CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rtù di procura rilasciata a margine delricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/2026– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 2266 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 gennaio 2020 (R.G.N. 593/2015).Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Udito il Pubblico Ministero, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con esclusivo riguardoal dodicesimo motivo.Udito, per la ricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione,per delega verbale, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Udito, per il controricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che haribadito le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bariha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia delTribunale della medesima sede, ha condannato C.I.A., societàcooperativa a responsabilità limitata in liquidazione (d’ora innanzi,C.I.A.), a pagare all’INPS la somma di Euro 875.275,00, oltre allesanzioni e alle somme aggiuntive.La Corte territoriale ha ammesso i documenti prodotti in appellodall’INPS, in quanto indispensabili per l’accertamento della veritàmateriale, e ha riconosciuto la fondatezza della pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA],sulla base delle seguenti considerazioni.Dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, più attendibili rispettoa quelle rese in giudizio, emerge che i lavoratori della cooperativaerano addetti all’assistenza agli anziani e non alle attività di pulizia, chela cooperativa ha rappresentato allo scopo di lucrare un più favorevoletrattamento sul versante contributivo. Trattamento che l’INPS hacorrettamente rideterminato, in ossequio all’art. 1 del decreto-legge 9- 2 -Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/2026ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7dicembre 1989, n. 389.Inoltre, si rivelano generiche le contestazioni della cooperativa inordine al conguaglio degli assegni per il nucleo familiare.Dev’essere disattesa, infine, l’eccezione di prescrizione, in quantola cooperativa avrebbe dolosamente occultato il proprio debito e talecondotta fraudolenta varrebbe a sospendere il corso della prescrizione(art. 2941, n. 8, cod. civ.).2.– Contro la sentenza d’appello C.I.A. ricorre per cassazione,articolando tredici motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’originaria adunanza camerale.3.– All’impugnazione l’INPS resiste con controricorso.4.– La causa, dopo l’infruttuosa trattazione camerale del 10 ottobre2025, è stata rimessa alla pubblica udienza del 12 maggio 2026.5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendol’accoglimento del ricorso con esclusivo riguardo al dodicesimo motivo.6.– In vista dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.7.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hannoformulato le richieste riportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione e falsaapplicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 115, 116, 414, 416, 421,437 e 442 e seguenti cod. proc. civ. e dell’art. 24 del decreto legislativo26 febbraio 1999, n. 46: la Corte d’appello avrebbe illegittimamentedisposto l’acquisizione delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nellafase ispettiva, documenti che l’[OSCURATO:PERSONA], attore in senso sostanziale, nonavrebbe prodotto nel giudizio di primo grado, costituendosi- 3 -Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/2026tardivamente, e che non avrebbe neppure chiesto di acquisire nelgiudizio d’appello.1.1.– Il motivo è infondato.1.2.– Il giudice può acquisire, anche in grado d’appello (art. 437,secondo comma, cod. proc. civ.), nuovi elementi di prova dalla cuiproduzione la parte sia formalmente decaduta, purché la prova riguardifatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pistaprobatoria constatabile dagli atti e dunque dagli elementi istruttori giàacquisiti e dall’oggetto del processo così come definito dalle allegazionidelle parti, sia concretamente idonea, secondo un ragionamento basatosull’id quod plerumque accidit, a colmare un deficit dimostrativorispetto ad un fatto decisivo per il giudizio (Cass., sez. lav., 14dicembre 2025, n. 32596).Invero, nel rito del lavoro, il principio dispositivo dev’esserecontemperato con quello di ricerca della verità materiale (Cass., sez.lav., 19 agosto 2024, n. 22907) e, nel giudizio d’appello, costituisceprova nuova indispensabile quella di per sé idonea a eliminare ognipossibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dallapronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciaremargini di dubbio oppure provando quel che era rimasto nondimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievoche la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altracausa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., sez. lav., 21giugno 2025, n. 16646, e 12 giugno 2024, n. 16358).1.3.– A tali princìpi, puntualmente richiamati anche nella memoriascritta del Pubblico Ministero (pagina 3), si è uniformata la Corte dimerito.Non presta il fianco, dunque, a censure la scelta di disporre, conordinanza del 19 febbraio 2018, l’acquisizione dei documentiriguardanti l’accertamento ispettivo.- 4 -Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/2026I giudici d’appello hanno argomentato diffusamentesull’indispensabilità dei documenti acquisiti d’ufficio, in quanto idonei adissipare le incertezze sulla ricostruzione fattuale e comunque correlatialle allegazioni ritualmente introdotte nel dibattito processuale (pagine5 e 6 della sentenza d’appello), in linea con l’orientamentocomunemente recepito sui poteri istruttori officiosi.Né giova invocare, in senso contrario, la decadenza dai mezziistruttori o la mancata sollecitazione espressa dei poteri istruttoriesercitati ex officio.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia sull’eccezioned’inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite dall’[OSCURATO:PERSONA] nel corsodell’ispezione, dichiarazioni rese da soggetti titolari di un interesse incausa specifico e attuale.2.1.– La critica non può essere accolta.2.2.– In primo luogo, l’omesso esame di una questione puramenteprocessuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabilesoltanto nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito(Cass., sez. III, 16 ottobre 2024, n. 26913).Inoltre, nel caso di specie, si configura un’ipotesi di reiezioneimplicita dell’eccezione, che può essere censurata in sede di legittimitànon per il vizio di omessa pronuncia, ma per la violazione di legge eper il difetto di motivazione, allorché la soluzione implicitamente datadal giudice di merito si riveli erronea e sia utilmente censurata, in modotale da sottoporre al sindacato di questa Corte la statuizione inespressae la sua decisività (Cass., sez. III, 8 maggio 2023, n. 12131).2.3.– In definitiva, si deve escludere la dedotta violazione dell’art.112 cod. proc. civ.3.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente lamenta che i giudici d’appello abbiano violato gliartt. 246 e 100 cod. proc. civ., fondando la decisione su dichiarazioni- 5 -Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/2026inutilizzabili, in quanto rese da lavoratori in una posizione d’incapacitàa testimoniare.3.1.– Anche tale critica dev’essere disattesa.3.2.– Le doglianze della ricorrente s’infrangono contro i princìpi didiritto oramai consolidati, che escludono l’incapacità a testimoniare deilavoratori nella causa tra ente previdenziale e datore di lavoro per ilpagamento di contributi omessi: non si riscontra, difatti, un interessegiuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore a intervenire ingiudizio e, in coerenza con l’esclusiva titolarità del credito contributivoin capo all’ente, è ininfluente l’interesse di mero fatto a che lacontroversia sia decisa in un certo modo (per tutte, Cass., sez. lav., 20agosto 2025, n. 23594).3.3.– A tali princìpi, menzionati anche nella memoria scritta delPubblico Ministero (pagine 3 e 4), si è attenuta la sentenza d’appello ela parte ricorrente non ha enunciato argomenti persuasivi che inducanoa rimeditarli.4.– Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente imputa alla Corte di merito di aver negatol’attendibilità delle prove testimoniali espletate nel giudizio dinanzi alTribunale, sulla base di fatti che avrebbe errato nel reputarecorrispondenti al notorio (art. 115 cod. proc. civ.), come lo svolgimentodelle attività di pulizia nelle sole ore diurne.4.1.– La critica non supera il vaglio di ammissibilità.4.2.– Dietro la parvenza della violazione della legge processuale(art. 115 cod. proc. civ.) e, in particolare, delle previsioni del codice dirito in ordine al fatto notorio, il motivo ambisce a sollecitare un piùappagante esame del materiale probatorio acquisito e non incrina lecircostanziate valutazioni espresse dalla Corte territoriale nell’attribuiread alcuni elementi più solida forza persuasiva che ad altri e, inparticolare, nell’anteporre, in quanto acquisite nell’immediatezza deifatti, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.- 6 -Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/20264.3.– In ultima analisi, nei termini esposti, devono essere condivisii rilievi svolti dal Pubblico Ministero nella memoria scritta (pagina 4),nella parte in cui rimarcano l’attinenza delle censure alla valutazionedel materiale istruttorio.5.– Con la quinta censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente stigmatizza la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.: sarebbeapparente, perplessa e irriducibilmente contraddittoria la motivazionesull’asserita incompatibilità tra le testimonianze acquisite in giudizio equelle stragiudiziali, che non avrebbero affatto disconosciuto l’attivitàdi pulizia, destinata ad affiancarsi a quella di assistenza agli anziani.5.1.– Il motivo dev’essere respinto.5.2.– Le anomalie della motivazione possono esser denunciate inquesta sede quando siano radicali e inficino la sussistenza stessa dellamotivazione come segno grafico o la sua idoneità a esternare ilconvincimento raggiunto (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e7 aprile 2014, n. 8053).5.3.– Nessuno di tali vizi inficia a tal proposito la sentenzaimpugnata, come anche l’[OSCURATO:PERSONA] rileva nel controricorso (pagina 9).I giudici del gravame si attardano sull’apprezzamento delle proveacquisite (pagine 6, 7 e 8) e con dovizia di dettagli, con una disaminaesente da lacune e da aporie, danno conto delle ragioni che li hannoindotti a privilegiare taluni elementi a scapito di altri, secondo un metroplausibile e tutt’altro che arbitrario, analizzando in modoparticolareggiato il complessivo atteggiarsi dei rapporti tra le parti.6.– Con la sesta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente imputa alla Corte di merito di aver violato gli artt. 1e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,n. 602, gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l’art. 2697 cod. civ.,affermando, in contrasto con il dato testuale delle risultanze istruttorie,- 7 -Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/2026che la cooperativa non ha ottemperato all’onere della prova, per contro«pienamente soddisfatto» (pagina 23 della sentenza).6.1.– La censura incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nelcontroricorso (pagina 9).6.2.– La violazione dell’art. 2697 cod. civ. può essere ritualmentedenunciata in sede di legittimità solo quando si lamenti l’attribuzionedell’onere della prova a una parte diversa da quella che ne sarebbegravata, alla stregua delle peculiarità della fattispecie sostanzialededotta in causa. Esula, per contro, dalla violazione dell’art. 2697 cod.civ. la censura che si appunti sulle valutazioni espresse dal giudice dimerito in ordine alla concludenza della prova offerta dalla parte onerata(Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313).6.3.– Su tali valutazioni indugia la ricorrente, imputando alla Cortedi merito di avere errato nel ritenere dimostrati gli assunti dell’[OSCURATO:PERSONA],sul quale incombe l’onere di allegare e di suffragare gli elementicostitutivi della pretesa. È, dunque, la valutazione dei dati probatoriche, in ultima istanza, si contesta.7.– Con la settima doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.), la ricorrente deduce l’omessa pronuncia sulle eccezionidifensive formulate in appello e concernenti la mancata dimostrazionedell’asserito svolgimento dell’assistenza agli anziani da parte ditrentatré lavoratori: su tali posizioni nessun elemento probatoriosarebbe stato acquisito, anche a voler considerare le risultanze delverbale ispettivo valorizzato nella pronuncia d’appello.7.1.– La doglianza è infondata.7.2.– La Corte di merito, nel confermare nella sua interezza lapretesa contributiva, ha inequivocabilmente disatteso le questioni oggiriproposte.7.3.– Non ricorre, pertanto, il vizio dedotto in relazione all’art. 112cod. proc. civ.- 8 -Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/20268.– Con l’ottava critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,oggetto di discussione fra le parti: la mancata dimostrazione, conriferimento a trentatré lavoratori, dello svolgimento di mansioni diassistenza agli anziani.8.1.– La critica non coglie nel segno.8.2.– La Corte di merito ha disatteso la prospettazione difensivadell’odierna ricorrente, in quanto, dai dati probatori raccolti edall’essenziale omogeneità delle situazioni scrutinate, ha ritenuto dipotere ragionevolmente desumere elementi idonei a orientare l’analisiper tutte le posizioni coinvolte, in difetto di elementi apprezzabilisuscettibili di giustificare, a tale riguardo, esiti difformi.8.3.– Tale prudente apprezzamento del materiale istruttorio sisottrae a censure e non palesa alcun omesso esame di fatti decisivi,idonei a sovvertire la decisione adottata e la tenuta logica dellacomplessiva valutazione che dal percorso argomentativo dellapronuncia impugnata, esaminato in tutte le sue interrelazioni, si puòinferire.9.– Con il nono mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente addebita alla sentenza d’appello di non averpronunciato sull’eccezione di doppia contribuzione, ritualmenteformulata nel giudizio di primo grado e reiterata in quello di gravame:in virtù dell’inquadramento dei lavoratori come addetti all’assistenzaagli anziani, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe «ingiunto per due volte il pagamentodelle stesse differenze di contribuzione, calcolate sulla maggioreretribuzione asseritamente spettante per le presunte mansioni diassistente agli anziani, riferite sempre agli stessi lavoratori» (pagina28 del ricorso per cassazione).9.1.– La censura è fondata.- 9 -Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/20269.2.– La parte ricorrente, in ossequio ai requisiti di specificitàsanciti dal codice di rito, ha dedotto di aver devoluto la questione ancheai giudici del gravame (pagine 27, 28 e 29 del ricorso per cassazione).Su tale specifico oggetto d’indagine, che involge il merito dellapretesa e sottende autonomi accertamenti, la Corte d’appello non haadottato alcuna statuizione espressa o implicita, idonea a dirimere lecontrapposte prospettazioni delle parti.Non si possono trarre, difatti, elementi risolutivi dalla meraconferma delle risultanze del verbale rispetto al tema della duplicazionedelle poste di credito, che si raccorda a profili diversi da quelliscandagliati nella pronuncia d’appello.9.3.– Sussiste, dunque, il vizio di omessa pronuncia.10.– Con il decimo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), la ricorrente assume che la Corte di merito abbia omesso l’esamedi un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti: la duplicazionedi alcune poste di credito dedotte dall’[OSCURATO:PERSONA], alla stregua delle ragionigià esposte nell’illustrazione della nona censura.10.1.– L’accoglimento del nono mezzo conduce a dichiarareassorbito l’esame del decimo, che concerne, da un’angolazionestrettamente connessa, il medesimo profilo.11.– Con l’undicesimo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente allega violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.: l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbeconfutato i puntuali rilievi della cooperativa sul meccanismo di calcolodegli assegni per il nucleo familiare e la Corte di merito, nel reputaretali rilievi sforniti di prova, non avrebbe tenuto alcun conto di tale “noncontestazione”.11.1.– La censura si rivela inammissibile.11.2.– Quanto agli assegni sul nucleo familiare, la Corte d’appelloha proceduto a un’articolata valutazione comparativa delleargomentazioni delle parti, annettendo maggiore forza dimostrativa ai- 10 -Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/2026riscontri documentali addotti dall’[OSCURATO:PERSONA] rispetto alle difese dispiegatedall’odierna ricorrente (pagina 11 della sentenza impugnata),considerandole inidonee a dare esaustiva giustificazione dellediscrepanze segnalate.11.3.– Nel dedurre in maniera apodittica la violazione dell’art. 115cod. proc. civ. e del principio di “non contestazione”, la ricorrente, inultima analisi, ambisce a sovvertire tale complessivo apprezzamento,che pondera tutte le risultanze acquisite e fa leva sugli elementivalorizzati dall’[OSCURATO:PERSONA], inconciliabili con quelli che la ricorrente oggiripropone come provvisti di un maggior grado di attendibilità.Né il motivo si premura di confutare tutti i passaggi in cui si dipanal’iter logico della decisione impugnata, sorretta dalla disamina e dalraffronto tra gli elementi prospettati hinc et inde.12.– Con il dodicesimo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2941, n. 8, cod. civ.: la Corte territoriale avrebbe errato nelravvisare un occultamento doloso del debito, in difetto di qualsivogliadimostrazione di una condotta idonea a determinare una vera e propriaimpossibilità di agire.12.1.– La critica è fondata.12.2.– La Corte territoriale puntualizza che l’odierna ricorrente haintenzionalmente costituito una posizione assicurativa fittizia, al fine dilucrare le agevolazioni contributive, e ha così occultato al creditorel’obbligazione, ingenerando «un’obiettiva situazione preclusiva, perl’ente previdenziale, della conoscenza del credito, della conseguenteadozione delle relative determinazioni e della possibilità di far valere ilproprio diritto» (pagina 11 della sentenza d’appello).Poste tali premesse, i giudici del gravame rimproverano alla societàuna condotta intenzionalmente diretta a occultare l’esistenzadell’obbligazione e idonea a determinare una vera e propria- 11 -Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/2026impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento delcredito (pagina 12 della pronuncia impugnata).12.3.– La censura non dissimula quella richiesta di rivalutazione delmerito che l’[OSCURATO:PERSONA], nel controricorso (pagina 10), paventa, ma siappunta sulla qualificazione giuridica dei fatti di causa e denunciaritualmente l’error in iudicando in cui i giudici d’appello sono incorsi.Al fine d’individuare il dies a quo della prescrizione (art. 2935 cod.civ.), la disciplina vigente conferisce rilievo soltanto alla possibilitàlegale di esercizio di esercizio del diritto (Cass., sez. I, 3 maggio 1999,n. 4389).L’impedimento di fatto può sospendere il corso della prescrizionenelle ipotesi tassative che il legislatore ha tipizzato (Cass., S.U., 11giugno 1992, n. 7194), come avviene nell’ipotesi di dolosooccultamento del debito, ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.La previsione richiamata deroga al generale principiodell’irrilevanza dell’ignoranza del titolare del diritto e, a tale scopo,richiede un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare alcreditore l’esistenza dell’obbligazione e suscettibile di determinare unavera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di agire(in tal senso, Cass., sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5413, 13 ottobre2014, n. 21567, e 24 ottobre 1998, n. 10592).La condotta dolosa, che differisce dalla mera omissione diun’informazione (Cass., sez. I, 27 aprile 2025, n. 11067), deve creareun impedimento non superabile con gli ordinari controlli (Cass., sez.lav., 17 aprile 2007, n. 9113).Tale idoneità dev’essere valutata ex ante, secondo criteri cherispecchino l’id quod plerumque accidit.La fattispecie di sospensione in esame, proprio per la tassativitàche contraddistingue la disciplina, dev’essere intesa in termini rigorosi(Cass., sez. II, 28 settembre 1994, n. 7898).- 12 -Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/2026Inoltre, come anche il Pubblico Ministero osserva nella memoriascritta (pagine 2 e 3), l’accertamento dev’essere condotto in concretoe non si può sostanziare in un automatismo puro e semplice (Cass.,sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529), sprovvisto di più solideevidenze empiriche.L’accertamento puntuale del coefficiente psicologico e dell’idoneitàdella condotta ingannatrice a determinare un impedimentoinsuperabile secondo gli sforzi ordinari concorre, pertanto, a definire lostesso paradigma normativo e ne rappresenta parte essenziale (Cass.,sez. lav., 6 novembre 2024, n. 28594, e, di recente, Cass., sez. lav.,17 marzo 2026, n. 6005).Da tale paradigma si è discostata la sentenza d’appello, checonsidera risolutiva la rappresentazione di un’apparenza divergenterispetto alla realtà dei rapporti e ripercorre astratte enunciazioni diprincipio, senza approfondire, tuttavia, gli elementi indefettibili dellafattispecie. Tra tali elementi spicca l’idoneità della condotta a farsorgere un impedimento non superabile, secondo una valutazione exante, con gli ordinari controlli. Sul profilo in questione non manca disoffermarsi, da ultimo, anche la memoria illustrativa depositata dallaricorrente in prossimità dell’udienza pubblica, con argomenti chel’[OSCURATO:PERSONA], in udienza, non ha confutato.Sussiste, dunque, l’error in iudicando censurato con riferimento allasussunzione dell’occultamento doloso.13.– Con la tredicesima critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.), la ricorrente deduce, infine, l’omessa pronunciasull’eccezione d’illegittimità delle somme aggiuntive di cui all’art. 116,comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.13.1.– L’ultimo motivo dev’essere accolto.13.2.– La ricorrente ha debitamente riprodotto in questa sede lededuzioni, veicolate, da ultimo, nel giudizio di gravame e attinenti alla- 13 -Numero registro generale 18536/2020Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 21785/2026Data pubblicazione 25/06/2026fondatezza della pretesa dedotta in ordine al peculiare profilodell’illegittimità delle somme aggiuntive (pagina 34 del ricorso).A tale riguardo nessuna risposta si rinviene, neppure implicita, nellapronuncia impugnata.13.3.– La sentenza è, dunque, viziata sotto questo profilo dallaviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ.14.– Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso dev’essereaccolto con esclusivo riguardo al nono, al dodicesimo e al tredicesimomotivo e la sentenza d’appello, in parte qua, va cassata.Devono essere disattesi il primo, il secondo, il terzo, il quinto, ilsettimo e l’ottavo motivo.Si palesano inammissibili la quarta, la sesta e l’undicesima censurae rimane assorbito l’esame del decimo mezzo.15.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bari, che, in diversacomposizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa, tenendoconto dei princìpi ribaditi nell’odierna decisione e degli ulteriori rilievisvolti.Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il nono, il dodicesimo e il tredicesimo motivo;respinge il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il settimo e l’ottavomezzo; dichiara inammissibili la quarta, la sesta e l’undicesima critica;dichiara assorbito il decimo motivo; cassa la sentenza impugnata inrelazione alle censure accolte; rinvia la causa, anche per la pronunciasulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bari, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 14 -