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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1988

Cassazione n. 39018/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1988 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in ordine alla sussistenza di una valida querela e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di riciclaggio contestati, sono basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 1-3 sulla legittimazione a presentare querela dei direttori responsabili delle filiali in quanto obbligati a garantire la tutela del patrimonio aziendale e sulla prova della mancata partecipazione dell'imputato ai delitti presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1988 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in ordine alla sussistenza di una valida querela e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di riciclaggio contestati, sono basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 1-3 sulla legittimazione a presentare querela dei direttori responsabili delle filiali in quanto obbligati a garantire la tutela del patrimonio aziendale e sulla prova della mancata partecipazione dell'imputato ai delitti presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settemb
Sentenza Cassazione n. 39018/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris