricavabile anche dalla esplicita intitolazione del motivo : errata valutazione della prova penale. Di contro la Corte fiorentina ha razionalmente combinato insieme gli elementi forniti dalla persona offesa denunziante e dalla dichiarazione di una teste, che aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] si trovava sul luogo del furto subito prima della sua consumazione alla guida di una bicicletta tipo Graziella, veicolo in seguito trovato abbandonato in quel medesimo sito. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 2. Il secondo motivo è inammissibile sia perché manifestamente infondato in diritto sia in quanto propone, in sostanza, una visione soggettivamente orientata dei risultati di prova quanto alla ricostruzione dell'episodio incriminato, con riguardo al ritrovamento dell'auto non in possesso dell'attuale ricorrente ed in luogo visibile. Secondo quanto già affermato da questa Corte regolatrice e come si legge chiaramente nella lettera della norma incriminatrice il furto d'uso presuppone una restituzione spontanea della refurtiva dopo l'uso momentaneo, con la conseguenza che tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che determinano una coazione o impediscono la restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto. (Sez. 5, Sentenza n. 6431 del 29/12/2014 Ud. (dep. 13/02/2015 ) Rv. 262664. Nel caso in esame la stessa difesa chiarisce che alcuna restituzione vi fu da parte dell'imputato alla persona alla quale aveva in precedenza sottratto l'auto. 3. La confutazione dell'aggravante della pubblica fede - oggetto del 1:erzo motivo di ricorso - appare poco comprensibile, posto che la difesa vorrebbe ravvisarla nella condizione in cui fu lasciata l'auto, cioè con portiere non chiuse e chiave d'accensione inserita nel cruscotto, ed è manifestamente infondata in diritto. In senso contrario, non presupponendo la circostanza aggravante in parola la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, si è espressa l'interpretazione di questa Corte regolatrice fin dagli anni 80 del secolo scorso; così : il furto dell'auto lasciata incustodita nella pubblica via è aggravato ex art. 625 n. 7 cod. pen., in quanto commesso su cose lasciate esposte per generale e notoria consuetudine alla pubblica fede. (Sez. 2, Sentenza n. 10420 del 13/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983 ) Rv. 151542. ( Conf mass n 144100). Più recentemente questa stessa Sezione ha ritenuto sussistere l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede nel caso di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, anche nell'ipotesi in cui la stessa non ha le portiere chiuse con le chiavi e quella di accensione è inserita nel cruscotto del veicolo. (Sez. 5, Sentenza n. 22194 del 06/12/2016 Ud. (dep. 08/05/2017 ) Rv. 270122. In senso conforme : N. 35872 del 2007 Rv. 237286 - 01, N. 41561 del 2010 Rv. 248455. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento delle somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento delle somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. De
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