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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05840/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 - con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per non essere stato il reato riqualificato nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, t.u.s. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (pp. 4-5, in cui si ricostruisce una fiorente e continuativa attività di spaccio di cocaina nei confronti di diversi acquirenti), essendo peraltro volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono l'inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali con riguardo all'art. 546 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per eccessivo aumento della pena a titolo di continuazione - trattandosi di doglianza inerente al trattamento punitivo, sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale parzialmente accolto sul punto il gravame, concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulla recidiva e ridotto la pena con un contenuto aumento a titolo di continuazione nonostante la plurima reiterazione del reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; Rilevato che nello stesso procedimento è stato altresì proposto ricorso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], parimenti assegnato a questa Settima sezione, ma che, ad avviso del Collegio, lo stesso non è inammissibile con riguardo al terzo motivo, sicché, previa separazione, gli atti ad esso relativi debbono essere trasmessi alla Terza sezione di questa Corte per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Dispone la restituzione degli atti alla Terza sezione limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non essendo risultato inammissibile il terzo motivo di ricorso dalla sua difesa formulato.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 - con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per non essere stato il reato riqualificato nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, t.u.s. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (pp. 4-5, in cui si ricostruisce una fiorente e continuativa attività di spaccio di cocaina nei confronti di diversi acquirenti), essendo peraltro volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono l'inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali con riguardo all'art. 546 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per eccessivo aumento della pena a titolo di continuazione - trattandosi di doglianza inerente al trattamento punitivo, sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale parzialmente accolto sul punto il gravame, concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulla recidiva e ridotto la pena con un contenuto aumento a titolo di continuazione nonostante la plurima reiterazione del reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; Rilevato che nello stesso procedimento è stato altresì proposto ricorso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], parimenti assegnato a questa Settima sezione, ma che, ad avviso del Collegio, lo stesso non è inammissibile con riguardo al terzo motivo, sicché, previa separazione, gli atti ad esso relativi debbono essere trasmessi alla Terza sezione di questa Corte per l'ulteriore corso. P.Q.M. Dispone la restituzione degli atti alla Terza sezione limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non essendo risultato inammissibile il terzo motivo di ricorso dalla sua difesa formulato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
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