CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 41606/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati in materia di stupefacenti separatamente giudicati in sede di cognizione. Secondo il giudice dell’esecuzione mancavano indici esteriori significativi di una programmazione unitaria comune ai reati medesimi, le cui condotte apparivano spazialmente e temporalmente distanziate, nonché messe in atto nell’ambito di uno stile di vita improntato alla devianza. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Mediante unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dato ostativo rilievo ad elementi non decisivi, quali la distanza cronologica e geografica tra condotte, pretermettendo ingiustamente l’incontrovertibile collegamento esecutivo tra le condotte medesime, aventi stessa indole e identica matrice, e solo per ragioni casuali accertate in separati processi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Il riscontro della serie di elementi a tal fine rilevanti – serie includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è peraltro rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto. 2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto. Detto giudice ha infatti individuato, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, nell’ampio arco temporale teatro delle vicende delittuose di causa (circa sei anni), e nella diversità delle piazze di spaccio, gli elementi decisivi per escludere, in concreto, l’unicità di disegno criminoso, e per ritenere le vicende stesse, fuori dei limiti in cui il beneficio risulta già concesso in sede di cognizione, frutto di risoluzioni criminose estemporanee, avulse da un’unitaria e iniziale programmazione. Si è a cospetto di argomentazioni ineccepibili, non scalfite dalle censure di stampo meramente confutativo avanzate in questa sede. 3. Il ricorso deve essere respinto alla luce delle considerazioni che precedono. Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]