CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 settembre 1958
Cassazione n. 45197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1958 avverso il decreto del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Zacco, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di liquidazione, reso in data 11 giugno 2020, dal Tribunale di Palermo, relativamente ai compensi dovutigli, in qualità di amministratore giudiziario di beni sequestrati, nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], carica rivestita dal 10 settembre 2012 al 28 gennaio 2016. 1.1. Il provvedimento impugnato ha confermato il decreto di liquidazione, ritenendo applicabile la normativa di cui al d.P.R. n. 177 del 2015, vigente al momento in cui la prestazione professionale si era esaurita (Sez. 3, n. 56441 del 23 marzo 2017; Sez. U n. 17406 del 12 ottobre 2012), in quanto entrato in vigore in data 10 novembre 2015, mentre l'attività professionale del ricorrente si era conclusa, in data 28 gennaio 2016, con il passaggio di consegne al coadiutore dell'[OSCURATO:PERSONA] sequestrati e confiscati. Inoltre, si rileva che la proposta della misura di prevenzione era del 2012, quindi successiva all'entrata in vigore del d.P.R. n. 159 del 2011, con conseguente applicazione dell'art. 42 secondo il quale il compenso degli amministratori giudiziari va liquidato sulla base delle tabelle allegate al d. Igs. n. 14 del 4 febbraio 2010, art. 8, con esclusione dell'applicazione delle tariffe professionali degli avvocati (D.M. n. 140 del 2012). Ancora, rileva la Corte d'appello che il provvedimento di liquidazione dell'acconto non poteva considerarsi definitivo e, dunque, intangibile e che le attività svolte erano risultate quelle tipiche dell'amministratore giudiziario, non assistite da particolare difficoltà in relazione all'entità del compendio amministrato, che l'amministratore medesimo era risultato assistito, fin dall'iniziale assunzione dell'incarico da due coadiutori, rispetto a tre immobili e una società (la Logistica & Servizi s.r.I.) poi posta in liquidazione, con nomina del liquidatore affidata a uno dei medesimi coadiutori. La Corte d'appello ha reputato, quindi, giustificata la riduzione del 25% del compenso riconosciuto, stante il ritenuto minore impegno per la nomina dei coadiutori, nonché ha reputato corretto l'aumento del 25% del compenso base, per avere avuto il sequestro ad oggetto beni appartenenti ad almeno due delle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 2 del d. D.R. n. 117 del 2015. Il provvedimento censurato ha, poi, evidenziato che l'amministrazione non ha presentato ulteriori particolarità a seguito della nomina, intervenuta dopo la liquidazione della s.r.I., di un liquidatore, così limitando la propria attività a quella di mero controllo, sicché si è reputato giustificato il mancato aumento in relazione alla durata e del protrarsi della gestione fino al 2016, incremento non dovuto a tale titolo automaticamente. Da ultimo, quanto ai criteri di calcolo utilizzati per la determinazione del compenso, si sostiene che non sarebbe applicabile l'indirizzo di cui alle linee guida del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti richiamate dall'amministratore, secondo il quale il compenso deve essere calcolato soltanto in base all'attivo patrimoniale, tenuto conto della relazione di accompagnamento al d.P.R. n. 177 del 2015, dove è richiamato il riferimento ai fini del calcolo del valore dell'azienda, anche al passivo dell'impresa. La Corte d'appello, poi, ha preso in considerazione il patrimonio netto dell'impresa all'atto dell'immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario (calcolato aggiungendo al capitale sociale gli utili d'impresa sottraendo le perdite) giungendo ad un valore, in base al primo bilancio approvato, pari ad euro 452.242,00, che, utilizzando gli scaglioni del d.P.R. n. 117 cit., avrebbe condotto ad un importo, a base del calcolo, inferiore a quello di 200mila euro indicato dal Tribunale. Infine, la Corte d'appello ha considerato, quanto alla questione relativa alla condizione posta per la liquidazione del compenso spettante al coadiutore Porrello (rinuncia ai compensi da depositare anche all'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati)iche la rinuncia indicata dal Tribunale trova giustificazione nell'esigenza di evitare duplicazioni dei compensi e che questa previsione da parte del decreto di liquidazione è posta a carico del liquidatore non anche dell'amministratore giudiziario. 2 Avverso l'indicato decreto ha proposto ricorso per cassazione l'amministratore giudiziario, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando tre vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia l'omessa motivazione nella parte in cui il decreto ha confermato la valutazione del valore dell'azienda come pari a 200mila euro, determinato dal Tribunale equitativamente. Si rileva che la valutazione da compiere ai fini del decreto di liquidazione dei compensi non può essere basata sulla somma algebrica di attività e passività del compendio aziendale, ma deve essere valutato, in base alle linee guida del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti, considerando il valore di mercato delle attività al netto delle sole poste rettificative, compreso il valore dell'avviamento. Si rileva che era stato dedotto che, in via subordinata, si sarebbero dovuti considerare i soli debiti accertati all'esito della verifica dei crediti, svolta con la procedura di cui agli artt. 53 e ss. d. Igs. n. 159 del 2011. v Comunque, secondo il ricorrente, tenendo conto di tali debiti accertati in sede di verifica dello stato passivo pari a euro 230.966,33 e del valore dell'attivo patrimoniale pari a euro 563.361,00, il valore complessivo del compendio aziendale sarebbe pari a euro 332.395,00 e non a 200mila come determinato dal Tribunale. Infine, non si tiene conto che né il Tribunale né la Corte d'appello non hanno calcolato il compenso non solo sulle attività ma anche sulle passività, secondo la disciplina prevista in tema di compensi del curatore fallimentare. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia omessa applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1, d,P.R. n. 117 del 2015. La prolungata gestione, per 41 mesi, svolta senza coadiutori per 15 mesi, con la nomina di un liquidatore, dotato di prerogative diverse rispetto a quelle dell'amministratore giudiziario, con impegno immutato, anzi aggravato dai doveri di vigilanza e indirizzo degli atti della liquidazione e del liquidatore, non deputato alla gestione dell'azienda, non giustificherebbe l'operata decurtazione del 25%. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 3 e 6 Cost. in relazione all'art. 2233, secondo comma, cod. civ. Il compenso liquidato dal Tribunale nella misura individuata è lesivo della dignità personale e professionale del ricorrente, con violazione degli artt. 3 e 6 Cost. e 2233 del cod. civ. 4.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Zacco, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] osserva che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. 4, n. 35913 del 14 settembre 2021, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri) che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla natura del procedimento ai quale inerisce il decreto opposto (cfr. Sez. 4, n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civile n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210, con riferimento alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575 del 1965, abrogata dal d. Igs. n. 159 del 2011; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010„ Rv. 619266, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia; più di recente, Sez.2, n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816; Sez. 6 civile, n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033).Tali principi si inseriscono nel contesto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, avendo le Sezioni unite civili (n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887-01)„ precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione. È vero che l'art. 42 d. Igs. n. 159/2011 ha introdotto una disciplina specifica con riferimento alle spese, ai compensi e ai rimborsi spettanti all'amministratore giudiziario dei beni sequestrati confiscati, alla stregua della quale la determinazione dell'ammontare del compenso e la sua liquidazione sono disposte dal Tribunale, sezione misure di prevenzione, su relazione del giudice delegato (comma 4), prima della redazione del conto finale (comma 5), sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 14 del 2010 (istitutivo dell'Albo degli amministratori giudiziari). Avverso tali provvedimenti l'interessato può proporre ricorso alla Corte d'appello, che giudicherà, in diversa composizione, nel caso di provvedimento emesso dall'ufficio di secondo grado (comma 7). L'art. 42 non contempla, però, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide il ricorso di cui al comma 7, essendo tale mezzo di impugnazione espressamente limitato alle ipotesi disciplinate dall'art. 10 d. Igs n. 159 del 2011. Tuttavia, il provvedimento che decide sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 42, avendo natura dispositiva e incidendo su diritti soggettivi (a differenza di quelli aventi natura meramente gestoria), ha carattere decisorio, sicché lo stesso deve ritenersi ricorribile davanti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., secondo i principi generali e, dunque, al di fuori del procedimento speciale delineato dallo stesso art. 42: norma che individua nella Corte d'appello penale il giudice competente a decidere il ricorso promosso ai sensi del citato comma 7 (in tal senso Sez. 2 civile, n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 dal custode e amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi della previgente legge n. 575 del 1965, in cui la Corte ha ritenuto per l'appunto ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del citato art. 111, comma 7, Cost.). Ne deriva che, in assenza di una espressa previsione contenuta nella normativa di settore, l'individuazione delle sezioni della Corte di cassazione competenti a decidere sul ricorso proposto avverso la decisione della Corte d'appello, adottata ai sensi dell'art. 42, comma 7, d. Igs. n. 159 del 2011, va condotta secondo i principi formulati dal giudice di legittimità con riferimento alla liquidazione dei compensi a tutti gli ausiliari del giudice, tenuto conto della natura del provvedimento decisorio, avente ad oggetto una controversia di natura civile. 6.Per completezza deve essere sottolineato che rispetto ad analogo provvedimento (ordinanza Sez. 4 pen., n. 35913 dei 14 settembre 2021, Florio ed altri, della quale si ripercorrono le condivisibili argomentazioni), trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, investito della decisione circa la rilevata competenza interna delle Sezioni civili, è stato ritenuto (con decreto del 17 marzo 2022, n., 917, prot. int. 18/03/2022) che il ricorso era stato erroneamente iscritto al SIC penale, e, dunque, questo è stato trasmesso alla Cancelleria centrale civile per la registraziane e la trasmissione alla Sezione civile tabellarmente competente. 6.1. Sicché, nel caso al vaglio, il ricorso va assegnato alle Sezioni civili della Corte di cassazione, in ossequio al citato recente decreto con il quale il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione ha disposto in tal senso in ordine al ricorso presentato nel procedimento n. 43934/2019 avente ad oggetto le liquidazioni delle competenze spettanti a custodi ed amministratori giudiziari nell'ambito di procedimento di prevenzione, richiamando, in motivazione, oltre a relazione redatta dall'Ufficio del massimario, consolidata e condivisibile giurisprudenza delle Sezioni civili sia Unite (Sez. U, n. 19161 del 03/09/2009; Sez. U, n. 8516 del 29/05/2012) che semplici (Sez. 3, n. 22280 del 21/10/2009; Sez. 2, n. 15813 del 02/07/2020; Sez. 2, n. 17684 del 16/10/2012; Sez. 2, n. 12802 del 14/05/2019). P.Q.M. Dispone la trasmissione del procedimento erroneamente iscritto nel SIC penale, alla Cancelleria centrale civile per la registrazione e l