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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18529/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce tre motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la mancata assoluzione dal reato per l'inoffensività della condotta, posto che egli guidò l'autovettura per pochi metri nei pressi dell'abitazione - non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha valorizzato l'assenza di evidenze sull'affermazione del ricorrente (che com'è noto ha diritto al mendacio) e che, in ogni caso, la contravvenzione de qua è punibile anche a til:olo di colpa, sicché non risultava che Cascio avesse fatto tutto quanto in suo potere per osservare la norma violata; rilevato, quanto al secondo motivo, relativo al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 1:31-bis cod. pen., che la sentenza impugnata ha desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto dalla duplice circostanza della sua gravità e dai gravi precedenti penali (anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed estorsione aggravata dalla cd. mafiosità) di cui il ricorrente risulta gravato; considerato che a tali argomenti, il ricorrente oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; rilevato, infine, che con riferimento all'ultimo motivo, riguardante le circostante attenuati generiche, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contalclo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato la particolare intensità del dolo, la presenza di precedenti condanne e l'assenza di elementi - rinvenibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa - suscettibili di positiva valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce tre motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la mancata assoluzione dal reato per l'inoffensività della condotta, posto che egli guidò l'autovettura per pochi metri nei pressi dell'abitazione - non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha valorizzato l'assenza di evidenze sull'affermazione del ricorrente (che com'è noto ha diritto al mendacio) e che, in ogni caso, la contravvenzione de qua è punibile anche a til:olo di colpa, sicché non risultava che Cascio avesse fatto tutto quanto in suo potere per osservare la norma violata; rilevato, quanto al secondo motivo, relativo al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 1:31-bis cod. pen., che la sentenza impugnata ha desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto dalla duplice circostanza della sua gravità e dai gravi precedenti penali (anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed estorsione aggravata dalla cd. mafiosità) di cui il ricorrente risulta gravato; considerato che a tali argomenti, il ricorrente oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; rilevato, infine, che con riferimento all'ultimo motivo, riguardante le circostante attenuati generiche, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contalclo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato la particolare intensità del dolo, la presenza di precedenti condanne e l'assenza di elementi - rinvenibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa - suscettibili di positiva valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 18529/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris