Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2009
ECLI:EU:C:2009:528
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑416/07
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica
«Inadempimento di uno Stato — Direttive 91/628/CEE e 93/119/CE — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto e al momento della macellazione o dell’abbattimento — Violazione strutturata e generalizzata delle norme comunitarie»
Massime della sentenza
1.
Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso
(Art. 226 CE)
2.
Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla [OSCURATO:PERSONA]
(Art. 226 CE)
3.
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione degli animali durante il trasporto — Direttiva 91/628
[Direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dal regolamento n. 806/2003, art. 5 parte A, n. 1, lett. a)]
4.
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione degli animali durante il trasporto — Direttiva 91/628
[Direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dal regolamento n. 806/2003, artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo
trattino, e 8, primo comma, lett. b) e d)]
5.
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione degli animali durante il trasporto — Direttiva 91/628
[Direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dal regolamento n. 806/2003, allegato, capitolo VII, punto 48, n. 7, lett. b)]
1.
Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio
essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, ciononostante
la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale
di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, e che siano stati confermati dalle disposizioni di un nuovo
atto comunitario. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni
che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme
sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento.
(v. punto 28)
2.
Nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare la sussistenza
dell’asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte gli elementi necessari affinché questa accerti l’esistenza
di siffatto inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione. Quando la [OSCURATO:PERSONA] fornisce elementi sufficienti
a dimostrare la veridicità di determinati fatti che si sono verificati sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta
a quest’ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti e le conseguenze che ne derivano.
(v. punti 32-33)
3.
L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale determinati trasportatori sono privi di autorizzazione o hanno un’autorizzazione
scaduta non è atto a dimostrare l’esistenza di una prassi amministrativa, che risulti in una certa misura costante e generale,
contraria agli obblighi incombenti ad uno Stato membro in forza dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva 91/628,
relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425 e 91/496, come modificata
dal regolamento n. 806/2003, allorché la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun dettaglio in particolare sul numero di trasportatori
senza autorizzazione o la cui autorizzazione era scaduta, né sul numero di trasportatori controllati.
Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale gli elenchi dei trasportatori non sono sempre aggiornati, spetta alla [OSCURATO:PERSONA]
provare la sussistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari affinché questa accerti l’esistenza
di tale inadempimento. Infatti, in assenza di precisazioni, in particolare sul numero di elenchi interessati o sul numero
totale di elenchi controllati, la sola circostanza che determinati elenchi di trasportatori non siano aggiornati non è sufficiente
a dimostrare che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi su di esso incombenti in forza dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a),
della direttiva 91/628.
(v. punti 44-45, 47-49)
4.
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, e 8, primo
comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica
delle direttive 90/425 e 91/496, come modificata dal regolamento n. 806/2003, lo Stato membro le cui autorità competenti possono,
quando le competenti autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri compilano determinati ruolini di marcia, controllare unicamente l’esecuzione
di tali ruolini e non i dati in essi contenuti.
Infatti il controllo dei ruolini di marcia è volto a garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628. Pertanto,
il controllo non può limitarsi alla verifica dell’esistenza del ruolino di marcia o alla verifica dei dati in esso contenuti,
ma deve comprendere anche l’esame della conformità del trasporto di animali con la normativa comunitaria sulla protezione
degli animali durante il trasporto. Ciò considerato, il solo controllo dei dati indicati nei ruolini di marcia non è sufficiente
a dare esecuzione agli obblighi imposti dalla citata direttiva.
(v. punti 65-68)
5.
Uno Stato membro che non adotta i provvedimenti necessari a prevedere, nei porti per traghetti o nelle immediate vicinanze,
impianti che consentano il riposo degli animali dopo il loro sbarco dalle navi, viene meno agli obblighi su di esso incombenti
in forza del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, relativa alla protezione
degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425 e 91/496, come modificata dal regolamento n. 806/2003.
Infatti, ai sensi di tale disposizione, in caso di trasporto marittimo che collega regolarmente e direttamente due diverse
località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare,
in linea di principio, di un periodo di riposo di 12 ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze.
Benché tale disposizione non preveda espressamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a garantire la disponibilità nei porti
di impianti di riposo per gli animali, siffatto obbligo scaturisce tuttavia dalla necessità che gli animali beneficino di
un periodo di riposo di 12 ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze. I trasportatori non
potrebbero, infatti, rispettare tale periodo di riposo di 12 ore se gli [OSCURATO:PERSONA] membri non mettessero a disposizione impianti
a tal fine.
(v. punti 75-76, 79)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
10 settembre 2009 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Direttive 91/628/CEE e 93/119/CE – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Protezione degli animali durante il trasporto e durante la macellazione o l’abbattimento – Violazione strutturata e generalizzata delle norme comunitarie»
Nella causa C‑416/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 4 settembre 2007,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dalla sig.ra H. Tserepa‑Lacombe e dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica,
rappresentata dalle sig.re S. Charitaki, S. Papaïoannou e E.‑M. Mamouna, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka (relatore), U. Lõhmus, dalla sig.ra P. Lindh e dal
sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 gennaio 2009,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 aprile 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato tutti i
provvedimenti necessari:
– di modo che ogni trasportatore di animali abbia ottenuto un’autorizzazione dall’autorità competente e sia stato iscritto in
un registro per poter essere individuato rapidamente dall’autorità competente, in particolare in caso di mancato rispetto
delle norme di buon trattamento degli animali durante il trasporto,
– di modo che le competenti autorità effettuino controlli obbligatori dei ruolini di marcia/registri di viaggio,
– perché siano previsti impianti di riposo degli animali dopo lo scarico dalle navi nei porti per traghetti o nelle immediate
vicinanze,
– perché siano effettivamente eseguiti i controlli dei mezzi di trasporto e degli animali,
– perché siano imposte sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nel caso di trasgressioni ripetute o gravi delle disposizioni
relative alla protezione degli animali durante il trasporto,
– per garantire l’osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione, e
– perché i macelli siano ispezionati e controllati adeguatamente,
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), i)
e ii), e n. 2, lett. b) e d), i), primo trattino, nonché degli artt. 8, 9 e 18, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre
1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE
e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806 (GU L 122, pag. 1,
in prosieguo: la «direttiva 91/628»), del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell’allegato della stessa
direttiva nonché, dopo il 5 gennaio 2007, degli artt. 5, n. 4, 6, n. 1, 13, nn. 3 e 4, 15, n. 1, e 25‑27, n. 1, del regolamento
(CEE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3, pag. 1), nonché degli artt. 3,
5, n. 1, lett. d), 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli
animali durante la macellazione o l’abbattimento (GU L 340, pag. 21), come modificata dal regolamento n. 1/2005 (in prosieguo:
la «direttiva 93/119»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 91/628
2
L’art. 5, parte A, n.1, lett. a), i) e ii), della direttiva 91/628 dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché:
1) ogni trasportatore:
a) sia stato:
i) registrato in modo da permettere alla competente autorità di individuarlo rapidamente in caso di inosservanza delle prescrizioni
della presente direttiva;
ii) oggetto di un’autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell’allegato
I della direttiva 90/675/CEE e rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui detta persona è stabilita ovvero,
qualora si tratti di un’impresa stabilita in un paese terzo, da un’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione, purché
il responsabile dell’impresa di trasporto abbia sottoscritto l’impegno di rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria
comunitaria vigente».
3
Ai sensi dell’art. 5, parte A, n. 2, lett. b) della citata direttiva:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché:
(…)
2) il trasportatore:
(…)
b) stabilisca, [per] gli animali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) destinati a scambi fra [OSCURATO:PERSONA] membri ovvero ad
essere esportati verso paesi terzi, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a 8 ore, un ruolino di marcia conforme
al modello che figura al capitolo VIII dell’allegato, che è allegato al certificato sanitario durante il viaggio, e precisi
inoltre [gli eventuali] punti di sosta e di (...) trasferimento».
4
L’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, della stessa direttiva dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché:
(…)
2) il trasportatore:
d) si accerti che:
i) l’originale del ruolino di marcia di cui alla lettera b):
– sia debitamente compilato e completato dalle persone appropriate al momento opportuno».
5
L’art. 8 della direttiva 91/628 prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri si assicurano che, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo stabiliti dalla direttiva 90/425/CEE,
le autorità competenti verifichino il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva, senza discriminazioni, controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti d’accompagnamento.
I controlli devono riguardare un campione adeguato di animali trasportati all’interno di ciascuno Stato membro ogni anno e
possono essere effettuati contemporaneamente ai controlli per altri scopi.
L’autorità competente di ciascuno Stato membro presenta alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione annuale che riporti il numero di controlli
effettuati nell’anno civile precedente per ciascuna delle lettere a), b), c) e d), ivi compresi i particolari delle infrazioni
constatate e le azioni conseguenti promosse dall’autorità competente.
L’autorità competente dello Stato membro potrà, inoltre, durante il trasporto degli animali sul proprio territorio, effettuare
controlli sugli animali qualora essa disponga di informazioni che le consentano di presumere un’infrazione.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i controlli effettuati senza discriminazioni dalle autorità responsabili
dell’applicazione generale delle leggi in uno Stato membro, nell’esercizio delle loro funzioni».
6
Ai sensi dell’art. 9, n. 1, della citata direttiva:
«Qualora si constati, durante il trasporto, che le disposizioni della presente direttiva non sono o non sono state rispettate,
l’autorità competente del luogo presso il quale ha luogo tale constatazione chiede alla persona responsabile del mezzo di
trasporto di adottare [le misure] che l’autorità competente ritiene necessarie perché sia salvaguardato il benessere degli
animali interessati.
In funzione delle circostanze, dette misure possono prevedere:
a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché
tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;
b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al
problema;
c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili. La destinazione e l’uso delle carcasse di
tali animali sono disciplinati dalle disposizioni previste dalla direttiva 64/433/CEE».
7
L’art. 18, n. 2, della stessa direttiva così recita:
«In caso di infrazioni ripetute alla presente direttiva o di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali,
uno Stato membro adotta, fatte salve altre sanzioni previste, i provvedimenti necessari per ovviare alle mancanze rilevate,
che possono condurre alla sospensione ed al ritiro dell’autorizzazione di cui all’articolo 5, punto A, paragrafo 1, lettera
a) ii).
[OSCURATO:PERSONA] membri, all’atto del recepimento della presente direttiva nella legislazione nazionale, prevedono le misure da adottare
per ovviare alle mancanze constatate».
8
Il punto 48 dell’allegato della direttiva 91/628, intitolato «Intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e periodi di
viaggio e di riposo», include un n. 7, lett. b), che dispone quanto segue:
«In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente [e direttamente] due diverse località della Comunità, a mezzo di
veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici
ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia
parte del piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4 [di detto punto 48]».
La direttiva 93/119
9
L’art. 3 della direttiva 93/119 prevede quanto segue:
«Durante il trasferimento, la stabulazione, l’immobilizzazione, lo stordimento, la macellazione, e l’abbattimento, agli animali
devono essere risparmiati eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili».
10
L’art. 5, n. 1, lett. d), della citata direttiva sancisce:
«I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile trasportati nei macelli ai fini della macellazione sono:
(…)
d) dissanguati conformemente alle indicazioni dell’allegato D».
11
Ai sensi dell’art. 6, n. 1, della stessa direttiva:
«Gli strumenti, il materiale per l’immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l’abbattimento devono
essere concepiti, costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l’abbattimento rapido ed efficace,
in conformità delle disposizioni della presente direttiva. La competente autorità verifica la conformità degli strumenti,
del materiale di immobilizzazione, delle attrezzature e degli impianti per lo stordimento o l’abbattimento con i principi
sopra indicati e ne controlla regolarmente il buono stato nonché l’idoneità a conseguire l’obiettivo anzidetto».
12
L’art. 8 della direttiva 93/119 dispone quanto segue:
«L’ispezione e la sorveglianza dei macelli sono effettuate sotto la responsabilità dell’autorità competente, la quale può
accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i reparti del macello per accertare che le disposizioni della presente direttiva
sono rispettate. Tali ispezione e sorveglianza possono tuttavia essere effettuate in occasione di controlli realizzati ad
altri fini».
Il procedimento precontenzioso
13
A partire dal 1998 l’Ufficio alimentare e veterinario della direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» della [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: l’«UAV») ha svolto talune missioni in [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di verificare l’efficacia dell’attuazione della legislazione
comunitaria nel settore della protezione degli animali, in particolare della protezione degli animali durante il trasporto
e la macellazione.
14
Nell’ambito di diverse missioni da esso condotte negli anni dal 1998 al 2006, l’UAV ha rilevato la violazione delle citate
disposizioni comunitarie. [OSCURATO:PERSONA] si basa, in particolare, sulle missioni n. 8729/2002, dal 18 al 20 novembre 2002;
n. 9002/2003, dal 13 al 17 gennaio 2003; n. 9176/2003, dal 21 al 25 luglio 2003; n. 9211/2003, dal 15 al 19 settembre 2003,
e n. 7273/2004, dal 4 all’8 ottobre 2004.
15
In data 13 luglio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica ellenica una lettera di diffida riguardante l’inadeguatezza
dell’applicazione di diverse disposizioni delle direttive 91/628 e 93/119, nonché dell’art. 10 CE, alla quale tale Stato membro
ha risposto con lettera del 20 settembre 2005.
16
A seguito di diversi scambi di informazioni e dopo aver completato la missione n. 8042/2006, svoltasi dal 21 febbraio al 1°
marzo 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato, in data 4 luglio 2006, un parere motivato, invitando la Repubblica ellenica ad adottare
i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua ricezione. Tale
Stato membro vi ha dato risposta l’8 settembre 2006.
17
Dal 4 al 15 settembre 2006, l’UAV ha condotto la missione n. 8167/2006, per verificare che fossero rispettate le disposizioni
comunitarie relative al benessere degli animali e ha confermato, nella sua relazione, le violazioni e le carenze rilevate
in precedenza in tale ambito.
18
In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di presentare il ricorso in esame.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
19
La Repubblica ellenica contesta l’approccio globale adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso. Essa ritiene che detto ricorso,
impreciso in tutte le sue parti, dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
20
In via generale, essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non solleva fatti precisi e non fornisce elementi di prova atti a delineare
la situazione in essere, per ogni asserito inadempimento, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato. Orbene,
secondo tale Stato membro, per poter procedere alla valutazione giurisdizionale dei fatti di causa nel rispetto dei diritti
della difesa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto menzionare un numero ragionevole di fatti concreti che, per loro natura, fossero
atti a stabilire, da un lato, l’asserita violazione del diritto comunitario, e, dall’altro, la persistenza di tale violazione,
almeno fino alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.
21
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, per contro, di poter esaminare globalmente, in un unico procedimento, la questione del rispetto della
normativa comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione. Nulla le vieterebbe di sollevare
diversi motivi fondati non su un unico accertamento dei fatti, bensì su un numero rilevante di casi scoperti dall’UAV che
hanno rivelato una violazione strutturata e generalizzata degli obblighi che incombono alla Repubblica ellenica in materia
di protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione.
22
A parere della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dunque ricevibile il ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni delle direttive 93/119 e 91/628 nonché, a decorrere dal
5 gennaio 2007, vale a dire alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, delle disposizioni del regolamento n. 1/2005.
Giudizio della Corte
23
Per quanto riguarda l’approccio globale adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] si deve anzitutto rilevare che, fatto salvo l’obbligo della
[OSCURATO:PERSONA] di soddisfare l’onere della prova su di essa gravante nell’ambito della procedura prevista dall’art. 226 CE, il
Trattato CE non contiene alcuna norma che si opponga all’esame complessivo di un numero rilevante di situazioni, in base alle
quali la [OSCURATO:PERSONA] ritenga che uno Stato membro sia stato inadempiente, in modo ripetuto e prolungato, agli obblighi ad
esso incombenti ai sensi del diritto comunitario (sentenza 26 aprile 2007, causa C‑135/05, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3475,
punto 20).
24
Si deve inoltre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, anche qualora la normativa nazionale applicabile sia, di
per sé, compatibile con il diritto comunitario, un inadempimento può derivare da una prassi amministrativa che violi tale
diritto, qualora quest’ultima risulti in una certa misura costante e generale (v., in particolare, sentenze 12 maggio 2005,
causa C‑278/03, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3747, punto 13, e 26 aprile 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punto 21).
25
Infine, si deve rammentare che la Corte ha già considerato ricevibili taluni ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] in contesti
analoghi, in particolare nella causa C‑502/03, che ha dato luogo alla sentenza 6 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], nella quale
essa invocava proprio una violazione strutturata e generalizzata, da parte di tale Stato membro, degli artt. 4, 8 e 9 della
direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva
del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), o nella causa C‑423/05, che ha dato luogo alla sentenza 29 marzo
2007, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, nella quale si sollevava parimenti la violazione di tali stessi articoli nonché dell’art. 14 della
direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1). Orbene, nulla
osta a che tale orientamento sia trasponibile per analogia all’ambito della protezione degli animali.
26
Di conseguenza, l’approccio globale adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo ricorso è ricevibile.
27
Per quanto riguarda la ricevibilità dei motivi di ricorso relativi alle disposizioni del regolamento n. 1/2005, il quale ha
abrogato e sostituito la direttiva 91/628 a decorrere dal 5 gennaio 2007, vale a dire successivamente alla scadenza del termine
impartito nel parere motivato, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento
nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE dev’essere valutata alla luce della normativa comunitaria in
vigore alla scadenza del termine che la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto allo Stato membro di cui trattasi per conformarsi al suo parere
motivato (v., in particolare, sentenze 10 settembre 1996, causa C‑61/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3989, punto 42,
e 5 ottobre 2006, causa C‑377/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9733, punto 33).
28
Tuttavia, come già statuito dalla Corte e rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, se è vero
che le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti
valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, ciononostante la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a far constatare
un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente
modificato o abrogato, e che siano stati confermati da un nuovo atto comunitario (v., a tale proposito, sentenze 9 novembre
1999, causa C‑365/97, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7773, punto 36, e 12 giugno 2003, causa C‑363/00, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5767, punto 22). Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove
disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione
delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento (v., in particolare, sentenza
12 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punto 22).
29
Di conseguenza, le conclusioni contenute nel ricorso della [OSCURATO:PERSONA], volte a far dichiarare che la Repubblica ellenica
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni del regolamento n. 1/2005 sono, in linea di principio,
ricevibili a condizione che gli obblighi di cui al regolamento n. 1/2005 siano analoghi a quelli derivanti dalla direttiva
91/628.
30
Occorre, tuttavia, osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, in risposta ad una domanda posta durante la fase orale del procedimento,
che il presente ricorso per inadempimento dev’essere interpretato nel senso che in realtà esso ha ad oggetto le disposizioni
della direttiva 91/628 e non quelle del regolamento n. 1/2005, che sono state invocate all’unico scopo di dimostrare che la
prassi delle autorità elleniche risulta in una certa misura costante.
31
Pertanto, la valutazione della Corte deve essere limitata alla fondatezza delle censure relative alle disposizioni della direttiva
91/628.
Sulle censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]
32
In via preliminare si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, spetta
alla [OSCURATO:PERSONA] provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte gli elementi necessari
affinché questa accerti l’esistenza di siffatto inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v., in tal senso,
sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1791, punto 6 e 26 aprile 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
cit., punto 26).
33
Quando la [OSCURATO:PERSONA] fornisce elementi sufficienti a dimostrare la veridicità di determinati fatti che si sono verificati
sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti
dalla [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenze che ne derivano (v., in tal senso, sentenze 22 settembre 1988, causa 272/86, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 4875, punto 21, e 9 novembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punti 84 e 86).
34
Nel caso di specie, per provare la fondatezza del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] si basa sugli accertamenti effettuati durante
le missioni nn. 8729/2002, 9002/2003, 9176/2003, 9211/2003, 7273/2004, 8042/2006 e 8167/2006.
35
Di conseguenza, si deve verificare, per ogni censura, che i detti accertamenti siano, conformemente alla giurisprudenza citata
al punto 32 della presente sentenza, tali da provare la sussistenza di un inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto
comunitario.
Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), i) e ii), della direttiva 91/628
– Argomenti delle parti
36
In base agli accertamenti effettuati dall’UAV durante le missioni nn. 7273/2004 e 8042/2006, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la
Repubblica ellenica non abbia adottato i provvedimenti necessari a garantire che ogni trasportatore di animali abbia ottenuto
un’autorizzazione dall’autorità competente e sia stato iscritto in un registro per poter essere individuato rapidamente dalla
stessa, in particolare in caso di mancato rispetto delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto.
37
[OSCURATO:PERSONA] afferma che, nell’ambito della missione n. 7273/2004, gli ispettori dell’UAV hanno constatato che determinati
trasportatori erano privi di autorizzazione o avevano un’autorizzazione scaduta. Nell’ambito della missione n. 8042/2006 è
stato inoltre accertato che, nonostante taluni miglioramenti, le norme relative alle autorizzazioni e all’identificazione
dei trasportatori non erano sufficientemente rispettate. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, benché esistessero taluni elenchi
dei trasportatori, essi non erano tuttavia sempre aggiornati. Essa aggiunge, inoltre, che le liste dei trasportatori sono
incomplete in quanto non contengono i dati relativi alla superficie di carico.
38
La Repubblica ellenica fa valere, sostanzialmente, che sul rilevamento di un’autorizzazione priva di validità durante la missione
n. 7273/2004, che costituisce un caso isolato, non può fondarsi la valutazione secondo la quale il sistema in sé è insufficiente,
a maggior ragione qualora detta autorizzazione fosse già stata previamente identificata dall’autorità nazionale competente.
39
Inoltre, tale Stato membro sostiene che la direttiva 91/628 non prevede che i registri dei trasportatori debbano contenere
elementi relativi all’impegno, sottoscritto da questi ultimi, di conformarsi alle disposizioni di tale direttiva o relativamente
al luogo di carico degli animali. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, su tale punto, che la formulazione dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a),
i) e ii), della direttiva 91/628 contraddica tale argomento.
40
La Repubblica ellenica segnala parimenti di aver adottato determinate misure al fine di garantire il rispetto della normativa
comunitaria. A suo parere, il fatto, in particolare, che le autorità regionali fossero state informate delle raccomandazioni
degli ispettori comunitari nonché l’organizzazione di seminari formativi non solo per conducenti e guardiani di animali, ma
anche per veterinari, dovrebbe essere interpretato come un elemento positivo, il quale dimostra che le autorità elleniche
vigilano permanentemente sulla corretta applicazione della normativa comunitaria.
41
[OSCURATO:PERSONA] replica tuttavia che l’organizzazione di siffatti seminari rappresenta certamente un provvedimento positivo,
ma che non può in alcun caso supplire ai controlli ufficiali che le competenti autorità nazionali avrebbero dovuto effettuare
conformemente alla normativa comunitaria.
– Giudizio della Corte
42
Relativamente all’argomento secondo il quale gli elenchi dei trasportatori sono incompleti in quanto essi non contengono i
dati relativi alla superficie di carico basti rilevare che non emerge in alcun modo dalla formulazione dell’art. 5, parte
A, n. 1, lett. a), della direttiva 91/628 che possa essere imposta la comunicazione di siffatte informazioni.
43
Pertanto, tale argomento non può essere accolto.
44
Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale gli elenchi dei trasportatori non sono sempre aggiornati, si deve osservare
che esso, in quanto impreciso, non è conforme alla giurisprudenza rammentata al punto 32 della presente sentenza, secondo
la quale spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare la sussistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari
affinché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento.
45
Infatti, in assenza di precisazioni, in particolare sul numero di elenchi interessati o sul numero totale di elenchi controllati,
la sola circostanza che determinati elenchi di trasportatori non siano aggiornati non è sufficiente a dimostrare che la Repubblica
ellenica è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva
91/628.
46
In ogni caso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, non sembra possibile constatare
che le autorità elleniche abbiano sviluppato una prassi amministrativa che risulti in una certa misura costante e generale
dal momento che gli elementi di prova invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale censura vertono su accertamenti effettuati
durante l’anno 2006 e non nel corso di un periodo più lungo durante il quale una siffatta prassi si sarebbe sviluppata.
47
In merito all’argomento secondo il quale alcuni trasportatori non erano in possesso di un’autorizzazione o l’autorizzazione
loro rilasciata era scaduta, si deve stabilire che esso non può essere accolto in quanto neanche tale argomento è conforme
alla giurisprudenza ricordata al punto 32 della presente sentenza.
48
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun dettaglio in particolare sul numero di trasportatori senza autorizzazione o la
cui autorizzazione era scaduta, né sul numero di trasportatori controllati.
49
Ne consegue che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] non è atto a dimostrare l’esistenza di una prassi amministrativa, che risulti
in una certa misura costante e generale, contraria agli obblighi incombenti alla Repubblica ellenica in forza dell’art. 5,
parte A, n. 1, lett. a), della direttiva 91/628.
50
Alla luce di quanto precede si deve dichiarare che la censura relativa alla violazione dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a),
i) e ii), della direttiva 91/628 è infondata.
Sulla censura relativa alla violazione degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. b) e d), i), primo trattino, nonché 8, primo comma,
lett. b) e d), e 9 della direttiva 91/628
– Argomenti delle parti
51
[OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica ellenica di non aver adottato i provvedimenti necessari affinché le competenti autorità
effettuino i controlli obbligatori dei ruolini di marcia e, di conseguenza, di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. b) e d), i), primo trattino, 8, primo comma, lett. b) e d), e 9 della direttiva
91/628.
52
[OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, durante le missioni nn. 9002/2003 e 7273/2004, gli ispettori dell’UAV hanno accertato carenze
relative a determinati ruolini di marcia che non erano state rilevate dall’autorità greca competente. In particolare, la durata
dei trasporti, indicata nella maggior parte dei ruolini di marcia controllati che accompagnavano animali destinati alla macellazione
in provenienza da altri [OSCURATO:PERSONA] membri, era incoerente e irrealizzabile.
53
La Repubblica ellenica fa valere tuttavia che nel 2003 è stato introdotto con una circolare (in prosieguo: la «circolare del
2003») un adeguato sistema di accertamento e controllo dei dati contenuti nei ruolini di marcia. Inoltre essa sostiene che
nel caso in cui i ruolini di marcia siano stati redatti dalle autorità competenti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, non spetta alle autorità
del paese di destinazione verificare i dati indicati in tali ruolini, né i criteri presi in considerazione dall’autorità che
li ha autorizzati. Ad avviso della Repubblica ellenica si può verificare unicamente il rispetto di tali ruolini di marcia.
54
[OSCURATO:PERSONA] replica che, contrariamente a quanto affermato da tale Stato membro, lo scopo del controllo dei ruolini di
marcia quali documenti d’accompagnamento è quello di osservare le disposizioni della direttiva 91/628. Di conseguenza, sarebbe
necessario procedere non solo al controllo dell’esistenza di un ruolino di marcia o dei dati in esso contenuti, bensì anche
alla verifica della conformità del trasporto con le norme relative al benessere degli animali.
55
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tale tesi risulta altresì confermata dall’art. 9, n. 1, della direttiva 91/628, il quale prevede
le misure che devono essere adottate qualora si constati, durante il trasporto degli animali, che le disposizioni della direttiva
in esame non sono state rispettate. A suo parere è dunque evidente che la mera verifica dei dati indicati nei ruolini di marcia
non costituisce un controllo conforme alle disposizioni della direttiva 91/628.
56
Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica ellenica relativo al sistema introdotto dalla circolare del 2003, la [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che esso sia contraddetto da un rilevante numero di accertamenti in loco effettuati dagli ispettori dell’UAV, dai
quali risulta che i controlli non sono stati effettuati in modo soddisfacente.
– Giudizio della Corte
57
Tale censura è suddivisa in tre parti.
58
Per quanto riguarda la parte della censura relativa alla violazione dell’art. 5, parte A, n. 2, lett. b), della direttiva
91/628, il quale impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vigilare affinché i trasportatori stabiliscano un ruolino di marcia, dal fascicolo
non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia prodotto elementi atti a dimostrare che i trasportatori non avevano stabilito alcun ruolino
di marcia, violando l’obbligo di cui all’art. 5, parte A, n. 2, lett. b), della direttiva 91/628.
59
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alla Corte, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 32 della presenza sentenza,
gli elementi necessari all’accertamento dell’esistenza dell’inadempimento su tale punto, tale parte della censura dev’essere
respinta.
60
Per quanto riguarda la parte della censura relativa alla violazione degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino
e 8, primo comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628, si deve rammentare, da un lato, che emerge dal citato art. 5, parte
A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad assicurarsi che il ruolino di marcia dei trasportatori
contenga tutti i dati di cui al capitolo VIII dell’allegato della direttiva 91/628 e che tali dati siano corretti e congrui.
Si deve rilevare, d’altro canto, che dall’art. 8, primo comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628 emerge che gli [OSCURATO:PERSONA]
membri sono tenuti a controllare i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo nel luogo di destinazione,
nonché a controllare le indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento.
61
Orbene, nel caso di specie, gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] rivelano, in particolare, che i documenti che
accompagnavano gli animali durante un trasporto all’interno del territorio della Repubblica ellenica non indicavano l’orario
di partenza e che gli ispettori dell’UAV hanno scoperto talune irregolarità in documenti che le autorità nazionali competenti
avevano già controllato. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, a tale proposito, che determinate copie di certificati sanitari e di
ruolini di marcia, che accompagnavano animali provenienti dalla Spagna, dalla Francia e dai [OSCURATO:PERSONA], destinati al macello
nella Repubblica ellenica, erano incoerenti, e che mancavano informazioni importanti. Inoltre, secondo gli accertamenti effettuati
dall’UAV, la durata dei viaggi dichiarata nella maggior parte dei ruolini di marcia era incoerente e irrealizzabile. A titolo
di esempio, la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato il caso di un ruolino di marcia nel quale non veniva indicato alcun riposo intermedio
tra una stazione nell’Italia meridionale e la destinazione finale nella Repubblica ellenica.
62
Peraltro, emerge segnatamente dalla relazione sulla missione n. 8042/2006 che nel dipartimento di Kilkis l’autorità nazionale
competente ha precisato di non aver svolto alcun controllo sui ruolini di marcia e che nel dipartimento di Tesprotia le competenti
autorità locali hanno trattenuto gli originali dei ruolini di marcia anziché restituirli ai trasportatori, i quali avrebbero
dovuto consegnarli all’autorità competente del luogo di provenienza. Inoltre, a Patrasso le autorità nazionali competenti
hanno controllato i ruolini di marcia solo fino al porto, ma non per la parte rimanente del viaggio fino a destinazione; le
autorità nazionali competenti non si sono quindi accorte che i tempi di traversata, in numerosi trasporti destinati alle isole
di Lesbo e Chio, erano più lunghi di quanto consentito.
63
Dall’insieme delle precisazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge che, nonostante l’introduzione del sistema di controllo
dei ruolini di marcia in seguito alla circolare del 2003, non tutti i dipartimenti effettuavano controlli. Le autorità competenti
non potevano dunque procedere alle ispezioni obbligatorie dei mezzi di trasporto previsti all’art. 8, primo comma, lett. b)
e d), della direttiva 91/628. Inoltre, si evince da tali stesse precisazioni che, anche quando venivano effettuati i controlli,
avveniva spesso che le autorità competenti non identificassero irregolarità sostanziali relative ai ruolini di marcia.
64
Si deve dunque concludere che gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue censure, relativi agli
anni 2003 e 2006, dimostrano, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, che la Repubblica
ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi su di essa incombenti in forza degli artt. 5,
parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, e 8, primo comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628.
65
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della Repubblica ellenica secondo il quale, se le autorità
competenti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri hanno compilato determinati ruolini di marcia, le autorità elleniche competenti possono controllare
unicamente l’esecuzione di tali ruolini e non i dati in essi contenuti.
66
Infatti, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], il controllo dei ruolini di marcia è volto a garantire il rispetto delle
disposizioni della direttiva 91/628. Pertanto, il controllo non può limitarsi alla verifica dell’esistenza del ruolino di
marcia o alla verifica dei dati in esso contenuti, ma deve comprendere anche l’esame della conformità del trasporto di animali
con la normativa comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.
67
Pertanto, il solo controllo dei dati indicati nei ruolini di marcia non è sufficiente a dare esecuzione agli obblighi imposti
dalla direttiva 91/628.
68
Consegue da quanto suesposto che la parte della censura relativa alla violazione degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i),
primo trattino, e 8, primo comma, lett. b) e d),. della direttiva 91/628 è fondata.
69
Relativamente alla parte della censura riguardante la violazione dell’art. 9 della direttiva 91/628, il quale obbliga gli
[OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare i provvedimenti che esso considera necessari perché sia salvaguardato il benessere degli animali
in caso di irregolarità, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito elementi atti a dimostrare che le autorità competenti
non avrebbero agito in modo adeguato nel constatare che le disposizioni della direttiva 91/628 non erano state rispettate.
70
Pertanto, tale parte della censura non può essere accolta.
Sulla censura riguardante la violazione del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell’allegato della direttiva
91/628
– Argomenti delle parti
71
[OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica ellenica di non aver previsto, nei porti per traghetti greci o nelle immediate vicinanze,
impianti che consentono agli animali di riposarsi per un periodo di 12 ore successivo al loro sbarco dalle navi, qualora la
durata del trasporto marittimo superi le 29 ore.
72
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea in particolare che, nel porto di Igoumenitsa, esistono determinati impianti che non possono, tuttavia,
essere utilizzati in quanto le autorità competenti non hanno rilasciato le dovute autorizzazioni.
73
La Repubblica ellenica afferma, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun esempio concreto in cui il trasporto abbia
avuto una durata superiore a 29 ore. Essa sostiene inoltre che il n. 7, lett. b), incluso al punto 48 dell’allegato della
direttiva 91/628, non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a garantire impianti o punti di sosta adeguati per consentire che gli animali
riposino per 12 ore e che tale obbligo incombe solo ai trasportatori. Infine, tale Stato membro rileva che, in ogni caso,
non sussisterebbe alcun obbligo di prevedere siffatti impianti in quanto nessun trasporto marittimo tra un qualsiasi porto
per traghetti greco e un porto per traghetti di un altro Stato membro supera le 29 ore. Esso sostiene, in proposito, che la
durata del trasporto tra Bari e Igoumenitsa, che rappresenta il principale porto di transito greco, non supera le 10 o 11
ore, mentre la durata del trasporto tra Bari e Patrasso non supera le 15 ore.
74
[OSCURATO:PERSONA] contesta, tuttavia, tutti i citati argomenti. Essa fa valere, da un lato, che dal tenore letterale di detto
n. 7, lett. b), risulta chiaramente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a garantire la disponibilità di impianti per gli animali.
Dall’altro lato, essa ritiene che non corrisponda al vero la tesi sostenuta dalla Repubblica ellenica secondo cui nessun trasporto
tra un porto per traghetti greco e quello di un altro Stato membro supererebbe le 29 ore di durata.
– Giudizio della Corte
75
Si deve rammentare che, in forza del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628,
in caso di trasporto marittimo che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli
caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare, in linea di principio, di un periodo di
riposo di 12 ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze (v., a tale proposito, sentenza 9 ottobre
2008, causa C‑277/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7433, punto 27).
76
Benché tale disposizione non preveda espressamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a garantire la disponibilità nei porti
di impianti di riposo per gli animali, siffatto obbligo scaturisce tuttavia dall’esigenza che gli animali beneficino di un
periodo di riposo di 12 ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze. I trasportatori non potrebbero,
infatti, rispettare tale periodo di riposo di 12 ore se gli [OSCURATO:PERSONA] membri non mettessero a disposizione impianti a tal fine.
77
Si deve dunque rilevare che l’obbligo di prevedere siffatti impianti nei porti greci o nelle immediate vicinanze incombeva
alla Repubblica ellenica.
78
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, non vi erano impianti
di riposo per gli animali nella maggior parte dei porti greci.
79
Occorre dunque considerare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari a prevedere, nei porti
per traghetti o nelle immediate vicinanze, impianti che consentano il riposo degli animali dopo il loro sbarco dalle navi,
è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell’allegato
della direttiva 91/628.
80
Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento dedotto dalla Repubblica ellenica secondo il quale non
vi sarebbe alcun obbligo di prevedere siffatti impianti in quanto nessun trasporto tra un porto per traghetti greco e quello
di un altro Stato membro supererebbe le 29 ore di durata.
81
A tale proposito, si deve rammentare che, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra, la Corte ha precisato che la cosiddetta
regola «14+1+14» di cui al n. 4, lett. d), incluso al punto 48 dell’allegato della direttiva 91/628, deve essere intesa nel
senso che autorizza una durata massima di trasporto di 28 ore, intervallata da un periodo minimo di riposo di un’ora. Si deve
dunque prendere in considerazione questa durata di 28 ore.
82
Tuttavia, anche qualora la durata della traversata tra Bari e il principale porto di transito greco non superi le 10 o 11
ore, non è escluso che gli animali possano essere trasportati a partire da altri porti comunitari, implicando dunque una durata
di trasporto marittimo maggiore. Inoltre, come correttamente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 97 e 98 delle sue
conclusioni, in taluni casi particolari previsti dalla direttiva 91/628 il riposo degli animali può essere imposto anche se
il trasporto marittimo ha una durata inferiore a 28 ore.
83
Alla luce di quanto esposto, si deve dichiarare che la censura relativa alla violazione del n. 7, lett. b), incluso al punto
48 del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, è fondata.
Sulla censura relativa alla violazione dell’art. 8 della direttiva 91/628
– Argomenti delle parti
84
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che dalle relazioni sulle missioni nn. 9211/2003, 7273/2004 e 8042/2006 risulta che la Repubblica
ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari per garantire in [OSCURATO:PERSONA] un controllo sufficiente dei mezzi di trasporto
e degli animali in modo da prevenire forme illecite di trasporto stradale degli animali.
85
Essa evidenzia, in particolare, che determinate prefetture greche, tra cui quelle di Acaia, Kilkis e Serres, non hanno previsto
lo svolgimento di alcun controllo di tal tipo, o per mancanza di personale, o in quanto tale controllo sarebbe già effettuato
nei porti greci. Dalla relazione sulla missione n. 9211/2003 risulta inoltre che nei dipartimenti greci si svolge un controllo
solamente nei porti e al passaggio delle frontiere, mentre non si effettua alcun controllo altrove durante il trasporto. [OSCURATO:PERSONA] segnala, peraltro, che il progetto pilota con cui sono stati previsti controlli supplementari, già menzionato
dalla Repubblica ellenica nella fase del procedimento precontenzioso, non ha incluso tutte le prefetture: non vi è stata inclusa,
ad esempio, quella della Tessaglia, dove sono state accertate carenze nell’ambito della missione n. 9211/2003.
86
La Repubblica ellenica fa valere che l’art. 8 della direttiva 91/628 dev’essere interpretato nel senso che, perché vi sia
un’infrazione relativa a tale disposizione, è necessario dimostrare una totale assenza di controlli sulla protezione degli
animali durante il trasporto.
87
In ogni caso, tale Stato membro ritiene che l’esecuzione di un progetto pilota che prevede ispezioni in determinati dipartimenti
ad opera di squadre miste, come anche l’applicazione di sanzioni ai trasportatori nonché l’avvio di vari procedimenti di mutua
assistenza con determinati [OSCURATO:PERSONA] membri, valgano a dimostrare che le autorità elleniche provvedono ad effettuare i controlli
richiesti dalla normativa comunitaria.
88
[OSCURATO:PERSONA] replica affermando che il controllo dei mezzi di trasporto e degli animali, per essere conforme alle disposizioni
comunitarie, deve essere congruo, soddisfacente ed efficace. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], i controlli sui ruolini di marcia
svolti dalle autorità greche non sono stati efficaci e congrui, così da prevenire forme illecite di trasporto stradale degli
animali.
– Giudizio della Corte
89
Si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. a), della direttiva 91/628 gli [OSCURATO:PERSONA] membri si assicurano
che le autorità competenti verifichino il rispetto delle prescrizioni di tale direttiva, senza discriminazioni, controllando
i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale. Il secondo comma di detta disposizione precisa che tali
controlli devono riguardare un campione adeguato di animali trasportati all’interno di ciascuno Stato membro ogni anno.
90
A tale proposito si deve constatare che risulta dagli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], relativi al periodo tra
il 2003 e il 2006, che, da un lato, diverse prefetture non prevedevano alcun controllo dei mezzi di trasporto e che, dall’altro,
quando venivano svolti siffatti controlli, essi riguardavano solamente i porti e le frontiere, ma non le strade, come imposto
dall’art. 8 della direttiva 91/628.
91
Si deve dunque concludere che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che siano
controllati i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale, è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti
in forza dell’art. 8 della direttiva 91/628.
92
Tale conclusione non può essere contraddetta dall’argomento della Repubblica ellenica secondo cui l’esecuzione di un progetto
pilota che prevede ispezioni in determinati dipartimenti ad opera di squadre miste, come anche l’applicazione di sanzioni
ai trasportatori nonché l’avvio di vari procedimenti di mutua assistenza con determinati [OSCURATO:PERSONA] membri, valgono a dimostrare
che le autorità elleniche provvedono ad effettuare i controlli richiesti dalla normativa comunitaria.
93
Infatti, è giocoforza constatare che l’esistenza stessa di un tale progetto non ha consentito di garantire lo svolgimento
dei controlli necessari.
94
Consegue da quanto suesposto che la censura relativa alla violazione dell’art. 8, primo comma, lett. a), della direttiva 91/628
è fondata.
Sulla censura relativa alla violazione dell’art. 18, n. 2, della direttiva 91/628
– Argomenti delle parti
95
[OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica ellenica, in base alle missioni nn. 9002/2003 e 9211/2003, di non aver adottato i
provvedimenti necessari affinché siano imposte sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nel caso di trasgressioni ripetute
o gravi delle disposizioni relative alla protezione degli animali durante il trasporto.
96
La Repubblica ellenica osserva tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto alcun fatto concreto a sostegno delle proprie critiche.
In ogni caso, essa afferma che le autorità competenti infliggono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, come dimostrerebbe
l’elenco di decisioni con cui sono state inflitte sanzioni amministrative riportato al punto 18 del suo controricorso.
– Giudizio della Corte
97
Occorre evidenziare che l’art. 18, n. 2, della direttiva 91/628 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare, in caso di infrazioni
ripetute alla citata direttiva o di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali, i provvedimenti necessari
per ovviare alle mancanze rilevate.
98
[OSCURATO:PERSONA] mira a dimostrare l’inefficacia del sistema applicato dalla Repubblica ellenica adducendo che i controlli di
base sono deboli, il numero degli avvertimenti scritti è ridotto e i procedimenti di applicazione delle sanzioni sono problematici.
La relazione sulla missione dell’UAV n. 9211/2003 indica, in particolare, che nel 2002 per 26 violazioni sono stati applicati
9 avvertimenti orali, 16 avvertimenti scritti e una sanzione amministrativa. Inoltre, né nel 2001 né nel 2002 vi sarebbe stata
alcuna sospensione o revoca dell’autorizzazione al trasporto. Detta relazione sottolinea anche che in un dipartimento, a fronte
di talune violazioni, sono state proposte quattro sanzioni pecuniarie per un importo di EUR 3 000, le quali non sono però
mai state irrogate.
99
Tuttavia, come giustamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 141 delle sue conclusioni, i dati contenuti in tali
relazioni, imprecisi e generici, non sono atti a dimostrare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi su di essa
incombenti in forza dell’art. 18, n. 2, della direttiva 91/628.
100
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato alcun elemento relativo alla frequenza delle violazioni né alla gravità delle sofferenze
subite dagli animali per tali violazioni. Orbene, in assenza di tali elementi, non si può constatare la violazione dell’art. 18,
n. 2, della direttiva 91/628.
101
Si deve pertanto respingere la censura relativa alla violazione dell’art. 18, n. 2, della direttiva 91/628.
Sulla censura relativa alla violazione degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), e 6, n. 1, della direttiva 93/119
– Argomenti delle parti
102
[OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica ellenica di non aver adottato i provvedimenti necessari per garantire l’osservanza
delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione.
103
[OSCURATO:PERSONA] indica che, nell’ambito delle missioni nn. 9002/2003 e 7273/2004, l’UAV ha accertato che, in determinati macelli
visitati, il controllo sullo stordimento dei suini e degli ovini era insufficiente e che era di conseguenza possibile che
tutti gli animali non fossero stati storditi in maniera efficace, in violazione della direttiva 93/119. Del pari è stato rilevato
che, in violazione dell’allegato D, n. 1, della stessa direttiva, l’intervallo tra lo stordimento e il dissanguamento era
troppo lungo, cosicché gli animali avrebbero potuto riprendere conoscenza nel corso di quest’ultima fase.
104
[OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che, nell’ambito della missione n. 8042/2006, l’UAV ha nuovamente accertato irregolarità relative
allo stordimento degli animali. Gli ispettori dell’UAV hanno accertato in particolare la mancanza di manutenzione delle attrezzature
di stordimento, il cattivo funzionamento di tali attrezzature, l’assenza di assistenza adeguata nonché intervalli eccessivi
tra lo stordimento e il dissanguamento.
105
La Repubblica ellenica considera, anche in questo caso, che la [OSCURATO:PERSONA] basi le sue conclusioni su meri dubbi e eventualità
senza citare esempi concreti.
106
Tale Stato membro sostiene che le mancanze accertate sarebbero, in ogni caso, minime e si riferirebbero unicamente a casi
isolati, che erano stati peraltro sanzionati. Detto governo ritiene inoltre che l’organizzazione di formazioni continue e
la comunicazione di informazioni, in particolare rivolte ai veterinari, consentirebbe di ovviare a tali mancanze.
107
Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia sostanzialmente che, contrariamente a quanto apparentemente ritenuto dalla Repubblica
ellenica, non è rilevante sapere se la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di stabilire che gli animali erano completamente privi di
sensi nei macelli controllati. Si tratterebbe, piuttosto, di sapere se le attrezzature necessarie allo stordimento e all’abbattimento
venissero utilizzate in modo rapido ed efficace al fine di evitare, nei limiti del possibile, la sofferenza degli animali
conformemente alle disposizioni dell’art. 6, n. 1, della direttiva 93/119.
– Giudizio della Corte
108
Si deve ricordare che gli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), e 6, n. 1, della direttiva 93/119 sono volti ad evitare eccitazione,
dolore e sofferenza agli animali destinati ad essere utilizzati dall’uomo. In particolare, l’art. 3 della stessa obbliga a
risparmiare agli animali sofferenze evitabili prima e durante la macellazione. La direttiva 93/119 prevede parimenti, ai suoi
artt. 5, n. 1, lett. d), e 6, n. 1, rispettivamente, che gli animali devono essere dissanguati in maniera rapida ed efficace
e che gli impianti per lo stordimento e l’abbattimento devono essere soggetti ad una corretta manutenzione e impiegati efficacemente.
109
Orbene, nel caso di specie, gli elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], menzionati ai paragrafi 153‑155 delle conclusioni
dell’avvocato generale, evidenziano in particolare che, sebbene nei tre macelli visitati dagli ispettori dell’UAV durante
la missione n. 9002/2003 l’attrezzatura per lo stordimento degli animali e la sua manutenzione fossero essenzialmente conformi
alle disposizioni comunitarie, è stato rilevato che, in uno di questi macelli, i suini non erano stati efficacemente storditi
con l’apparecchio che provoca l’elettroshock. Si sono inoltre evidenziati altri problemi anche in sede di stordimento degli
animali. In uno dei macelli l’immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento di tre mucche sono durati un’ora; inoltre
l’intervallo tra lo stordimento e la macellazione di due bovini è stato di 120 secondi, tempo sufficiente a che gli animali
riprendessero conoscenza. Anche nella macellazione di ovini l’intervallo tra lo stordimento e la macellazione è stato così
lungo (37 secondi) che è possibile che gli animali abbiano ripreso conoscenza.
110
Inoltre, dalla relazione sulla missione n. 7273/2004 emerge che in un macello nel dipartimento di Fthiotida mancava l’impianto
per abbeverare gli animali nelle aree di stabulazione, inoltre i pavimenti non erano orizzontali. In un altro macello controllato
non vi era corrente per lo stordimento elettrico degli animali. Nel dipartimento di Trikala, lo stordimento di suini nel macello
visitato dagli ispettori dell’UAV è risultato inefficace e l’intervallo tra lo stordimento e la macellazione eccessivamente
lungo. È stato inoltre accertato che lo stordimento dei bovini era inefficace e non era disponibile l’attrezzatura di riserva
per lo stordimento.
111
Emerge, dunque, dal complesso delle indicazioni che precedono che diverse irregolarità sono state accertate in macelli situati
in numerosi dipartimenti della Repubblica ellenica. Tali irregolarità riguardavano, anzitutto, la procedura di stordimento
degli animali, in seguito, l’obbligo di dissanguamento rapido ed efficace e, infine, l’obbligo di garantire una corretta manutenzione
e un impiego efficace degli impianti per lo stordimento e l’abbattimento.
112
Si deve dunque concludere che gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], relativi al periodo tra il 2003 e il 2006,
dimostrano, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, che la Repubblica ellenica non ha
adottato i provvedimenti necessari a conformarsi agli obblighi su di essa incombenti in forza degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d),
e 6, n. 1, della direttiva 93/119.
113
Tale conclusione non può essere messa in discussione né dall’argomento dedotto dalla Repubblica ellenica secondo il quale
la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe citato alcun esempio concreto di animali nei confronti dei quali sarebbe stata violata la normativa
comunitaria, né da quello secondo cui tale Stato membro avrebbe ovviato alle irregolarità evidenziate dalla [OSCURATO:PERSONA] organizzando
seminari formativi per i veterinari.
114
Occorre infatti osservare, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], che non è rilevante sapere se tale istituzione potesse stabilire
che gli animali fossero completamente privi di sensi nei macelli controllati e se essa potesse citare esempi concreti di animali
che non lo erano. Il compito della [OSCURATO:PERSONA] consiste nel verificare se le attrezzature necessarie allo stordimento e all’abbattimento
siano utilizzate in modo rapido ed efficace al fine di limitare la sofferenza degli animali, conformemente alle disposizioni
della direttiva 93/119. Si deve inoltre sottolineare che, benché l’organizzazione di seminari formativi per i veterinari rappresenti
un provvedimento positivo, esso non può tuttavia garantire, come misura unica, il rispetto della normativa comunitaria in
materia di protezione degli animali durante l’abbattimento.
115
Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che la censura relativa alla violazione degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d),
e 6, n. 1, della direttiva 93/119 è fondata.
Sulla censura relativa alla violazione dell’art. 8 della direttiva 93/119
– Argomenti delle parti
116
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in base all’esito delle missioni durante le quali sono state accertate rilevanti irregolarità
nei macelli, la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari per garantire forme appropriate di ispezione
e sorveglianza nei macelli.
117
Essa rimprovera soprattutto a tale Stato membro di non aver completamente attuato l’annunciato piano d’azione. Tale piano
prevedeva una nuova ispezione per tutti i macelli esistenti nelle prefetture greche entro la fine del 2001. Essa sottolinea,
inoltre, che le autorità greche non avrebbero sufficientemente collaborato con gli ispettori dell’UAV, in quanto determinati
macelli che avrebbero dovuto essere assoggettati a controllo erano inaccessibili a causa di scioperi annunciati solamente
un giorno prima della missione.
118
La Repubblica ellenica afferma, nel controricorso, di incontrare difficoltà nello stabilire esattamente di quali obblighi
gli venga rimproverato l’inadempimento.
119
In ogni caso, tale Stato membro ritiene che non gli si possa addebitare alcun inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 8
della direttiva 93/119, dal momento che i veterinari competenti hanno svolto controlli appropriati, che sono stati organizzati
seminari formativi e che tutti i macelli sono stati nuovamente ispezionati.
– Giudizio della Corte
120
Conformemente all’art. 8 della direttiva 93/119, l’ispezione e la sorveglianza dei macelli sono effettuate sotto la responsabilità
dell’autorità competente, la quale può accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i reparti del macello per accertare
che le disposizioni di tale direttiva sono rispettate.
121
Occorre rilevare che, anche se la Repubblica ellenica fa valere che le autorità competenti hanno effettuato i controlli necessari,
tale stesso Stato non contesta tuttavia che il piano d’azione, il quale prevedeva una nuova ispezione di tutti i macelli greci
entro la fine del 2001, non era stato completamente attuato alla data prevista. Detto Stato membro non contesta neanche il
fatto che i diversi termini impartiti alle autorità competenti per effettuare le ispezioni e presentare i risultati di tali
ispezioni sono stati continuamente prorogati e che il termine è stato infine fissato al 30 luglio 2005. Del resto, dalla missione
n. 7273/2004 emerge che il Ministero per lo Sviluppo rurale e l’Alimentazione ha reso noto che le autorità competenti avevano
ispezionato i macelli solo in 38 dipartimenti su 54.
122
È giocoforza constatare, pertanto, che la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari per garantire forme
appropriate di ispezione e sorveglianza nei macelli, conformemente all’obbligo su di essa incombente in forza dell’art. 8
della direttiva 93/119.
123
Ne consegue che la censura relativa alla violazione dell’art. 8 della direttiva 93/119 è fondata.
124
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato
tutti i provvedimenti necessari:
– di modo che le competenti autorità effettuino controlli obbligatori dei ruolini di marcia,
– perché siano previsti impianti di riposo degli animali dopo lo scarico dalle navi nei porti per traghetti o nelle immediate
vicinanze,
– perché siano effettivamente eseguiti i controlli dei mezzi di trasporto e degli animali,
– per garantire l’osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione, e
– perché i macelli siano ispezionati e controllati adeguatamente,
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, e 8
della direttiva 91/628, e del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell’allegato della stessa direttiva nonché
degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), 6, n. 1, e 8 della direttiva 93/119.
Sulle spese
125
A sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. A norma del n. 3 dello stesso articolo, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti
le proprie spese, segnatamente, qualora le parti soccombano rispettivamente su uno o più capi.
126
Nella fattispecie, occorre condannare la Repubblica ellenica a sopportare i due terzi delle spese e la [OSCURATO:PERSONA] a sopportarne
un terzo.
Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:
–
di modo che le competenti autorità effettuino controlli obbligatori dei ruolini di marcia,
–
perché siano previsti impianti di riposo degli animali dopo lo scarico dalle navi nei porti per traghetti o nelle immediate
vicinanze,
–
perché siano effettivamente eseguiti controlli dei mezzi di trasporto e degli animali,
–
per garantire l’osservanza delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione, e
–
perché i macelli siano ispezionati e controllati adeguatamente,
–
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, e 8
della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e
recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003,
n. 806, e del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell’allegato della stessa direttiva, come modificata dal
regolamento n. 806/2003, nonché degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993,
93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica ellenica è condannata a sopportare i due terzi delle spese e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee a sopportare
un terzo delle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il greco.