CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 1986
Cassazione n. 00166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA, sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere tIAFrAe,-Etrforl N,011 Aiv,k) S i) 3<etAi)t) cUR ufillto,VPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ) f,pi--u che ha concluso chiedendo Qik. Agl'augà t 3c.ez-1.4, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti a giudizio per rispondere, in concorso tra loro: - (capo f) di detenzione e porto illegali di un fucile (artt. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895), fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA]. maggio 2008, il 17 e 22 ottobre 2008, il 6 dicembre 2008; - (capo h) di furto pluriaggravato (artt. 110, 624, 625, n. 2 e 5, cod. pen.) in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Tertenia il 30 settembre 2008. [OSCURATO:PERSONA] era contestato inoltre: (capo a) il concorso nella coltivazione di una piantagione di cannabis indica, fatto commesso in località Quirra, agro del comune di Arzana, sino al 2 settembre 2008; (capi b, c, d) la detenzione e cessione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), fatti commessi in Lanusei il 30 aprile, 2 e 15 ottobre 2008; (capo f) il reato di tentata estorsione (artt. 56, 110, 629 cod. pen.) in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Lanusei nel mese di ottobre 2008; (capo g) il concorso nel reato di furto pluriaggravato (artt. 110, 624, 625, n. 2 e 7, cod. pen.) in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Lanusei il 18 ottobre 2006; (capi i e j) il furto di legna proveniente da piante di alto fusto di proprietà del comune di Lanusei (artt. 624, 625, n. 2 e 5, cod. pen.), fatti commessi in Lanusei il 9 e 12 febbraio 2009. 1.1. Con sentenza in data 1 luglio 2015 il Tribunale di Lanusei dichiarava gli imputati responsabili dei reati loro contestati sub f) e h); assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi e), g) e j) e lo dichiarava responsabile di tutti gli altri fatti a lui contestati. Condannava, per l'effetto, [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, alla pena di anni due di reclusione ed euro 300 di multa per il reato sub f) e alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 80 di multa, con l'attenuante di cui all'art. 62, n.6, cod. pen., per il reato sub h); [OSCURATO:PERSONA], con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno mesi sette di reclusione ed euro 6.000 di multa per i reati di cui ai capi a), b), c) d), unificati per la continuazione; alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa, con la contestata recidiva, per il reato di cui al capo f); alla pena di mesi otto giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, esclusa la recidiva e con l'attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen., per i reati di cui ai capi h) e i), unificati per la continuazione.1.2. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Cagliari confermava la decisione di primo grado. La Corte territoriale respingeva in premessa le eccezioni sollevate dalla difesa degli imputati, già proposte in primo grado, concernenti l'inutilizzabilità dei risultati captativi e la violazione dei diritti di difesa a seguito dell'omesso avviso di deposito ex art. 268 cod. proc. pen. del materiale intercettivo e dell'omesso deposito nel fascicolo delle indagini preliminari dei supporti contenenti le registrazioni di tutte le intercettazioni, dei brogliacci e dei decreti autorizzativi nonché l'inutilizzabilità delle intercettazioni anche per difetto di continuità della loro ulteriore proroga e autorizzazione. Quindi, ripercorso l'iter informativo della prima decisione con riguardo a ciascuna imputazione, riscontrava l'infondatezza delle censure relative all'affermata responsabilità, osservando che la prova dei reati contestati riposava sulle chiare risultanze dialogiche, correttamente interpretate e valutate dal primo decidente. 2. Avverso la conferma della condanna ricorrono gli imputati a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.: -inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (in relazione agli artt. 191, 468, 454 e ss, 178, lett. c), cod. proc. pen.) nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello, asseverando sul punto la decisione del giudice di primo grado, non avrebbe riscontrato la violazione dei diritti di difesa segnalata in appello con riferimento alla mancata garanzia di accesso al materiale captativo e avrebbe confermato l'utilizzabilità delle captazioni, in contrasto con la disciplina processuale e con gli insegnamenti giurisprudenziali. La ragione della eccepita nullità e al contempo inutilizzabilità discenderebbe dalla violazione del disposto dell'art. 468, commi 4 e 6, cod. proc. pen., essendo stato omesso il deposito nel fascicolo delle indagini preliminari dei nastri e dei supporti magnetici contenenti le registrazioni di tutte le intercettazioni, dei brogliacci e dei decreti di autorizzazione, di convalida e di proroga delle intercettazioni e, conseguentemente, l'avviso, dovuto ai difensori, della facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni. Tale omissione, pacificamente sanzionata in termini di inutilizzabilità, sarebbe stata riconosciuta persino dalla stessa pubblica accusa che, all'udienza dibattimentale del 3/11/2010, aveva comunicato di aver proceduto per la prima volta al deposito presso la propria segreteria del materiale suddetto, dunque solo a dibattimento inoltrato. Né tale deposito tardivo, rispetto al quale il Tribunale aveva negato alla difesa la possibilità di articolare le proprie controdeduzioni, avrebbe sanato la nullità determinatasi ai sensi dell'art. 178, lett. c) e 185 cod. proc. pen., tempestivamente eccepita e coltivata anche nelle successive udienze dibattimentali. Ciò peraltro non senza considerare che, ai sensi dell'art. 454 cod. proc. pen., il Pubblico ministero ha l'obbligo di una totale discoperta delle allegazioni investigative, cui corrisponde, a norma dell'art. 139 disp. att. cod. proc. pen., in capo ai difensori, la facoltà di prenderne visione e di estrarne copia e la violazione dell'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è sanzionata dalla inutilizzabilità degli atti non trasmessi, così come con l'inutilizzabilità è autonomamente sanzionata anche l'incompletezza del fascicolo ex art. 457 cod. proc. pen.. La circostanza che la discovery sia stata attuata soltanto a dibattimento ampiamente iniziato è lesiva dei fondamentali diritti della difesa dell'imputato, privato della possibilità di avere una tempestiva conoscenza di tutti gli elementi a suo carico e di orientare consapevolmente la propria strategia difensiva anche attraverso la richiesta di riti alternativi. Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza, la compressione del diritto del difensore di ascoltare le registrazioni delle conversazioni e di ottenere copia dei file audio, dopo il deposito eseguito ai sensi dell'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., dà luogo ad una nullità generale a regime intermedio, costituendo il diritto all'ascolto delle tracce audio e ad ottenerne copia una prerogativa difensiva che può essere fatta valere ovviamente al di là dei limiti dell'incidente cautelare; - inosservanza del disposto dell'art. 267 cod. proc. pen. e inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite dopo la scadenza del termine non tempestivamente prorogato. Con la memoria depositata all'udienza del 30/11/2011 la difesa aveva dettagliatamente esplicitato i termini dell'eccezione con riferimento a ogni singolo RIT e la risposta del Tribunale, poi replicata dalla Corte di appello, non aveva dato conto delle ragioni dell'affermata tempestività di tutte le proroghe; - violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello rinnovato il verdetto di colpevolezza con riferimento ai capi a), b), c), d) e f) , limitandosi a recepire "le labili deduzioni investigative, grandemente fondate sul terreno cedevole di equivoche intuizioni, ricavate da generici affastellamenti di porzioni di estemporanee propalazioni di per se stesse assai poco intelligibili", senza alcun confronto dialogico con le precise censure articolate con l'atto di appello, affatto ignorate. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al disconoscimento della continuazione tra tutti i reati oggetto di condanna. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili con ogni dovuta conseguenza di legge. 1. Con il primo motivo la difesa ha, in sintesi, lamentato e dedotto: a) l'inutilizzabilità delle intercettazioni per omesso avviso di deposito ex art. 468, comma 6, cod. proc. pen.; b) l'inutilizzabilità delle intercettazioni per l'assenza fisica dei supporti contenenti le registrazioni nel fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato; c) la violazione del diritto di difesa per mancato rispetto delle garanzie di accesso alle conversazioni intercettate, tanto avendo di fatto precluso scelte difensive consapevoli anche sotto il profilo della praticabilità delle opzioni per riti alternativi; d) e, dunque, la nullità di tutti gli atti successivi al decreto di giudizio immediato, ivi comprese le sentenze di primo grado e di secondo grado. Le doglianze sono manifestamente infondate. 1.1. E' approdo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il mancato avviso al difensore del deposito dei verbali e delle registrazioni non è causa di nullità (perché non espressamente prevista) o di inutilizzabilità (perché l'art. 271 non richiama l'art. 268, commi 4 e 6, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33587 del 08/04/2015, Tola, Rv. 264522; Sez. 3, n. 48161 del 18/11/2009; V., Rv. 245411 Rv. 264522). Si è sostenuto, infatti, che l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., in quanto contiene l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia costituisce equipollente dell'avviso ex art. 268, comma 6, cod. proc. pen., perché comunque consente di esercitare le prerogative che sono ad esso connesse. Il che non significa affatto che l'avviso di deposito possa essere omesso o che il deposito possa essere ritardato senza il controllo del giudice per le indagini preliminari in ordine al grave pregiudizio che dal deposito stesso possa derivare alle indagini, ma esclude che possano determinarsi vulnus ai diritti della difesa dal momento in cui tutta la documentazione è comunque discoverata con la notifica di cui all'avviso ex art. 415 bis o, come nel caso in esame, in esito alla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, e quindi tutte le facoltà della difesa sono integre, con la conseguenza che solo il negato accesso alla documentazione da parte dei difensori, e all'ascolto, non suscettibile di limitazione alcuna né di espressa autorizzazione, dei file audio relativi alle registrazioni delle captazioni, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. 1.2. Giova, poi, rammentare che la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 271 cod. proc. pen., in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 268 cod. proc. pen., riguarda l'omessa redazione dei verbali e non l'omesso deposito dei brogliacci, pure lamentato dalla difesa, che si distinguono dai primi perché contengono solo la sintesi delle conversazioni intercettate e non la sommaria indicazione delle operazioni svolte (Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267075; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265630; Sez. 6, n. 49541 del 26/11/2009, Santagati, Rv. 245656). E, dunque, nessuna utilizzabilità potrebbe derivare dal mancato deposito dei brogliacci, la cui mancata redazione non è in alcun modo sanzionata. 1.3. Quanto, poi, alla lamentata assenza fisica dei supporti magnetici contenenti le registrazioni delle captazioni nel fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato (e alla dedotta inutilizzabilità degli esiti delle captazioni per violazione del disposto di cui all'art. 454 cod. proc. pen. e per incompletezza del fascicolo formato ai sensi dell'art. 457 cod. proc. pen.), il principio secondo il quale l'incompletezza degli atti trasmessi a corredo della relativa richiesta è sanzionata con la inutilizzabilità degli atti non trasmessi non è pertinentemente evocato dai ricorrenti. Una volta indicate nella richiesta di giudizio immediato le intercettazioni tra gli atti di indagine -come pacificamente avvenuto nella specie- i relativi file audio devono ritenersi formalmente acquisiti in ragione del meccanismo legato all'applicazione dell'art. 454, comma 2, cod. proc. pen., in quanto essi, non essendo per loro natura fascicolabili, non sono materialmente inseriti nel fascicolo, ma devono essere conservati, secondo la previsione dell'art. 269 cod. proc. pen., presso il P.M. fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione; il che non significa che non rimangano a permanente disposizione delle parti, che hanno sempre facoltà di ascoltarli e di essere autorizzati a farne eseguire la trasposizione su altro nastro magnetico. 1.4. Va, poi, evidenziato che, come messo in rilievo nella decisione impugnata, le operazioni di intercettazione sono state disposte nell'ambito di altro procedimento penale anche nei confronti degli odierni ricorrenti, così emergendo il loro concorsuale coinvolgimento nelle ulteriori attività criminali oggetto delle imputazioni elevate nel presente procedimento e la difesa non ha mai eccepito che nel procedimento a quo non fossero stati depositati i materiali intercettivi. E' appena il caso di ricordare che, in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento - così come previsto dall'art. 270, comma 2- non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (Sez. 1, n. 9245 del 15/11/2002, Alecci, Rv. 224697; Sez. 4, n. 44518 del 24/09/2003, Grado, Rv. 226815; Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, Morabito, Rv. 240972; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609; Sez. 6, n. 48968 del 24/11/2009, Fazio, Rv. 245542; Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015, Bagnato, Rv. 265993). Principio che conserva la sua validità anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 che -dichiarando l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24, comma secondo, 111 Cost., dell'art. 268 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate - amplia i diritti della difesa, incidendo sulle forme e sulle modalità di deposito delle bobine, ma senza incidere sul regime delle sanzioni processuali in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui all'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609; Sez. 6, n. 48968 del 24/11/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 245542). Donde, la manifesta infondatezza della dedotta inutilizzabilità degli esiti captativi. 1.5. Va, poi, rilevato che, come puntualmente osservato dal provvedimento impugnato, le intercettazioni di interesse, richiamate a sostegno della richiesta di giudizio immediato, coincidevano con quelle poste a fondamento della ordinanza di custodia cautelare, emessa in data 12/11/2009 proprio nei confronti degli odierni ricorrenti, ma nessuno degli odierni interessati ebbe ad instare per l'audizione e la copia dei relativi file audio malgrado ciò risultasse consentito, pur prima del deposito di cui all'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma citata con riferimento alle captazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare personale (Corte cost. n. 336 del 08). Il difensore, dunque, già dopo l'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura, avrebbe potuto chiedere e ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni, anche se non depositate, e tanto non è avvenuto. Né tale facoltà ha esercitato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, così che non ci si può dolere di non aver potuto predisporre consapevoli strategie difensive e orientarsi per la scelta di riti alternativi. Sicché, la dedotta violazione del diritto di difesa si fonda esclusivamente sull'asserita, e non dimostrata, impossibilità di accedere all'esame della documentazione in questione, senza che i ricorrenti abbiano mai formalizzato detta volontà sì da poter avere conferma non del rifiuto (che neppure i ricorrenti affermano esservi stato) ma neppure di una difficoltà non superabile nella possibilità di esaminare le bobine in questione. Ed anzi, dalla sentenza impugnata e dalla stessa lettura dei verbali del dibattimento di primo grado, allegati al ricorso, risulta che i nastri di registrazione sono stati messi immediatamente a disposizione delle difese non appena ne hanno fatto implicita richiesta con la formulazione delle eccezioni, qui replicate, e il Tribunale ha concesso un congruo termine per consentirne l'ascolto, prima della articolazione delle richieste istruttorie. 2. Non diversa sorte merita il secondo motivo di ricorso relativo all'inosservanza dell'art. 267 cod. proc. pen., per essere i decreti di proroga intervenuti dopo la scadenza del termine originario o prorogato a ragione della intempestività della relativa richiesta del Pubblico ministero, inosservanza sanzionata con la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Al riguardo, non possono che essere condivise le conclusioni del Procuratore generale, così motivate: "il motivo appare non suscettibile di scrutinio in questa sede. Invero, per il principio di autosufficienza del motivo di ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto specificare in relazione a quale decreto la richiesta di proroga risultasse intempestiva in ragione della scadenza della precedente autorizzazione concessa: indicando cioè, specificamente, non tanto il numero di RIT (come si prospetta a pag. 9 del ricorso), quanto la scadenza di ogni singolo decreto e la tardività della richiesta di proroga avanzata (e della conseguente irrituale proroga concessa). Solo tale specifica indicazione avrebbe consentito a codesta Corte il possibile scrutinio del motivo e la possibilità di verificare il 'fatto processuale' addotto. Viceversa, il ricorrente si è limitato ad un improprio elenco numerico (o all'inammissibile rinvio ad una precedente memoria difensiva, non calibrando opportunamente il ruolo del giudice di legittimità, evidentemente) ed alla produzione di una serie di decreti, allegati al ricorso assieme ad altra documentazione, che non può emendare, evidentemente, la rilevata genericità del ricorso sul punto". A tali ineccepibili considerazioni, può solo aggiungersi che la tempestività del decreto di proroga delle operazioni di intercettazione va valutata con riguardo alla data di effettiva attivazione delle operazioni e non a quella del decreto autorizzativo (Sez. 1, n. 12876 del 06/03/2009, P.G. in proc. Lanzino, Rv. 243491), principio correttamente evocato nella decisione impugnata che, facendone esatta applicazione, ha escluso la sussistenza dei denunziati profili di mancato rispetto dei termini di proroga delle singole intercettazioni, di cui ha, al contrario, verificato il puntuale rispetto. Affermazione che il ricorso non si cura di confutare con deduzioni specifiche, né si perita di precisare quali, tra le conversazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sarebbero state registrate in periodo asseritamente non assistito da rituale proroga; tal che, in aggiunta alla riscontrata genericità del motivo, va rilevato che l'omissione di tali indicazioni incide anche sulla valutazione della concretezza dell'interesse all'esame della relativa censura. 3. Radicalmente inammissibile è il terzo motivo che si esaurisce nella mera replicazione dei motivi di appello, pedissequamente trascritti in nota, e che costituisce il proprium della censura avanzata in questa sede. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento avversato. Quando, come nel caso in disamina, il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, "per ciò solo si destina all'inammissibilità", posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) può essere invocata come denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione, giacché anche la denunzia del vizio di omessa motivazione, tanto più nel caso di motivazione c.d. apparente che, a differenza della mancanza grafica, pretende la dimostrazione della sua mera apparenza rispetto ai temi specificamente dedotti, deve essere mediata dalla necessaria specifica e argomentata denunzia del vizio, mentre le denunziate carenze motivazionali sono solo labialmente affermate, senza alcuno specifico confronto critico con le ragioni esplicitate dalle sintoniche decisioni, rispetto alle quali i ricorrenti si limitano ad esprimere un mero quanto immotivato dissenso. 4. Anche il quarto motivo sconta un evidente difetto di specificità, mostrando semplicemente di ignorare i corretti argomenti con i quali è stata esclusa l'unicità del disegno criminoso tra fatti eterogenei, frutto di autonome risoluzioni antidoverose. Solo per completezza, va precisato che alla data della pronuncia della sentenza impugnata la prescrizione non era maturata per nessuno dei reati oggetto delle confermate statuizioni di reità, essendo il relativo termine rimasto sospeso nel corso del giudizio di primo grado per complessivi anni due mesi sei e giorni undici. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.00