CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19882/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 17 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della decisione impugnata, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre mesi di arresto e 60,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 678 cod. pen. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in quattro correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello dell'Aquila nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dei fatti dalla Guardia di Finanza - che trovava il materiale pirico controverso, ammontante a 5,862 chilogrammi, all'esterno del negozio di articoli per la casa di Cornacchia - risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale del ricorrente, che accompagnava personalmente i militari nell'area dove gli oggetti pirotecnici venivano sequestrati. Ritenuto che l'elevato quantitativo di materiale pirotecnico sequestrato il 31 dicembre 2018 non consente di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il